Chi può richiedere il rimborso
Possono accedere alla procedura le società estere che non hanno stabile organizzazione in Italia e non effettuano operazioni attive territorialmente rilevanti, salvo quelle in regime di reverse charge. È necessario che l’IVA chiesta a rimborso sia detraibile secondo le regole italiane. Il rimborso è gestito dal Centro Operativo di Pescara, che deve provvedere entro sei mesi dalla ricezione della richiesta o entro otto mesi in caso di richiesta di integrazioni. In caso di ritardo, sono dovuti interessi, salvo inerzia del richiedente nel fornire le informazioni aggiuntive.
Condizioni per accedere alla procedura
L’articolo 38-ter richiama l’articolo 38-bis2 del decreto IVA e stabilisce tre condizioni principali: reciprocità di trattamento nello Stato estero, assenza di operazioni attive rilevanti in Italia (eccetto reverse charge) e detraibilità dell’IVA chiesta a rimborso. Queste condizioni devono essere verificate prima di presentare la domanda. La giurisprudenza e la prassi recente confermano che il rispetto di tali requisiti è imprescindibile per evitare il rigetto dell’istanza.
Il caso pratico
Si consideri una società svizzera che acquista beni da una società italiana con IVA e rivende a un cliente finale in Italia in regime di reverse charge. La società estera matura un credito IVA derivante dall’acquisto imponibile e dalla vendita senza addebito d’imposta. In presenza di reciprocità e delle altre condizioni previste, la società può richiedere il rimborso senza identificazione diretta, presentando il Modello IVA 79 entro il termine previsto.
Come presentare la domanda
La richiesta di rimborso deve essere presentata entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce la richiesta, utilizzando il Modello IVA 79. Il termine è perentorio e il rispetto della scadenza è fondamentale. La domanda può essere inviata tramite raccomandata A/R, corriere o consegna a mano al Centro Operativo di Pescara. In caso di invio tramite posta o corriere, fa fede la data di spedizione. L’importo minimo dell’IVA da chiedere è di 400 euro per periodi inferiori all’anno e di 50 euro per l’intero anno solare.
Documentazione da allegare
Al Modello IVA 79 devono essere allegati: le fatture di acquisto in originale, la documentazione che attesti il pagamento delle fatture e le coordinate bancarie, un’attestazione rilasciata dall’Amministrazione dello Stato estero che certifichi la qualità di soggetto passivo IVA e la data di decorrenza dell’iscrizione. È inoltre necessario indicare nel modello se il richiedente è assoggettato a pro-rata di detrazione IVA nel proprio Stato, poiché il rimborso compete in proporzione alla percentuale di detrazione applicata.
Aggiornamenti normativi e prassi recenti
Le Faq pubblicate dal Mimit e le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate confermano che la procedura di rimborso è strettamente legata alla verifica della reciprocità e alla corretta compilazione del Modello IVA 79. La prassi recente ha chiarito che il rimborso compete anche in caso di operazioni triangolari e prestazioni di servizi su immobili situati in Italia, purché siano rispettate le condizioni normative. Le circolari attese per il 2026 dovranno fornire ulteriori dettagli sulle modalità di controllo e sui tempi di lavorazione delle pratiche.
Come evitare errori nella procedura
Per portare a buon esito la richiesta di rimborso IVA è fondamentale predisporre una check list interna che includa la verifica delle fatture ricevute entro il 31 dicembre, la raccolta della documentazione richiesta e la corretta compilazione del Modello IVA 79. Errori nella presentazione o omissioni documentali possono comportare il rigetto dell’istanza e ritardi nel rimborso. La gestione accurata della procedura consente di recuperare l’IVA a credito e di ottimizzare la liquidità aziendale.