Assemblee a distanza ammesse fino al 30 settembre 2026: cosa prevede il Milleproroghe

Il decreto Milleproroghe 2025, all’articolo 3, comma 11, proroga fino al 30 settembre 2026 le disposizioni introdotte dall’articolo 106 del Dl 18/2020, emanato durante l’emergenza Covid-19. La norma consente alle società di svolgere le assemblee con modalità telematiche, anche in deroga alle previsioni statutarie. Si tratta di una proroga significativa, che conferma la volontà del legislatore di favorire strumenti digitali per la governance societaria.

Cosa prevede l’articolo 106 del Dl 18/2020

La disposizione stabilisce che le assemblee delle società non quotate possono essere convocate consentendo o imponendo ai partecipanti di intervenire esclusivamente mediante strumenti di telecomunicazione, anche se lo statuto non lo prevede. Per le società quotate, è possibile imporre ai soci di non partecipare fisicamente né da remoto, obbligandoli a esercitare il diritto di voto tramite il rappresentante designato nominato dalla società. Questa modalità, introdotta in via emergenziale, è stata prorogata più volte e ora resta in vigore fino al 30 settembre 2026.

Il principio per le società quotate

Per le società quotate e quelle ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali, la legge 21/2024 ha stabilito in via definitiva che lo statuto può prevedere l’intervento esclusivo tramite il rappresentante designato. La proroga del Dl 18/2020 si applica alle società il cui statuto non dispone sul punto, consentendo loro di imporre questa modalità in deroga alle regole ordinarie. La nomina del rappresentante designato è ammessa anche per le Spa con azioni diffuse, le banche popolari, le cooperative e le mutue assicuratrici.

Modalità di voto e partecipazione

L’articolo 106 consente di stabilire nell’avviso di convocazione che il voto possa essere espresso in via elettronica o per corrispondenza. Nelle Srl è possibile utilizzare la consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto. La partecipazione all’assemblea può avvenire con strumenti di telecomunicazione e, se previsto, l’assemblea può svolgersi esclusivamente da remoto, senza la presenza fisica di alcun partecipante. Questa flessibilità consente di ridurre i costi organizzativi e di garantire la continuità delle decisioni societarie.

Implicazioni operative per le società

Le società devono aggiornare le procedure interne per gestire le assemblee telematiche, garantendo la sicurezza delle comunicazioni e la tracciabilità delle votazioni. È fondamentale indicare chiaramente nell’avviso di convocazione le modalità di partecipazione e di voto, nonché predisporre sistemi che assicurino l’identificazione dei partecipanti e la regolarità delle deliberazioni. Per le società quotate, la gestione del rappresentante designato richiede particolare attenzione per rispettare i termini e le modalità previste dalla normativa.

Aggiornamenti normativi e prassi recenti

La proroga disposta dal Milleproroghe si inserisce in un contesto di evoluzione normativa che favorisce la digitalizzazione delle assemblee. La giurisprudenza e le interpretazioni ministeriali hanno confermato la legittimità delle assemblee telematiche anche in assenza di clausole statutarie, purché siano rispettati i principi di trasparenza e parità di trattamento dei soci. Le circolari attese per il 2026 dovranno fornire ulteriori chiarimenti sulle modalità di applicazione delle regole per le società cooperative e per le banche di credito cooperativo.

Come prepararsi alle assemblee a distanza

Per sfruttare al meglio la proroga, le società devono adottare piattaforme sicure per la gestione delle assemblee online, aggiornare gli avvisi di convocazione e formare il personale sulle procedure digitali. È consigliabile predisporre un regolamento interno che disciplini le modalità di intervento e di voto, riducendo il rischio di contestazioni. La corretta implementazione delle regole consente di garantire la validità delle deliberazioni e di rispettare le scadenze societarie.

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Tiziano Beneggi

Dicembre 23, 2025

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