Nel contesto della gestione del personale, la scelta del lavoratore di rinunciare all’accredito della quota IVS e ricevere in busta paga un corrispettivo netto rappresenta un’opzione con rilevanti implicazioni contabili e fiscali. Introdotta dalla Legge 197/2022 e ridefinita dalla Legge 207/2024, questa misura è rivolta a chi, pur avendo maturato i requisiti per il pensionamento, decide di restare in servizio, ottenendo come incentivo la somma che avrebbe versato all’INPS come contributo a proprio carico.
Inquadramento normativo
L’articolo 1, comma 161, della Legge 207/2024 ha confermato la possibilità per i lavoratori dipendenti di richiedere la corresponsione diretta in busta paga della quota IVS a proprio carico. Tale importo, secondo quanto stabilito dall’art. 51, comma 2, lett. i-bis) del TUIR, è escluso dall’imponibile fiscale, come chiarito anche dalla Risoluzione n. 45/2025 dell’Agenzia delle Entrate. Sul piano previdenziale, la quota non viene versata all’INPS, ma riconosciuta direttamente al dipendente, senza impatto né sul reddito da lavoro né sulla contribuzione dovuta.
Esempio operativo
Un dipendente con imponibile contributivo pari a €2.470,00 mensili e un’aliquota IVS teorica del 9,757% avrebbe una trattenuta di €241,00. Optando per la rinuncia, riceve in busta paga €226,99 (pari al 9,19%) come incentivo esente. La differenza di €14,01 è riferibile ad altri contributi non oggetto di rinuncia. In questo scenario:
- l’imponibile fiscale sarà pari a €2.455,99;
- l’incentivo di €226,99 non verrà incluso nel reddito imponibile né sarà soggetto a contribuzione;
- i soli €14,01 effettivamente trattenuti potranno essere dedotti.
Registrare un imponibile inferiore (come ipotizzato nell’ipotesi 2 del quesito esaminato) comporterebbe un’indebita duplicazione di benefici: deduzione integrale della quota teorica IVS e contemporanea esclusione dal reddito dell’incentivo, violando i principi di coerenza e alternatività.
Aspetti operativi e rischi
È essenziale che i datori di lavoro aggiornino i sistemi di payroll per:
- evidenziare l’incentivo in busta paga come voce separata, esente da imposizione;
- calcolare correttamente l’imponibile fiscale sottraendo solo i contributi effettivamente trattenuti;
- evitare cumuli indebiti di vantaggi in sede di determinazione delle ritenute fiscali e contributive.
Un errore nella rappresentazione contabile dell’incentivo può generare rilievi in sede ispettiva o fiscale, oltre a responsabilità per errato versamento delle imposte.
Esempio 2 – Settore metalmeccanico
Un lavoratore metalmeccanico, prossimo alla pensione, decide di proseguire l’attività. Opta per la rinuncia all’accredito IVS e riceve in busta paga 250 euro netti mensili in sostituzione della quota di contribuzione a suo carico. Il datore di lavoro evidenzia tale somma come “incentivo non imponibile” e calcola l’imponibile fiscale detraendo solo gli altri contributi (es. fondi sanitari integrativi). La posizione risulta conforme e facilmente dimostrabile in caso di verifica.
Vantaggi per lavoratore e impresa
- Per il lavoratore: aumento della retribuzione netta senza aggravio fiscale.
- Per l’impresa: incentivo alla permanenza in servizio di personale esperto, contenimento dei costi previdenziali.
Tuttavia, per entrambe le parti, la corretta implementazione è essenziale. Lo Studio Beneggi e Associati supporta i datori di lavoro nella valutazione delle condizioni di applicabilità, nell’adeguamento delle procedure di payroll e nella formazione del personale amministrativo per garantire un utilizzo corretto ed efficiente dell’agevolazione.