Per i contribuenti in regime forfettario, il principio è chiaro: l’unico onere deducibile dal reddito imponibile determinato con i coefficienti di redditività è rappresentato dai contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati nell’anno. Ogni altra spesa è già implicitamente considerata nella forfettizzazione, ai sensi della Legge 190/2014.
Il comma 64 dell’articolo 1 stabilisce due condizioni imprescindibili per la deducibilità :
- i contributi devono essere effettivamente versati nel periodo d’imposta;
- devono essere obbligatori per legge, quindi non volontari.
Restano quindi esclusi i contributi versati volontariamente (es. fondi integrativi o riscatto laurea), che potranno eventualmente essere dedotti da altri redditi Irpef del contribuente.
Sono invece deducibili:
- i contributi dovuti per l’iscrizione alla gestione INPS artigiani/commercianti o gestione separata;
- quelli dovuti alle casse professionali (ad es. Cassa Forense, Cassa Dottori Commercialisti);
- i contributi versati per i collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico;
- quelli per collaboratori non a carico, se non è stato esercitato il diritto di rivalsa.
Esempio pratico: un forfettario iscritto alla gestione artigiani versa nel 2024 €4.500 di contributi obbligatori e ha un reddito imponibile di €15.000. Deduce integralmente i €4.500 nel rigo LM35 del modello Redditi. Se avesse versato €6.000, ma il reddito forfettario fosse solo €5.000, i residui €1.000 possono essere portati in deduzione da eventuali altri redditi Irpef nel rigo RP21, transitando prima dal rigo LM49.
Concordato preventivo: per i forfettari che aderiscono al concordato preventivo biennale, l’art. 28 del D.Lgs. 13/2024 conferma l’integrale applicazione delle regole ordinarie previste dal comma 64: restano deducibili solo i contributi obbligatori versati. Tuttavia, l’articolo 19 del decreto prevede che eventuali scostamenti tra reddito concordato e reddito effettivo non rilevano ai fini del calcolo dei contributi dovuti. L’interpretazione dell’Adepp è difforme, ritenendo che i contributi vadano sempre parametrati al reddito effettivo.
Agevolazioni contributive:
- Il comma 77 della legge 190/2014 prevede per artigiani e commercianti la riduzione del 35% della contribuzione dovuta, calcolata sul reddito forfettario.
- La legge 207/2024 (Bilancio 2025) ha introdotto una nuova agevolazione alternativa per chi avvia un’attività nel 2025: ‘super sconto’ del 50% sui contributi per 36 mesi. Non si applica al contributo di maternità e all’indennizzo cessazione attività commercianti.
Esempio pratico: un contribuente apre la partita IVA nel gennaio 2025 in regime forfettario e sceglie la riduzione del 50% dei contributi. Determina un reddito forfettario di €20.000. Verserà i contributi calcolati su tale base, dimezzati per effetto dell’agevolazione, mantenendo comunque la deducibilità integrale nel limite del reddito prodotto.
In sintesi, i forfettari devono monitorare puntualmente l’importo e la natura dei contributi versati, in quanto unica voce deducibile. Tutto ciò che esula dalla stretta obbligatorietà non ha effetto sul reddito a flat tax ma può assumere rilevanza ai fini Irpef se vi sono altri redditi imponibili.
Affidarsi a uno studio che presidia le regole di compatibilità tra regime forfettario e obblighi contributivi è una scelta strategica. Beneggi e Associati assiste professionisti e imprenditori forfettari nella gestione del corretto trattamento dei contributi, valutando anche gli effetti su altre componenti reddituali. Una pianificazione mirata permette di evitare perdite di deduzioni e di ottimizzare l’impatto fiscale complessivo.