Le principali novità introdotte dalla riforma
La revisione del ravvedimento operoso ha introdotto tre cambiamenti fondamentali: nuove ipotesi di regolarizzazione, accorpamento delle riduzioni sanzionatorie e applicazione del cumulo giuridico già in sede di ravvedimento.
Nuove ipotesi di regolarizzazione
Il contribuente può ravvedersi anche dopo la comunicazione dello schema d’atto prevista dall’articolo 6-bis, comma 3, della legge 212/2000, dando attuazione al principio del contraddittorio preventivo. Questa apertura consente di ridurre il contenzioso e favorisce la compliance anche in situazioni complesse. Si tratta di una novità significativa rispetto al passato, quando il ravvedimento era precluso in fasi avanzate.
Riduzioni sanzionatorie accorpate
Dal 1° settembre 2024 sono operative nuove percentuali di riduzione, che sostituiscono e accorpano le precedenti. Si applica la riduzione di un settimo del minimo per regolarizzazioni oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione. La riduzione di un sesto del minimo è prevista per ravvedimenti successivi alla comunicazione dello schema d’atto, se non preceduta da PVC e senza istanza di adesione. La riduzione di un quinto si applica dopo la constatazione della violazione ma prima della comunicazione dello schema d’atto, senza adesione integrale al PVC. Infine, la riduzione di un quarto è prevista per regolarizzazioni dopo la comunicazione dello schema d’atto relativo a violazioni constatate con PVC e in assenza di accertamento con adesione. Queste nuove fasce rendono il sistema più chiaro e proporzionato rispetto alla gravità e alla fase del procedimento.
Cumulo giuridico applicabile al ravvedimento
Una delle novità più rilevanti è l’estensione del cumulo giuridico delle sanzioni al ravvedimento operoso. Prima della riforma, il cumulo era applicabile solo in sede di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria. Ora il contribuente può determinare una sanzione unica aumentata, separatamente per ciascun tributo e periodo d’imposta, già in fase di ravvedimento. La riduzione (ad esempio un settimo o un sesto) si calcola sulla prima violazione commessa. Questa modifica semplifica la gestione delle violazioni multiple e riduce il rischio di sanzioni sproporzionate.
Implicazioni pratiche per contribuenti e professionisti
Le nuove regole richiedono un approccio più strategico. La possibilità di ravvedersi anche dopo la comunicazione dello schema d’atto offre una finestra importante per evitare il contenzioso. Tuttavia, è essenziale calcolare correttamente le riduzioni e applicare il cumulo giuridico secondo le nuove disposizioni. Gli errori possono comportare sanzioni aggiuntive e perdita dei benefici. Per i professionisti, diventa cruciale aggiornare le procedure interne e i software di calcolo per gestire le nuove percentuali e le condizioni di applicabilità.
Aggiornamenti normativi e prassi recenti
Il documento FNC/CNDCEC del 1° dicembre 2025 fornisce indicazioni operative e chiarimenti interpretativi. Inoltre, le circolari dell’Agenzia delle Entrate attese per il 2026 dovranno precisare le modalità di applicazione del cumulo giuridico e delle nuove riduzioni. La giurisprudenza recente conferma l’importanza del principio di proporzionalità delle sanzioni e del contraddittorio preventivo, elementi centrali nella riforma.
Come applicare correttamente il nuovo ravvedimento operoso
Per applicare correttamente il nuovo ravvedimento operoso occorre seguire tre passaggi: verificare la fase del procedimento in cui ci si trova, individuare la riduzione applicabile e calcolare la sanzione unica in caso di cumulo giuridico. È consigliabile predisporre una check list interna che includa la verifica delle scadenze, la corretta individuazione delle lettere normative (b-bis, b-ter, b-quater, b-quinquies) e la gestione separata per ciascun tributo e periodo d’imposta.
Il nuovo ravvedimento operoso rappresenta un’opportunità per ridurre il contenzioso e favorire la compliance fiscale, ma richiede attenzione e aggiornamento.