Iperammortamento 2026‑2028: orizzonte esteso ma senza maggiorazione “green”

Nel corso dell’esame parlamentare sulla legge di bilancio 2026, l’iperammortamento torna a costituire un incentivo fiscale per gli investimenti in beni strumentali 4.0. La versione finale uscita dalla Commissione Bilancio del Senato, però, riflette un compromesso: da un lato estende in modo significativo l’orizzonte temporale dell’agevolazione, dall’altro elimina gli incentivi aggiuntivi legati alla transizione ecologica che caratterizzavano la proposta originaria.

Questa evoluzione normativa richiede alle imprese una lettura attenta non solo dei termini di applicazione e delle aliquote, ma anche dei criteri di ammissibilità, del nuovo perimetro dei beni agevolabili e delle implicazioni industriali collegate alla clausola di origine geografica. Per un’impresa che pianifica investimenti di tecnologia avanzata per mantenere o consolidare la propria competitività, comprendere in che misura l’iperammortamento 2026‑2028 è realmente conveniente diventa un elemento centrale della strategia fiscale e industriale.

L’estensione del periodo agevolato e la clausola UE

Rispetto alla prima bozza, inizialmente limitata agli investimenti effettuati nel solo 2026 (con possibile estensione al 30 giugno 2027), il testo approvato in Commissione estende l’agevolazione agli investimenti realizzati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028. Questa lunghezza temporale quasi tripla offre alle imprese un arco di programmazione più ampio, utile per integrare gli investimenti nei piani industriali pluriennali.

Una novità significativa riguarda l’introduzione di un vincolo di origine geografica dei beni: l’agevolazione si applica soltanto ai beni prodotti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo. Sul piano industriale, questo requisito rispecchia la crescente enfasi delle politiche continentali sull’autonomia strategica delle filiere produttive, ma pone alle imprese questioni interpretative non banali per i beni immateriali. Per esempio, un software sviluppato da una multinazionale extra UE ma personalizzato in una filiale con sede in Germania solleva dubbi sulla qualificazione giuridica di “produzione UE”. Allo stesso modo, servizi cloud erogati da server fisicamente localizzati in territorio europeo ma gestiti da un operatore estero richiedono chiarimenti puntuali da parte dell’Agenzia delle Entrate o nel decreto attuativo.

Questo nodo interpretativo acquista rilievo concreto per le aziende con progetti di digitalizzazione avanzata che includono componenti software strategici, piattaforme di intelligenza artificiale o sistemi di cybersecurity integrati nei processi operativi.

La soppressione della maggiorazione per efficienza energetica

La modifica più rilevante riguarda però la componente di transizione ecologica: la Commissione ha soppresso l’intero impianto delle maggiorazioni di aliquota previste per gli investimenti che migliorano l’efficienza energetica. Nella versione originaria del disegno di legge, quegli incentivi premium – con aliquote fino al 220 per cento per investimenti di valore fino a 2,5 milioni di euro – costituivano un meccanismo di premialità per progetti che consentissero risparmi energetici significativi.

L’eliminazione di questa componente premiale significa che l’iperammortamento torna a essere un mero incentivo alla modernizzazione tecnologica, non più integrato con obiettivi di sostenibilità energetica. L’impresa che intende coniugare digitalizzazione e green transition dovrà quindi valutare altri strumenti – per esempio i crediti d’imposta per efficienza energetica eventualmente disponibili o incentivi regionali – per completare il quadro di convenienza economica.

La soppressione delle previsioni dedicate all’efficienza si riflette anche sul percorso autorizzativo, dal momento che nel testo della Commissione il decreto attuativo non richiede più il concerto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), limitandosi a quello del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). Questo elemento sembra segnare l’abbandono della logica integrata digitale‑ambientale nella disciplina di settore.

