L’apprendistato è uno strumento chiave per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, coniugando formazione e attività professionale. Si tratta di un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla crescita formativa e all’occupazione, disciplinato dall’articolo 41 del D.Lgs. 81/2015. La sua funzione è duplice: garantire un percorso di apprendimento strutturato e consentire alle imprese di formare risorse qualificate.
La giurisprudenza (Cassazione n. 10826/2023) ha chiarito che la formazione è elemento essenziale del contratto: in assenza di un piano formativo, il rapporto può essere riqualificato come ordinario contratto di lavoro subordinato. Questo conferma la natura “a causa mista” dell’apprendistato, che unisce lavoro retribuito e formazione professionale.
Le tre tipologie di apprendistato
Il D.Lgs. 81/2015 prevede tre forme di apprendistato:
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
Destinato ai giovani tra i 15 e i 25 anni, integra formazione scolastica e lavoro in azienda, con durata variabile in base al titolo da conseguire.
Destinato ai giovani tra i 15 e i 25 anni, integra formazione scolastica e lavoro in azienda, con durata variabile in base al titolo da conseguire.
Apprendistato professionalizzante
Rivolto ai giovani tra i 18 e i 30 anni, è la tipologia più diffusa e mira all’acquisizione di una qualifica professionale ai fini contrattuali.
Rivolto ai giovani tra i 18 e i 30 anni, è la tipologia più diffusa e mira all’acquisizione di una qualifica professionale ai fini contrattuali.
Apprendistato di alta formazione e ricerca
Riservato ai giovani tra i 18 e i 30 anni, consente di conseguire titoli universitari, svolgere attività di ricerca o praticantati per professioni ordinistiche.
Riservato ai giovani tra i 18 e i 30 anni, consente di conseguire titoli universitari, svolgere attività di ricerca o praticantati per professioni ordinistiche.
Disciplina generale e obblighi del datore di lavoro
Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e contenere il Piano Formativo Individuale. È vietata la retribuzione a cottimo e la durata non può essere inferiore a sei mesi, salvo deroghe per attività stagionali. La contrattazione collettiva definisce modalità di inquadramento e percentuali retributive, mentre il datore di lavoro deve garantire la presenza di un tutore aziendale.
Il periodo di apprendistato può essere sospeso per malattia, infortunio o maternità e prolungato in caso di assenze superiori a trenta giorni. Al termine, ciascuna parte può recedere con preavviso ai sensi dell’art. 2118 c.c.; in mancanza di recesso, il rapporto prosegue come ordinario contratto a tempo indeterminato.
Requisiti numerici e limiti di assunzione
Il numero massimo di apprendisti varia in base all’organico aziendale:
- Fino a 3 apprendisti nelle imprese con meno di 3 dipendenti qualificati.
- Rapporto 1:1 nelle imprese con meno di 10 dipendenti.
- Rapporto 3:2 nelle imprese con almeno 10 dipendenti.
Per le imprese artigiane si applicano limiti specifici previsti dalla legge 443/1985, con possibilità di assumere fino a 24 apprendisti in alcuni settori.
Requisiti soggettivi e limiti di età
L’apprendistato di primo livello è accessibile dai 15 ai 24 anni e richiede l’iscrizione a un percorso formativo. L’apprendistato professionalizzante è consentito dai 18 ai 29 anni, con possibilità di anticipare a 17 anni per chi possiede una qualifica professionale. L’apprendistato di alta formazione e ricerca è rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma.
Vantaggi contributivi e assicurativi
Il regime contributivo dell’apprendistato è agevolato:
- Per aziende fino a 9 dipendenti: 1,5% il primo anno, 3% il secondo, 10% dal terzo.
- Per aziende oltre 9 dipendenti: 10% per tutta la durata.
L’aliquota a carico dell’apprendista è pari al 5,84%. È prevista la piena copertura assicurativa INAIL, nonostante l’esonero dal premio. Inoltre, per i datori di lavoro che confermano l’apprendista a tempo indeterminato è riconosciuto un esonero contributivo fino a 36 mesi, entro il limite di 3.000 euro annui.
Apprendistato di primo livello: formazione duale
Questa tipologia integra formazione scolastica e lavoro in azienda, con durata fino a 3 anni (4 per diplomi quadriennali). La retribuzione è dovuta solo per le ore di formazione interna e per le ore lavorate, mentre la formazione esterna non comporta obblighi retributivi. La contrattazione collettiva definisce le modalità di erogazione della formazione e le percentuali di retribuzione.
Apprendistato professionalizzante: la forma più diffusa
Finalizzato all’acquisizione di competenze tecnico-professionali, prevede una durata massima di 3 anni (5 per l’artigianato). La formazione si articola in moduli tecnico-specialistici e trasversali, con obbligo di registrazione nel fascicolo elettronico del lavoratore. È prevista la tutela della cassa integrazione guadagni e l’applicazione delle aliquote contributive per i fondi di solidarietà.
Apprendistato di alta formazione e ricerca
Consente di conseguire titoli universitari o svolgere attività di ricerca. La durata varia in base al percorso formativo e non può superare i 3 anni, prorogabili di 1 anno. La retribuzione è calcolata secondo le percentuali definite dal CCNL, con obbligo di pagamento per le ore di formazione interna e di lavoro.
Sanzioni per violazioni
Il D.Lgs. 81/2015 prevede sanzioni per mancata erogazione della formazione, violazioni delle disposizioni contrattuali e assenza del Piano Formativo Individuale. Le sanzioni variano da 100 a 600 euro, con possibilità di diffida, e da 300 a 1.500 euro in caso di recidiva. In caso di inadempimento formativo, è prevista una sanzione pari alla differenza contributiva maggiorata del 100%.
L’apprendistato è una leva strategica per favorire l’occupazione giovanile e garantire alle imprese risorse qualificate. Offre vantaggi contributivi, flessibilità e incentivi per la stabilizzazione. In un mercato del lavoro in evoluzione, rappresenta uno strumento efficace per coniugare formazione e produttività.