Distacco di lavoratore da impresa estera senza stabile organizzazione

di Camilla Fino
31 Ottobre 2025

Premessa

Quando un’impresa estera (senza stabile organizzazione in Italia) invia un proprio dipendente in Italia tramite distacco, sorgono obblighi previdenziali e contributivi italiani. È fondamentale distinguere dove viene svolta l’attività, chi è il soggetto obbligato e quali adempimenti devono essere assolti.

Quadro normativo e fattispecie rilevanti

  • In caso di distacco transnazionale (impresa estera → Italia), la normativa UE e italiana richiede che per la durata del distacco rimanga in capo al distaccante l’effettivo rapporto di lavoro e che il distaccante continui ad esercitare i poteri del datore di lavoro.

  • Se l’impresa estera ha lavoratori che svolgono attività in Italia senza stabile organizzazione, occorre valutare l’obbligo della nomina di un rappresentante previdenziale in Italia.

  • Il principio territoriale della contribuzione afferma che i contributi sono dovuti nello Stato in cui si svolge il lavoro.

Il caso concreto

  • Impresa estera (Alfa, giapponese) invia dipendente presso Beta (gruppo italiano) dal 2017 al 2022.

  • Beta non apre posizione INPS né effettua versamenti contributivi.

  • Nel 2021 un secondo distacco avviene presso Gamma (gruppo italiano), con regolare apertura della posizione e nomina del rappresentante.

  • Nel 2024 il rappresentante nominato chiede l’apertura retroattiva della posizione INPS per il periodo 2017‑2022.
    Le domande chiave sono: è ammissibile la regolarizzazione? Quali sanzioni? Il rappresentante può essere ritenuto responsabile?

Ammissibilità della regolarizzazione retroattiva

  • In linea di principio, l’apertura tardiva o retroattiva è possibile, ma non automatica: serve documentare il rapporto di distacco, il compenso, la prestazione in Italia.

  • La posizione contributiva per il lavoratore è efficacemente regolata solo se vengono versati i contributi dovuti; l’ente previdenziale può tuttavia permettere la regolarizzazione mediante denuncia tardiva.

  • Se il lavoro non è stato effettivamente svolto in Italia o non sussiste il rapporto di lavoro italiano, l’obbligo previdenziale italiano potrebbe non configurarsi.

Sanzioni e limiti di responsabilità

  • L’impresa distaccante (Alfa) è soggetto obbligato ai contributi italiani qualora l’attività sia stata svolta in Italia e soggetta al regime italiano.

  • Le sanzioni possono essere elevate in caso di omissione contributiva prolungata, maggiorate per interesse e per ritardo.

  • Se la regolarizzazione è spontanea, l’ente previdenziale può applicare riduzioni sanzionatorie nell’ambito del ravvedimento operoso.

  • La società ospitante (Beta) può essere chiamata in via sussidiaria, qualora abbia beneficiato della prestazione lavorativa senza curare l’apertura della posizione.

  • Il rappresentante previdenziale nominato nel 2024 non è di norma responsabile delle omissioni pregresse, a meno che abbia direttamente concorso nell’inadempimento o abbia agito in violazione dei suoi obblighi dopo la nomina.

Implicazioni operative e raccomandazioni

  • Verificare luogo effettivo di prestazione del lavoratore: se l’attività è stata svolta in Italia, applicazione normativa italiana e apertura posizione INPS dovute.

  • Curare la documentazione: contratto di distacco o missione, buste paga, accrediti compensi, prove di domicilio/luogo di lavoro in Italia o fuori.

  • In caso di omissioni: predisporre piano di regolarizzazione, calcolo dei contributi dovuti, interessi e sanzioni, e valutare la modalità di ravvedimento.

  • Per il futuro: inserire nel gruppo un modello standard per i distacchi, con responsabilità definite tra estero e Italia e controllo degli adempimenti previdenziali.

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Tiziano Beneggi

Novembre 23, 2025

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