Le aliquote e il beneficio fiscale

Le aliquote base dell’iperammortamento rimangono invariate: 180 per cento della base di costo per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 100 per cento per la fascia da 2,5 a 10 milioni e 50 per cento per investimenti fino a 20 milioni. Il limite complessivo di costo agevolabile resta quindi fissato a 20 milioni di euro per beneficiario.

In termini di beneficio fiscale, con un’aliquota IRES del 24 per cento, l’incentivo genera un risparmio d’imposta pari a circa 43,2 per cento del costo per la prima fascia, 24 per cento per la seconda e 12 per cento per la terza. Sebbene valori apprezzabili, sono inferiori ai livelli che si raggiungevano con la maggiorazione ambientale prevista nelle bozze iniziali.

Nuovi allegati dei beni agevolabili

Un’altra innovazione di rilievo riguarda il contenuto degli allegati ai fini della classificazione dei beni agevolabili. Gli allegati storici A e B sono sostituiti da due nuovi elenchi: l’allegato III‑bis per i beni materiali e l’allegato III‑ter per i beni immateriali. Questa revisione recepisce l’evoluzione tecnologica degli ultimi anni e rappresenta un aggiornamento significativo per le imprese che investono in tecnologie digitali di ultima generazione.

L’allegato III‑bis mantiene la struttura dei beni materiali tradizionalmente ammessi, ma introduce un gruppo dedicato alle infrastrutture digitali avanzate. Vi rientrano, per esempio, infrastrutture di calcolo per intelligenza artificiale e simulazione, reti private industriali di nuova generazione e sistemi di cybersecurity industriale conformi a standard internazionali. Accanto a queste inclusioni, la disciplina esplicita una lista di esclusioni (computer portatili, stampanti, periferiche non integrate nei processi produttivi), riducendo potenziali contenziosi amministrativi sull’ammissibilità.

L’allegato III‑ter amplia in modo significativo la platea dei beni immateriali agevolabili, includendo software di intelligenza artificiale generativa, piattaforme per la gestione del ciclo di vita dei modelli ML, strumenti per l’analisi della carbon footprint e sistemi per la creazione di “data spaces” conformi agli standard europei. Questo allineamento con le tecnologie emergenti può favorire scelte di investimento di medio periodo, soprattutto nelle imprese manifatturiere con processi digitalizzati.

Esempi di applicazione

Un’azienda metalmeccanica pianifica l’acquisto di sistemi di simulazione digitale e piattaforme di orchestrazione dei dati per ottimizzare la produzione. Con gli allegati aggiornati, questi beni rientrano nell’iperammortamento 180 per cento, consentendo un risparmio d’imposta rilevante nell’arco dell’orizzonte agevolato 2026‑2028, a patto che la loro produzione sia localizzata in UE/SEE. Se, in tandem, l’azienda aveva previsto progetti di efficientamento energetico con premi maggiorati, dovrà ora ripensare l’analisi di convenienza alla luce dell’eliminazione delle maggiorazioni “green”.

Un’altra impresa che integra nei propri processi software di intelligenza artificiale generativa dovrà fornire documentazione chiara sull’origine e sulla produzione del software per soddisfare il requisito geografico, oltre a pianificare l’investimento nei tempi utili per rientrare nel periodo agevolato.

La disciplina dell’iperammortamento 2026‑2028 presenta profili di opportunità e complessità che vanno oltre una semplice lettura delle aliquote. L’analisi di congruità tecnologica, la verifica del requisito di origine geografica e la scelta della tempistica di investimento incidono direttamente sulla convenienza fiscale e sui risultati industriali. Beneggi e Associati affianca le imprese nell’interpretazione normativa, nella gestione documentale e nella pianificazione strategica degli investimenti, traducendo la normativa in vantaggio competitivo concreto e riducendo rischi di contenzioso o di esclusione dall’agevolazione.

Affidarsi a uno studio con esperienza interdisciplinare significa non solo accedere agli incentivi in modo corretto, ma utilizzarli come leva per innovazione, sostenibilità e crescita.

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Tiziano Beneggi

Dicembre 22, 2025

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