Nel contesto internazionale e nazionale dell’imposizione sui gruppi multinazionali, la determinazione dei prezzi di trasferimento richiede un’analisi attenta della struttura operativa, del grado di rischio e del livello di integrazione tra le entità del gruppo. La recente ordinanza Ordinanza 29083/2025 della Corte di Cassazione indica con chiarezza che, per operazioni infragruppo a basso rischio, è legittimo l’utilizzo del metodo del margine netto (Transactional Net Margin Method – TNMM) anziché il tradizionale metodo del confronto del prezzo (CUP) o del costo maggiorato (Cost Plus). Questa impostazione richiede però una motivazione specifica e personalizzata per ciascun caso concreto.
Il quadro normativo e la scelta del metodo
L’articolo 110, comma 7, del TUIR impone che le transazioni infragruppo siano concluse in condizioni equivalenti a quelle che avrebbero avuto imprese indipendenti (valore normale). Le linee guida della OECD, nelle versioni 2017/2022, indicano diversi metodi: CUP (Comparable Uncontrolled Price), Cost Plus, Resale Price Method (RPM) e TNMM. La Cassazione, con la 29083/2025, conferma che la scelta del metodo spetta all’interprete e deve essere giustificata in rapporto alla struttura del gruppo e al profilo di rischio.
In particolare, quando la parte testata ha funzioni semplici, assume rischi limitati e opera in contesti infragruppo con produzione centralizzata e senza mercato aperto, il TNMM può risultare più aderente della CUP. Questa impostazione rafforza la flessibilità del regime nazionale del transfer pricing rispetto a modelli rigidi.
Esempi pratici
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Un gruppo industriale con una controllante estera produttrice e una controllata italiana distributrice infragruppo. La controllata italiana assume funzioni semplici, rischi limitati e non esprime un prezzo di mercato indipendente: in questa situazione, la Corte ha ritenuto adeguato il TNMM basato sul margine netto, piuttosto che il CUP.
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Un gruppo con due entità simili nel profilo di rischio e funzioni operative analoghe, dove esiste un mercato aperto con soggetti comparabili indipendenti: in questo caso, può risultare preferibile il metodo del confronto del prezzo (CUP), salvo una motivazione analitica per l’adozione del TNMM o di altro metodo.
Vantaggi e criticità della scelta del metodo
La possibilità di adottare il TNMM nei casi di basso rischio infragruppo consente maggiore coerenza con il profilo economico reale della società testata e può facilitare la difendibilità in sede di accertamento. Tuttavia, tale scelta comporta l’obbligo di documentare in modo puntuale la struttura del gruppo, il livello di rischio, le funzioni svolte, nonché la comparabilità dei soggetti e il metodo matematico utilizzato.
D’altro lato, la preferenza implicita della normativa (art. 4, comma 3, del D.M. 14 maggio 2018) per i metodi tradizionali almeno se applicabili, impone che l’impresa spieghi le ragioni della deviazione. Non farlo significa esporsi a una contestazione della motivazione della scelta del metodo da parte dell’Amministrazione o del giudice.
Nella complessità di un regime come quello del transfer pricing, scegliere il metodo più idoneo non è un esercizio di routine, ma un’attività strategica. Beneggi e Associati può supportare l’impresa nella:
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analisi funzionale delle entità del gruppo (ruoli, rischi, attività svolte);
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selezione del metodo sulla base della struttura e del gruppo;
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predisposizione della documentazione e della motivazione a supporto della scelta;
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monitoraggio dell’evoluzione giurisprudenziale e normativa, garantendo compliance e coerenza difensiva.
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