Nel caso di un’impresa con sede legale in Romania che intende assumere lavoratori italiani per svolgere attività esclusivamente in Romania, non sussiste obbligo di nomina del rappresentante previdenziale in Italia. La legislazione previdenziale applicabile è infatti quella dello Stato nel quale si svolge concretamente l’attività lavorativa, in base al principio di territorialità.
Finalità della figura
La figura del rappresentante previdenziale è prevista per consentire l’assolvimento degli obblighi contributivi verso gli enti previdenziali italiani nei casi in cui l’attività lavorativa sia svolta, in tutto o in parte, sul territorio nazionale da parte di personale assunto da un datore di lavoro estero privo di struttura in Italia. Funziona da intermediario con l’Inps e con l’Inail.
Caso analizzato
Nel caso specifico, i lavoratori italiani verranno assunti dall’azienda rumena per operare in Romania. Non avendo la prestazione luogo in Italia, non si determina alcun obbligo previdenziale italiano. Il datore di lavoro dovrà adempiere alle norme contributive vigenti in Romania e assicurare la copertura previdenziale ai sensi della legislazione di quel Paese.
Conseguenze operative
L’assenza dell’obbligo di nomina in Italia non esclude altri eventuali obblighi, fiscali o informativi, nel caso in cui vi siano attività collegate al territorio italiano, come selezione del personale tramite strutture locali. È quindi raccomandabile valutare attentamente ogni attività svolta in Italia. In sede contrattuale, l’individuazione del foro competente e della normativa applicabile può contribuire a una maggiore certezza giuridica.
Non è obbligatoria la nomina del rappresentante previdenziale in Italia per imprese estere che impiegano lavoratori italiani esclusivamente all’estero. La nomina si rende necessaria solo in caso di attività svolta (anche parzialmente) in Italia. La corretta qualificazione della territorialità dell’attività resta quindi l’elemento determinante per valutare l’obbligo.
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