Fatture di fine anno: la detrazione Iva dipende da ricezione e registrazione

Con l’avvicinarsi della chiusura dell’esercizio 2025, imprese e professionisti devono prestare particolare attenzione al trattamento delle fatture emesse o ricevute “a cavallo” tra dicembre e i primi giorni di gennaio. La possibilità di esercitare la detrazione dell’Iva dipende infatti da elementi sostanziali e formali: non basta che la fattura sia emessa entro fine anno, ma è determinante quando essa viene materialmente ricevuta e registrata.

La disciplina attuale prevede che il diritto alla detrazione sia esercitabile nell’anno in cui il documento è in possesso del cessionario o committente. In corso d’anno questo principio si declina nella regola del 15 del mese successivo: la fattura ricevuta entro il 15 del mese può essere detratta in quella liquidazione periodica. Ma in corrispondenza della chiusura dell’esercizio, la normativa e la prassi dell’Agenzia delle Entrate impongono un regime più stringente.

Per le fatture relative all’anno che si chiude, la detrazione dell’Iva è possibile solo se il documento è ricevuto entro il 31 dicembre. Ne consegue che occorre monitorare con rigore la data di ricezione tramite il Sistema di Interscambio (SdI) e la registrazione del documento entro l’anno di competenza, o almeno con le modalità previste per l’esercizio successivo.

Quando la detrazione si considera esercitabile

Se una fattura emessa dal fornitore entro il 31 dicembre 2025 viene recapitata tramite SdI al destinatario entro la stessa data, la detrazione dell’Iva è esercitabile nella liquidazione di dicembre, a condizione che la registrazione sia avvenuta entro il termine dell’esercizio. Nel caso in cui la registrazione, pur avendo ricevuto la fattura a dicembre, venga eseguita nel gennaio successivo, la detrazione resta comunque riconosciuta per l’anno 2025, a patto che la registrazione avvenga entro il 30 aprile e sia fatta in apposito sezionale, evitando duplicazioni nella dichiarazione annuale Iva.

Al contrario, se l’acquirente riceve il documento solo nel gennaio 2026, la detrazione deve essere esercitata nell’anno di ricezione, perché si realizza solo allora il requisito formale del possesso del documento. È questo, in sintesi, l’orientamento espresso recentemente dall’Agenzia delle Entrate in sede di interpello.

Esempi pratici di applicazione

Caso 1 – fattura di fine anno ricevuta entro dicembre
Un’impresa riceve dal proprio fornitore una fattura datata 29 dicembre 2025 tramite SdI entro il 30 dicembre. La società provvede alla registrazione nel registro Iva entro la fine dell’anno. In questo scenario la detrazione Iva può essere esercitata nella liquidazione del mese di dicembre 2025.

Caso 2 – fattura di fine anno ricevuta nel nuovo anno
La stessa fattura datata 31 dicembre 2025 viene recapitata allo SdI e resa disponibile al destinatario soltanto il 4 gennaio 2026. In questo caso il diritto alla detrazione si considera sorto nel gennaio 2026. L’impresa potrà quindi esercitare la detrazione con la liquidazione periodica di gennaio o, al più tardi, con la dichiarazione annuale Iva relativa al 2026.

Impatto per i soggetti in pro rata

Per i soggetti in regime di pro rata, un ulteriore elemento da considerare è l’effetto sulla determinazione del diritto alla detrazione nei limiti della percentuale di detraibilità. La detrazione operata nel 2026 per una fattura riferibile al 2025 sarà soggetta alla revisione del pro rata nel 2027, con conseguente rettifica in aumento o in diminuzione in funzione del rapporto tra operazioni imponibili e non imponibili nei due esercizi. Analoghe operazioni si ripeteranno con riferimento alle fatture ricevute tra fine 2024 e inizio 2025, il cui diritto alla detrazione è stato riconosciuto in sede di dichiarazione Iva per l’anno.

Limiti e vincoli alla dichiarazione integrativa

La prassi amministrativa indica che fuori dalla tempistica ordinaria prevista non è possibile recuperare l’Iva perduta mediante una dichiarazione integrativa a favore, in assenza di un errore originario. La risposta n. 479/2023 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’integrativa è ammessa solo quando vi sia un errore rilevante ed essenziale nella prima dichiarazione. Questo orientamento, richiamato anche in osservazioni di associazioni di categoria, solleva dubbi in ordine al rispetto del principio di neutralità dell’Iva e pone l’accento sulla necessità di una corretta pianificazione documentale a fine anno.

Considerazioni analoghe per le importazioni

Un discorso parallelo riguarda l’esercizio del diritto alla detrazione in relazione alle importazioni di beni effettuate a fine anno. In assenza di emissione di fatture nel senso tradizionale, il punto di riferimento per la detrazione dell’Iva sulle importazioni può essere la data di svincolo della merce, corrispondente all’accettazione della dichiarazione doganale. Anche in questo caso, la disponibilità formale del documento costituisce requisito sostanziale per l’esercizio della detrazione.

La corretta gestione delle fatture “a cavallo” tra esercizi richiede un controllo stringente delle date di ricezione tramite SdI e della registrazione nei registri Iva. Pianificare in modo tempestivo la registrazione e la predisposizione di sezionali dedicati è indispensabile per massimizzare la detrazione senza incorrere in vincoli di inammissibilità fiscale in sede di controllo.

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Tiziano Beneggi

Dicembre 15, 2025

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