Nel contesto di imprese sempre più dinamiche, digitali e geograficamente articolate, la mobilità interna del personale assume un ruolo cruciale nella razionalizzazione delle risorse. Tuttavia, il ricorso a trasferte e trasferimenti richiede attenzione giuridica e organizzativa: se mal gestiti, possono sfociare in contenziosi, danni reputazionali e inefficienze.
Distinguere correttamente questi due istituti – spesso confusi – è il primo passo per garantire equilibrio tra esigenze aziendali e diritti del lavoratore.
Trasferta e trasferimento: non sono sinonimi
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Trasferta: spostamento temporaneo, per esigenze produttive, presso una sede diversa da quella contrattuale. Non comporta modifiche al contratto e prevede il rientro alla sede originaria. È regolata prevalentemente dai CCNL.
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Trasferimento: modifica definitiva e unilaterale del luogo di lavoro, soggetta ai limiti dell’articolo 2103 c.c., come riformulato dal Dlgs 81/2015. Richiede comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive.
Le aziende devono evitare l’errore – frequente – di mascherare trasferimenti dietro finte trasferte. Tale prassi può costituire abuso del potere organizzativo e rendere illegittima la modifica della sede.
I presupposti di legittimità del trasferimento
Il trasferimento è consentito solo se giustificato. I presupposti:
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Esigenze documentabili e non generiche (Cassazione, ord. n. 19143/2021);
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Rispetto dei principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.);
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Tutela della salute psicofisica e della vita familiare del lavoratore (art. 2087 c.c.).
È esclusa ogni finalità punitiva o discriminatoria. Nei grandi gruppi, il trasferimento può essere soggetto a comunicazioni sindacali preventive o clausole di consultazione (art. 22 Statuto lavoratori).
Focus operativo: cosa deve fare il datore
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Motivare il provvedimento con dati oggettivi;
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Verificare eventuali vincoli derivanti dal CCNL applicabile;
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Informare per tempo il lavoratore e, ove previsto, i rappresentanti sindacali;
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Riconoscere indennità e rimborsi spese, secondo le tabelle collettive.
Beneggi e Associati, nella gestione di queste dinamiche, costruisce procedure standardizzate per minimizzare i rischi di contenzioso e assicurare coerenza gestionale.
Aspetti fiscali e contributivi
Trasferte:
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Indennità e rimborsi esenti nei limiti dell’art. 51, c. 5, TUIR;
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L’uso reiterato configura “trasfertismo”, con diversa natura retributiva e imponibilità fiscale.
Trasferimenti:
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Prevedono rimborsi o indennità (trasloco, ricollocazione familiare), la cui fiscalità dipende dalla contrattazione collettiva.
Una gestione corretta delle indennità evita contestazioni INPS e Agenzia delle Entrate.
Categorie protette e limiti soggettivi
La legge prevede tutele rafforzate per alcune categorie:
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Lavoratori che assistono disabili gravi (art. 33, L. 104/1992): trasferimento solo con consenso;
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Rappresentanti sindacali (art. 22 Stat. lav.);
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Donne in gravidanza, lavoratori con figli minori o disabilità proprie;
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Cariche pubbliche o distacco internazionale: vincoli da norme speciali o convenzioni UE.
Il mancato rispetto può determinare nullità del trasferimento e responsabilità risarcitoria.
Strumenti e prassi virtuose
Le aziende più avanzate implementano:
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Policy interne chiare e condivise;
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Manuali operativi e piattaforme HR per la gestione delle trasferte;
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Sistemi di rendicontazione digitale delle spese.
In assenza di questi strumenti, il rischio di errore e contenzioso aumenta. Il supporto di professionisti esperti è fondamentale per tradurre le esigenze organizzative in soluzioni giuridicamente sostenibili.
Due esempi concreti
1. Grande distribuzione e riorganizzazione sedi
Un’azienda del retail chiude un punto vendita e trasferisce 20 dipendenti in altri comuni. Le motivazioni addotte (riorganizzazione logistica) non sono supportate da dati. Scatta il ricorso: il giudice annulla i trasferimenti, imponendo la reintegrazione.
2. Impresa impiantistica con squadre itineranti
I tecnici operano in tutta Italia. L’azienda qualifica ogni missione come trasferta, ma la prassi è sistematica. L’INPS riconosce che si tratta di trasfertismo: l’indennità diventa retribuzione imponibile. L’azienda subisce una sanzione contributiva retroattiva.
Rimedi esperibili e strategia difensiva
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Trasferimento illegittimo: impugnazione ex art. 414 c.p.c.; possibile risarcimento danni.
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Indennità negate: azione per adempimento; sindacati e conciliatori possono mediare.
La difesa del datore si gioca sulla documentazione preventiva, la trasparenza della procedura e la correttezza dei comportamenti.