Pensionati trasferiti al Sud: flat tax al 7% anche per liquidazione di società estere

Il regime speciale introdotto dall’articolo 24-ter del TUIR consente ai titolari di pensione estera che trasferiscono la residenza in Italia di beneficiare di un’imposta sostitutiva del 7% sui redditi di fonte estera. La misura si applica ai soggetti che scelgono di vivere in Comuni del Sud con popolazione non superiore a 20.000 abitanti o in quelli colpiti dal sisma del 2009. L’obiettivo è attrarre pensionati stranieri, favorendo lo sviluppo economico delle aree meno popolose.

La risposta a interpello n. 292/2025 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito un aspetto rilevante: anche i proventi derivanti dalla liquidazione di società estere rientrano nel perimetro dell’imposta sostitutiva. Questo conferma l’ampiezza del regime agevolato e la sua applicabilità a operazioni straordinarie.

Liquidazione di società estere: perché è inclusa nella flat tax

Il chiarimento delle Entrate si fonda sulla cosiddetta “lettura a specchio” dell’articolo 23 TUIR, che individua i redditi di fonte estera. In questa prospettiva, gli utili distribuiti da una società non residente, inclusi quelli derivanti dalla liquidazione, sono qualificati come redditi di capitale esteri. Pertanto, se il contribuente esercita validamente l’opzione per il regime agevolato, tali proventi sono assoggettati alla flat tax del 7%, senza ulteriori imposte o ritenute in Italia.
La circolare 21/E del 2020 e la risposta 766/2021 avevano già anticipato questa interpretazione, ora confermata dall’interpello 292/2025. Il prelievo sostitutivo esaurisce ogni imposizione sui redditi esteri, rendendo il regime particolarmente attrattivo per chi possiede partecipazioni societarie oltreconfine.

Requisiti per accedere al regime agevolato

Per beneficiare della flat tax al 7%, il pensionato deve trasferire la residenza in Italia in un Comune del Sud con meno di 20.000 abitanti o in uno dei Comuni colpiti dal terremoto del 2009. È necessario che il soggetto non sia stato residente in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti e che percepisca una pensione di fonte estera. L’opzione si esercita nella dichiarazione dei redditi e ha durata massima di nove anni.
Il regime si applica a tutti i redditi di qualunque categoria prodotti all’estero, inclusi quelli derivanti da partecipazioni societarie, immobili, attività finanziarie e operazioni straordinarie come fusioni o liquidazioni.

Implicazioni per i pensionati con partecipazioni estere

Il chiarimento dell’Agenzia amplia le opportunità per i pensionati che intendono trasferirsi in Italia. Chi possiede società estere può pianificare la liquidazione senza subire la tassazione ordinaria, beneficiando dell’imposta sostitutiva forfettaria. Questo aspetto è strategico per soggetti con patrimoni rilevanti, che possono ottimizzare il carico fiscale in fase di rientro.
Va considerato che, dal 2026, è previsto l’aumento a 300.000 euro della flat tax per i “neo residenti” ex articolo 24-bis TUIR. Ciò apre scenari di confronto tra regimi agevolati: pensionati facoltosi potrebbero valutare quale opzione risulti più conveniente in base alla composizione del reddito e alla presenza di plusvalenze estere.

Operazioni straordinarie e pianificazione fiscale

La possibilità di includere la liquidazione di società estere nel regime agevolato consente di pianificare operazioni straordinarie in modo efficiente. Il pensionato che trasferisce la residenza può chiudere veicoli societari oltreconfine, distribuire utili e reinvestire in Italia con un’imposizione ridotta. Questo favorisce il rientro di capitali e la valorizzazione di competenze professionali nelle aree meridionali.
Per sfruttare appieno il beneficio, è fondamentale rispettare i requisiti temporali e formali previsti dalla normativa. L’opzione deve essere esercitata correttamente e il contribuente deve mantenere la residenza nel Comune prescelto per tutta la durata del regime.

Perché il regime è attrattivo e quali vantaggi offre

Il regime dei pensionati trasferiti al Sud rappresenta una leva di attrazione fiscale e territoriale. Oltre alla tassazione ridotta, offre semplicità di gestione: l’imposta sostitutiva del 7% si applica in modo forfettario, senza necessità di calcolare aliquote progressive o deduzioni. Inoltre, esclude ogni ulteriore imposizione sui redditi esteri, semplificando la compliance fiscale.
Questa agevolazione si inserisce in una strategia più ampia di rilancio delle aree meridionali, incentivando l’arrivo di contribuenti con capacità di spesa e investimenti. Per i pensionati con patrimoni internazionali, il regime consente di ottimizzare la fiscalità e di pianificare il trasferimento in Italia con vantaggi concreti.
Integrare questa opportunità nella pianificazione patrimoniale è essenziale per massimizzare i benefici. Monitorare le evoluzioni normative e valutare le alternative disponibili permette di scegliere il regime più adatto alle proprie esigenze.

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Tiziano Beneggi

Novembre 24, 2025

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