Le imprese che non appartengono al comparto edile, ma che operano in cantieri eseguendo lavori edili accessori, devono acquisire il Interpello n. 4/2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un chiarimento decisivo: tali imprese sono obbligate a richiedere il DURC di congruità per i lavori edili effettuati, ma non sono tenute all’iscrizione alla Cassa Edile o Edilcassa. La ratio del chiarimento risiede nella distinzione tra attività “prevalente” ed “occasionalmente edile”.
Ambito di applicazione
La normativa sulla congruità della manodopera, prevista dal decreto ministeriale 143/2021 e successive integrazioni, interessa gli interventi realizzati nel settore edile in appalti o subappalti. L’obbligo di ottenere il DURC di congruità sorge ogniqualvolta siano presenti lavori qualificabili come “edili”, anche se l’impresa svolge prevalentemente attività diversa (es. impiantistica, elettrica). L’interpello specifica che la verifica di congruità si riferisce esclusivamente alle opere edili realizzate e non all’intero fatturato dell’impresa. Gli operatori che svolgono attività non edili ma intervengono in cantieri con lavori accessori riconosciuti come edili rientrano dunque nell’obbligo, anche se non sottostanno al regime dell’iscrizione in Cassa.
Obblighi per le imprese
Nel dettaglio l’imprese non edili che realizzano lavori edili in cantiere devono:
‑ richiedere e ottenere il DURC di congruità per l’intervento edile;
‑ garantire che la manodopera impiegata sia conforme agli indici minimi di congruità stabiliti;
‑ versare eventuali costi di servizio richiesti dalla Cassa Edile/Edilcassa per il rilascio del DURC, anche in assenza di iscrizione.
Al contrario, non devono iscriversi alla Cassa Edile/Edilcassa se la loro attività principale non è edile e non applicano il CCNL Edilizia.
Iscrizione alla Cassa Edile: quando è obbligatoria
L’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile sussiste esclusivamente per le imprese che svolgono “in concreto” attività edile in via prevalente. In tale ipotesi, infatti, l’impresa deve applicare il CCNL Edilizia e risulta soggetta all’iscrizione obbligatoria e a tutti gli adempimenti contributivi connessi. Se invece l’attività edile è accessoria, ovvero l’impresa opera in un settore diverso e occasionalmente effettua lavori edili, basta il DURC di congruità per ciascun cantiere, senza iscrizione generale alle Casse.
Questioni operative e implicazioni pratiche
Questa distinzione porta alcune implicazioni pratiche rilevanti:
‑ Le imprese non edili devono integrare nel proprio sistema gestionale la verifica della natura dei lavori svolti, distinguendo quelli “edili” dai lavori propri del settore di appartenenza.
‑ Il committente o l’appaltatore principale devono verificare che le imprese coinvolte, anche se non iscritte alla Cassa Edile, abbiano rilasciato il DURC di congruità per le parti edili del cantiere.
‑ In caso di mancanza del DURC di congruità per lavorazioni edili, possono scattare sanzioni, sospensione del saldo dell’appalto o esclusione da agevolazioni (es. bonus edilizi).
‑ Non iscrivendosi alla Cassa Edile, l’impresa può gestire la propria posizione contributiva secondo il CCNL applicato al suo settore, ma deve comunque assicurare la regolarità contributiva per quanto riguarda i lavoratori impiegati nell’intervento edile.
Vantaggi per le imprese
La normativa chiarisce un punto critico per molte imprese che operano in cantieri con lavori accessori: evitare di essere vincolate all’iscrizione generalizzata alla Cassa Edile. Questo alleggerisce l’onere amministrativo e contributivo per imprese del settore impiantistico o elettrotecnico. Tuttavia, è imprescindibile che venga richiesto il DURC di congruità per ogni appalto edile e che la manodopera risulti conforme.
Rischi e consigli operativi
Non richiedere il DURC di congruità quando è dovuto può esporre l’impresa a contestazioni contributive e sanzioni. Si consiglia di implementare una prassi interna che: identifichi le commesse edili, calcoli gli indici di congruità, predisponga la documentazione per il rilascio del DURC e vigilare sulla regolarità dei lavoratori, anche se non iscritti alla Cassa Edile. Il committente dovrà verificare, in fase di esecutività dell’appalto, la presenza del DURC corretto per ogni impresa esecutrice o subappaltatrice.
L’interpello chiarisce che per le imprese non edili che svolgono lavori edili in cantiere è obbligatorio il DURC di congruità, ma non l’iscrizione generalizzata alla Cassa Edile. Tale distinzione semplifica l’adempimento per molte realtà operative, ma richiede una gestione attenta dei flussi contributivi, della documentazione e della verifica del rispetto degli indici di manodopera. L’impresa, il committente e gli intermediari fiscali dovrebbero collaborare per assicurare la corretta applicazione e ridurre il rischio di contenzioso.
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