Un personal trainer può svolgere contemporaneamente attività autonoma con partita IVA e un contratto di collaborazione coordinata e continuativa sportiva con una Società Sportiva Dilettantistica (SSD). La compatibilità è ammessa, ma richiede attenzione alla corretta qualificazione del rapporto, alla normativa sportiva e fiscale, e alla separazione concreta delle attività.
Il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (“Riforma del lavoro sportivo”) disciplina i rapporti di lavoro nel settore dilettantistico. In particolare, l’articolo 28 stabilisce una presunzione relativa di collaborazione coordinata e continuativa sportiva per atleti, istruttori e allenatori che svolgono attività personale, coordinata e continuativa, operano a favore di un ente iscritto al Registro nazionale delle attività dilettantistiche, non superano 24 ore settimanali di impegno, escluse gare e manifestazioni sportive, e mantengono autonomia operativa pur coordinandosi con l’organizzazione sportiva. Il regime forfettario della partita IVA consente vantaggi fiscali, ma presenta cause di esclusione se l’attività autonoma confligge con collaborazioni o rapporti di lavoro con gli stessi soggetti. Il rispetto dei requisiti non è solo questione formale, ma tutela il professionista da rischi fiscali, previdenziali e legali, permettendo al contempo di ottimizzare il modello di business.
Quando è possibile combinare partita IVA e collaborazione sportiva
Un personal trainer può fatturare ai clienti privati tramite partita IVA in regime forfettario e contemporaneamente intraprendere un contratto di co.co.co. sportiva con una SSD come istruttore o allenatore. Perché questa doppia presenza sia funzionale e legittima occorre che la collaborazione con la SSD risponda ai requisiti descritti dall’art. 28 del D.Lgs. 36/2021, che la prestazione autonoma con partita IVA sia separata e distinta, che non vi siano vincoli di subordinazione o esclusività e che la permanenza nel regime forfettario non sia compromessa da prevalenza economica della collaborazione.
Esempi pratici
Esempio 1 – modello corretto
Un personal trainer fattura direttamente a clienti privati e collabora con una SSD per 15 ore settimanali come istruttore sala pesi. La SSD stabilisce programmi di allenamento ma non impone orari rigidi né esclusività. Le due attività sono formalmente e concretamente separate: il modello è conforme e consente di operare in sicurezza sia fiscale sia normativa.
Esempio 2 – rischio di riqualificazione
Lo stesso trainer collabora con una SSD per 20 ore settimanali, sotto rigido controllo dell’ente e con esclusività. Tutti i clienti privati passano tramite la SSD. In questo scenario, il rapporto con la SSD potrebbe essere riqualificato come lavoro subordinato, con conseguente esclusione dal regime forfettario, obblighi contributivi e sanzioni. Il rischio va valutato in anticipo.
Aspetti strategici
Per il professionista significa separare chiaramente le due attività, documentare orari, mansioni e coordinamento tecnico‑sportivo, e monitorare la compatibilità con il regime forfettario. Per la SSD significa qualificare correttamente il rapporto come co.co.co. sportiva, rispettare le regole di comunicazione e registrazione (Registro attività dilettantistiche, Libro unico del lavoro) e garantire che la prestazione rimanga entro limiti orari e autonomia tecnica, evitando elementi di subordinazione.
La coesistenza di partita IVA e collaborazione sportiva è possibile e legittima, ma richiede attenzione alla normativa, al profilo fiscale e alla concreta gestione delle prestazioni. Lo studio Beneggi e Associati affianca professionisti e SSD nella verifica preventiva dei rapporti, nella redazione contrattuale e nella gestione dei rischi fiscali e previdenziali. La consulenza strategica consente di operare in sicurezza normativa e fiscale, ottimizzare il modello operativo e la redditività e prevenire contenziosi e riqualificazioni indesiderate.
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