Costi R&S capitalizzabili solo se straordinari: la posizione della Cassazione

Con l’ordinanza n. 30192/2025, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di deducibilità e capitalizzazione dei costi di ricerca e sviluppo (R&S) e delle spese di campionario. La pronuncia nasce da una controversia tra l’Agenzia delle Entrate e un calzaturificio, relativa alla deducibilità di una quota di ammortamento di costi sostenuti per la realizzazione di un nuovo campionario.

Il caso concreto e la decisione della Cassazione

L’impresa aveva considerato i costi del campionario come spese di ricerca e sviluppo, capitalizzandoli e rinviando la deduzione agli esercizi successivi. L’Agenzia delle Entrate ha contestato questa scelta, sostenendo che tali costi dovessero essere imputati a conto economico nell’esercizio di competenza. La Cassazione ha accolto la tesi dell’Amministrazione finanziaria, riformando la decisione di secondo grado che aveva dato ragione al contribuente.

Normativa di riferimento: TUIR e Codice civile

La Corte richiama le disposizioni vigenti ratione temporis:

  • Articolo 108, comma 1, TUIR: le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell’esercizio in cui sono sostenute oppure in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
  • Articolo 109, comma 1, TUIR: principio di competenza dei ricavi e dei costi.
  • Articolo 2426, n. 5, Codice civile: i costi di impianto e ampliamento, di ricerca, sviluppo e pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell’attivo con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro cinque anni.

Il ruolo dei principi contabili OIC

La Cassazione richiama anche il principio OIC 24 (versione 2005), che consentiva la capitalizzazione dei costi di ricerca e sviluppo solo se:

  • riferiti a un prodotto o processo chiaramente definito, identificabile e misurabile;
  • connessi a un progetto realizzabile, tecnicamente fattibile, per il quale l’impresa disponga delle risorse necessarie.

Questi requisiti confermano che la capitalizzazione è ammessa solo per costi straordinari, legati a progetti innovativi e non per spese ordinarie come la realizzazione di campionari.

Spese di campionario: imputazione a conto economico

La pronuncia chiarisce che le spese di campionario, essendo costi ricorrenti e legati alla normale attività produttiva, devono essere imputate al conto economico nell’esercizio di competenza. La loro capitalizzazione violerebbe il principio di competenza e le regole civilistiche e fiscali.

Aggiornamenti normativi recenti

Va ricordato che il Dl 244/2016 ha modificato la disciplina delle spese di ricerca e sviluppo, ma la Cassazione si è pronunciata sulla normativa vigente pro tempore. Oggi, le regole sono integrate dai principi OIC aggiornati e dalle disposizioni del Codice civile, che mantengono la distinzione tra costi ordinari e straordinari.

Implicazioni pratiche per le imprese

Le aziende devono prestare particolare attenzione alla corretta classificazione dei costi. Capitalizzare spese ordinarie può comportare rilievi fiscali e sanzioni. È consigliabile:

  • verificare la natura straordinaria e pluriennale dei costi prima di iscriverli nell’attivo;
  • rispettare i principi contabili OIC e le norme del TUIR;
  • documentare la fattibilità tecnica e le risorse disponibili per i progetti di R&S.

Se la tua impresa sostiene costi di ricerca e sviluppo, valuta attentamente la loro natura e consulta un professionista per evitare errori di imputazione che possono generare contenziosi fiscali.

 

CONDIVIDI

Tiziano Beneggi

Gennaio 5, 2026

Scegli un partner professionale

Lavoreremo insieme per trovare la soluzione più adatta alle tue necessità.
Telefono

+3903621731370

Indirizzo

via Consorziale dei boschi, 7 20821 Meda

Email

info@beneggiassociati.com

Contattaci

"*" indica i campi obbligatori

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.
Nome e cognome*

Newsletter

Iscriviti alla nostra newsletter e rimani aggiornato sulle tutte le novità.

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.