Con l’articolo 12-ter del decreto-legge 84/2025, convertito in legge 108/2025, il Governo ha introdotto il ravvedimento speciale per le annualità dal 2019 al 2023, legandolo al concordato preventivo biennale. Dal 1° gennaio al 15 marzo 2026 i contribuenti interessati potranno aderire a questa misura straordinaria di regolarizzazione. Si tratta di un istituto che, al prezzo di un’imposta sostitutiva calcolata su base forfettaria, consente di sterilizzare i controlli per gli anni passati, pur con alcune eccezioni.
Platea interessata e condizioni di accesso
Possono accedere al ravvedimento speciale i contribuenti che:
-
applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA);
-
aderiscono al concordato preventivo biennale.
È necessario che, prima del pagamento in unica soluzione o della prima rata, non siano stati notificati al contribuente: processi verbali di constatazione, schemi di atto di accertamento o atti di recupero di crediti inesistenti. La presenza di tali provvedimenti blocca infatti l’adesione.
Struttura del costo e calcolo della sostitutiva
L’imposta sostitutiva si calcola sulla differenza tra reddito dichiarato e reddito incrementato di una percentuale prefissata. La misura varia in base al periodo d’imposta, al tipo di imposta (redditi, addizionali, IRAP) e al punteggio ISA.
Sono previsti coefficenti ridotti per gli anni 2020 e 2021, in considerazione dell’impatto della crisi pandemica. L’imposta sostitutiva non può comunque essere inferiore a 1.000 euro per periodo d’imposta.
Termini e modalità di pagamento
Il versamento può essere effettuato:
-
in unica soluzione, entro il 15 marzo 2026;
-
oppure in massimo 10 rate mensili, con interessi legali a decorrere dal 15 marzo 2026.
Il mancato pagamento di una rata (diversa dalla prima) non comporta automatica decadenza, se saldata entro la scadenza della rata successiva. In caso di decadenza complessiva, però, non è previsto rimborso delle somme già versate.
Benefici per chi aderisce
Il pagamento della prima o unica rata comporta il blocco degli accertamenti per i periodi 2019-2023, con riferimento a imposte sui redditi, addizionali, IRAP e, per l’Iva, alle rettifiche basate su presunzioni semplici. Restano però possibili gli accertamenti fondati su prove dirette (verbali, documenti, dichiarazioni di terzi).
Il beneficio decade in caso di:
-
perdita dei requisiti per il concordato preventivo biennale;
-
coinvolgimento in procedimenti per reati tributari gravi;
-
mancato rispetto delle rate.
La questione dei termini decadenziali
Il legislatore ha previsto una proroga dei termini di accertamento:
-
fino al 31 dicembre 2028 per i periodi 2019-2022 regolarizzati con il ravvedimento speciale;
-
fino al 31 dicembre 2026 (anziché 2025) per i soggetti ISA che aderiscono al concordato ma non si avvalgono della sanatoria.
La proroga riguarda sia le imposte dirette che l’Iva. Per i soggetti che non utilizzano il ravvedimento, l’estensione al fronte Iva appare però poco giustificata, dato che il concordato ha effetti solo sulle imposte dirette.
Una scelta da valutare con metodo
Per le imprese la decisione non è banale: aderire al ravvedimento speciale significa sterilizzare cinque annualità fiscali, ma al costo di una sostitutiva che può pesare sulla liquidità. Chi rinuncia, invece, deve considerare la proroga dei termini di accertamento, che mantiene alta l’esposizione al rischio fiscale.
In questa prospettiva, la valutazione non può essere solo numerica: occorre tenere conto della storia aziendale, del livello di affidabilità fiscale, della posizione Iva e della capacità finanziaria di sostenere l’onere immediato.
Il ravvedimento speciale 2026 è una scelta che incide sul futuro fiscale e finanziario dell’impresa. Beneggi e Associati offre un’analisi personalizzata dei costi, dei rischi e delle opportunità per individuare la strategia più vantaggiosa e difendere il valore aziendale.