Riduzione dei termini per assenza e morte presunta
Una delle novità più rilevanti riguarda la riduzione dei termini previsti dagli articoli 49 e 58 del Codice civile per dichiarare l’assenza o la morte presunta di una persona. Il termine per chiedere la dichiarazione di assenza passa da due anni a uno, mentre quello per la morte presunta scende da dieci a cinque anni. Questa modifica accelera le procedure successorie e consente agli interessati di ottenere più rapidamente l’immissione nel possesso temporaneo dei beni. Resta fermo il vincolo dei nove anni dalla maggiore età dell’assente e i termini speciali previsti dall’articolo 60 del Codice civile.
Accettazione tacita dell’eredità e trascrizione nei registri
La legge introduce la possibilità di trascrivere nei registri immobiliari un atto notorio attestante l’accettazione tacita dell’eredità, ai sensi dell’articolo 2648 del Codice civile. I chiamati all’eredità che abbiano compiuto atti presupponenti la volontà di accettare, come l’ingresso nel possesso dei beni senza inventario entro tre mesi dall’apertura della successione, potranno ottenere la trascrizione dell’acquisto mortis causa. Sarà necessario produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Circolazione degli immobili donati e tutela dei legittimari
Viene soppressa la possibilità per i legittimari lesi di chiedere ai terzi acquirenti la restituzione degli immobili donati. Le modifiche agli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del Codice civile mirano a favorire la circolazione dei beni donati. I legittimari potranno agire solo nei confronti del donatario, chiedendo la restituzione del bene o una somma di denaro. L’obbligo si estende ai terzi che abbiano ricevuto il bene a titolo gratuito, ma non agli acquirenti a titolo oneroso. Per le successioni aperte prima del 18 dicembre 2025, resta la possibilità di proporre opposizione entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.
Esenzioni sul canone patrimoniale
Le esenzioni dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria si ampliano. Oltre alle insegne di esercizio, sono incluse le targhe di attività commerciali e produttive e quelle dei cantieri. La superficie complessiva esente resta pari a cinque metri quadrati. Questa modifica, che integra l’articolo 1, comma 833, lettera l) della legge 160/2019, riduce gli oneri per le imprese e semplifica la gestione delle autorizzazioni.
Proroga dell’ammortamento agevolato
La legge proroga la possibilità, introdotta dal Dl 104/2020, di non effettuare fino al 100% della quota di ammortamento annuo per le immobilizzazioni materiali e immateriali. Questa misura, già applicabile per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2021, 2022 e 2023, viene estesa anche all’esercizio in corso al 31 dicembre 2024. L’obiettivo è offrire maggiore flessibilità alle imprese che necessitano di rafforzare la propria posizione economico-finanziaria, senza modifiche ai modelli dichiarativi già presentati.
Semplificazioni per il comparto turistico-ricettivo
Per sostenere l’offerta di alloggi destinati ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, la legge integra la disciplina dell’articolo 14 del Dl 95/2025. Le novità includono l’applicazione della procedura semplificata per interventi edilizi avviati entro il 31 dicembre 2026, il vincolo decennale di destinazione d’uso e la possibilità di mutamento di destinazione d’uso con iter semplificato. Queste misure favoriscono la riqualificazione del patrimonio immobiliare e la disponibilità di alloggi per i lavoratori stagionali.
Fatture elettroniche e trasparenza nelle filiere agricole
Per aumentare la trasparenza nelle filiere agroalimentari soggette a Commissioni uniche nazionali, le fatture elettroniche dovranno riportare un codice identificativo univoco per ogni prodotto transato fino al 31 dicembre 2026. I dati saranno trasmessi in forma anonima alle Segreterie tecniche delle Cun e utilizzati per report informativi. Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate definirà le modalità applicative entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge.
Proroga dehors e credito d’imposta per fusioni tra Fondazioni
La validità dei titoli per l’installazione di dehors è prorogata fino al 30 giugno 2027. Inoltre, la legge modifica la disciplina del credito d’imposta previsto dalla legge 197/2022 per le fusioni tra Fondazioni bancarie. Non è più richiesta l’indicazione del credito nella dichiarazione dei redditi e l’utilizzo in compensazione sarà possibile dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione dell’Acri all’Agenzia delle Entrate.
Aggiornamenti normativi e prassi recenti
Le disposizioni della legge si inseriscono nel quadro delle semplificazioni avviate con il Dl 76/2020 e il Dl 63/2024. La prassi notarile e le interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate saranno fondamentali per chiarire le modalità operative, soprattutto per la trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità e per le fatture elettroniche Cun. Le circolari attese nel 2026 dovranno fornire ulteriori dettagli applicativi.