Costi R&S capitalizzabili solo se straordinari: la posizione della Cassazione

Cassazione 30192/2025: i costi di ricerca e sviluppo sono capitalizzabili solo se straordinari. Le spese di campionario vanno a conto economico.

Con l’ordinanza n. 30192/2025, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di deducibilità e capitalizzazione dei costi di ricerca e sviluppo (R&S) e delle spese di campionario. La pronuncia nasce da una controversia tra l’Agenzia delle Entrate e un calzaturificio, relativa alla deducibilità di una quota di ammortamento di costi sostenuti per la realizzazione di un nuovo campionario.

Il caso concreto e la decisione della Cassazione

L’impresa aveva considerato i costi del campionario come spese di ricerca e sviluppo, capitalizzandoli e rinviando la deduzione agli esercizi successivi. L’Agenzia delle Entrate ha contestato questa scelta, sostenendo che tali costi dovessero essere imputati a conto economico nell’esercizio di competenza. La Cassazione ha accolto la tesi dell’Amministrazione finanziaria, riformando la decisione di secondo grado che aveva dato ragione al contribuente.

Normativa di riferimento: TUIR e Codice civile

La Corte richiama le disposizioni vigenti ratione temporis:

  • Articolo 108, comma 1, TUIR: le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell’esercizio in cui sono sostenute oppure in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
  • Articolo 109, comma 1, TUIR: principio di competenza dei ricavi e dei costi.
  • Articolo 2426, n. 5, Codice civile: i costi di impianto e ampliamento, di ricerca, sviluppo e pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell’attivo con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro cinque anni.

Il ruolo dei principi contabili OIC

La Cassazione richiama anche il principio OIC 24 (versione 2005), che consentiva la capitalizzazione dei costi di ricerca e sviluppo solo se:

  • riferiti a un prodotto o processo chiaramente definito, identificabile e misurabile;
  • connessi a un progetto realizzabile, tecnicamente fattibile, per il quale l’impresa disponga delle risorse necessarie.

Questi requisiti confermano che la capitalizzazione è ammessa solo per costi straordinari, legati a progetti innovativi e non per spese ordinarie come la realizzazione di campionari.

Spese di campionario: imputazione a conto economico

La pronuncia chiarisce che le spese di campionario, essendo costi ricorrenti e legati alla normale attività produttiva, devono essere imputate al conto economico nell’esercizio di competenza. La loro capitalizzazione violerebbe il principio di competenza e le regole civilistiche e fiscali.

Aggiornamenti normativi recenti

Va ricordato che il Dl 244/2016 ha modificato la disciplina delle spese di ricerca e sviluppo, ma la Cassazione si è pronunciata sulla normativa vigente pro tempore. Oggi, le regole sono integrate dai principi OIC aggiornati e dalle disposizioni del Codice civile, che mantengono la distinzione tra costi ordinari e straordinari.

Implicazioni pratiche per le imprese

Le aziende devono prestare particolare attenzione alla corretta classificazione dei costi. Capitalizzare spese ordinarie può comportare rilievi fiscali e sanzioni. È consigliabile:

  • verificare la natura straordinaria e pluriennale dei costi prima di iscriverli nell’attivo;
  • rispettare i principi contabili OIC e le norme del TUIR;
  • documentare la fattibilità tecnica e le risorse disponibili per i progetti di R&S.

Se la tua impresa sostiene costi di ricerca e sviluppo, valuta attentamente la loro natura e consulta un professionista per evitare errori di imputazione che possono generare contenziosi fiscali.

 

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