La sicurezza sul lavoro non è un mero adempimento burocratico, ma un obbligo fondamentale per tutelare vite, integrità e reputazione aziendale. In Italia, il fulcro normativo è il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza), che disciplina l’insieme delle misure preventive, le competenze dei soggetti coinvolti e le responsabilità in caso di inadempimento.
Di seguito, una guida rigorosa e concreta sui principali obblighi, sulle procedure essenziali e sulle responsabilità che ogni impresa deve conoscere per agire con certezza e ridurre i rischi.
La tutela della salute è sancita in Costituzione (art. 32), che attribuisce alla Repubblica il dovere di garantire il diritto alla salute. La libertà dell’iniziativa economica (art. 41) è subordinata al rispetto della sicurezza, della dignità e dell’utilità sociale. Il Codice Civile, all’articolo 2087, impone all’imprenditore di adottare tutte le misure necessarie, secondo l’esperienza e la tecnica, per tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori, anche al di là delle prescrizioni normative.
Le misure cosiddette “innominate” – cioè non esplicitamente previste ma richieste dal progresso tecnico o dalle prassi guardiane – rientrano nell’onere di diligenza del datore di lavoro.
Il decreto si applica a tutti i settori, pubblici e privati, e a tutte le tipologie di lavoratori (subordinati, soci lavoratori, collaboratori assimilati, apprendisti). Comprende anche gli ambienti e le attività di formazione, laboratori e cantieri temporanei (con regolamentazioni specifiche).
È responsabile dell’organizzazione e delle decisioni aziendali. Deve adempiere obblighi non delegabili come la valutazione dei rischi e la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nonché la nomina del RSPP. Può delegare altri obblighi previsti dall’art. 18 (formazione, DPI, gestione emergenze, vigilanza, etc.) purché la delega rispetti i requisiti di competenza e autonomia. Deve informare, formare e addestrare i lavoratori, vigilare sul rispetto delle misure adottate, garantire le misure antincendio, evacuazione, primo soccorso, sorveglianza sanitaria, ecc.
Ricevono compiti organizzativi e gestionali legati alla sicurezza, in base a deleghe e poteri conferiti. Sono responsabili delle scelte operative di settore.
Gamma di vigilanza pratica. Sorvegliano che le direttive siano rispettate. Controllano il comportamento dei lavoratori. Interrompono l’attività in caso di pericolo grave e immediato. Segnalano carenze al datore o dirigente.
Ai sensi dell’art. 20, devono prendersi cura della propria salute e di quella altrui, osservare le disposizioni aziendali, usare correttamente le attrezzature e segnalare pericoli.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) esercita funzioni di consultazione e vigilanza interna. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) coordina l’attività tecnica di prevenzione e protezione. Il Medico competente cura la sorveglianza sanitaria obbligatoria, valuta l’idoneità e collabora con l’azienda sui rischi. Gli addetti emergenza / antincendio / primo soccorso devono essere formati e attrezzati per intervenire in situazioni critiche.
Entro 90 giorni dalla costituzione dell’azienda, va redatto il DVR che identifica i rischi, le misure di protezione, i ruoli e un piano di miglioramento. Devi aggiornare il DVR in caso di cambiamenti organizzativi, introduzione di nuove attrezzature o nuove mansioni.
Quando la valutazione indica rischi per la salute, il datore nomina il medico competente e programma visite preventive, periodiche, su richiesta o cambio mansione. È obbligatoria anche la comunicazione annuale all’ASL.
I lavoratori devono ricevere informazione sui rischi, formazione adeguata e addestramento all’uso di attrezzature e procedure. Spetta anche a dirigenti e preposti frequentare corsi specifici.
Stesura di procedure, esercitazioni periodiche, individuazione delle vie di fuga, sistemi di allarme, addetti all’emergenza.
L’azienda deve collaborare con gli organi di vigilanza (INL, ASL, Vigili del Fuoco) e accogliere ispezioni. In caso di gravi violazioni può essere disposta la sospensione dell’attività.
Le violazioni alla normativa possono generare responsabilità civili, penali e amministrative. Responsabilità penale: infortuni gravi o omicidio colposo se non sono state adottate le misure necessarie. Responsabilità civile: risarcimento danni a lavoratori o terzi. Sanzioni amministrative: multe, arresti e sospensione dell’attività in caso di gravi inadempimenti.
Esempio 1 – azienda artigiana. Una bottega con 8 dipendenti redige il DVR, nomina RSPP esterno, forma i lavoratori sull’uso delle macchine e predispone procedure emergenza. In un’ispezione, l’ASL rileva mancanza di aggiornamento del DVR dopo modifica macchinari: l’impresa rischia sanzione e sospensione.
Esempio 2 – ufficio con macchine VDT. In azienda di servizi, il DVR identifica rischi da videoterminali e stress posturale. Il medico competente effettua visite e prescrive pause e poste di lavoro ergonomiche. Le risorse umane fanno formazione specifica e monitorano il rispetto delle linee guida.
In uno scenario regolatorio in continua evoluzione e con potenziali rischi elevati, la mera osservanza formale non basta: serve una governance della sicurezza ben progettata e dinamica. Lo Studio Beneggi e Associati supporta imprese e professionisti nel: audit organizzativo e mappatura dei rischi, redazione o revisione del DVR e procedure interne, formazione, deleghe e responsabilità ben definite.