Correzione errori contabili nel bilancio 2025: limiti fiscali e impatti operativi

Con la pubblicazione del decreto legislativo 192/2025 in Gazzetta Ufficiale, entrano in vigore le nuove regole che restringono significativamente il trattamento fiscale delle correzioni di errori contabili in bilancio. Le modifiche, che si applicano alle rettifiche iscritte nel bilancio 2025, incidono su tempi, condizioni e modalità di efficacia fiscale, con implicazioni operative immediate per le imprese.

Fine della semplificazione per gli errori pre‑2024

Fino al 2024, la correzione di errori contabili di esercizi precedenti poteva produrre automaticamente effetti fiscali nel periodo di rilevazione contabile, purché il bilancio fosse soggetto a revisione legale. Il correttivo introdotto dal Dlgs 192/2025 abbandona questa impostazione per gli errori commessi nel 2023 e negli anni anteriori: le rettifiche di errori così datati non possono più beneficiare dell’efficacia fiscale automatica. Per renderle fiscalmente efficaci è ora necessario tornare al regime previgente al 2022, con la presentazione di dichiarazioni integrative a favore o tramite ravvedimento operoso.

La ratio della norma è evitare effetti fiscali “retroattivi” su componenti reddituali riferiti a periodi ormai consolidati, tutelando così il principio di certezza del sistema tributario e la coerenza delle basi imponibili.

Requisito temporale per l’efficacia fiscale automatica

Il nuovo articolo 4 del Dlgs 192/2025 stabilisce che, per ottenere effetti fiscali automatici, gli errori devono essere:

  • iscritti come rettifiche nel bilancio dell’esercizio 2025;

  • commessi nell’esercizio immediatamente precedente, ovvero nel 2024.

Questo significa che, nel modello Redditi 2026, possono entrare automaticamente in deduzione o variazione solo componenti reddituali omessi, sovrastimati o sottostimati nel bilancio 2024 e corretti nel bilancio 2025. Se la correzione riguarda invece errori di esercizi ante 2024, l’impresa deve utilizzare gli strumenti ordinari di dichiarazione integrativa.

Ruolo della rilevanza dell’errore

Il decreto introduce anche un criterio qualitativo: l’efficacia fiscale automatica si applica solo alle correzioni di errori “non rilevanti”. Secondo l’OIC 29, gli errori sono rilevanti se, da soli o insieme ad altri, possono influenzare le decisioni economiche degli stakeholder. La determinazione della rilevanza non dipende unicamente dall’entità numerica, ma anche dalla natura dell’errore, con inevitabili margini di interpretazione.

La soggettività di tale valutazione rende la qualificazione dell’errore un punto critico. Se un revisore o un verificatore fiscale qualificano come “rilevante” un errore che l’impresa aveva considerato “non rilevante”, gli effetti fiscali automatici possono essere esclusi. In pratica, l’impresa potrebbe trovarsi nella condizione di dover presentare una dichiarazione integrativa per ottenere la deduzione o la variazione fiscale.

Impatto della verifica fiscale in corso

Un’ulteriore condizione limita l’efficacia fiscale automatica. Se, prima della correzione in bilancio, l’impresa è formalmente a conoscenza dell’avvio di una verifica fiscale riguardante gli elementi patrimoniali o reddituali oggetto di correzione, la correzione contabile non produce automaticamente effetti ai fini fiscali. In tali casi, l’impresa dovrà ricorrere a modalità ordinarie per regolarizzare la posizione, rischiando tempi più lunghi e procedure più complesse.

Condizioni specifiche per l’IRAP

Per l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), oltre ai requisiti previsti per l’IRES, è necessario che sia il valore della produzione netta dell’esercizio in cui si è commesso l’errore sia quello relativo all’esercizio di correzione risultino positivi. Ciò significa che, se l’effetto combinato di errore e correzione negasse la positività del valore della produzione netta in uno dei due esercizi, la correzione potrebbe non essere considerata ai fini IRAP.

Esempi operativi con scritture contabili

Per comprendere l’impatto pratico delle nuove regole, si considerino i seguenti casi.

Esempio 1 – Errore di ricavo nel 2024
Un’impresa ha omesso nel bilancio 2024 un ricavo di 200.000 euro. Nel 2025, con l’adozione del bilancio, l’errore viene individuato e rettificato. La scrittura contabile di rettifica è la seguente:

B) Conto economico – ricavi rettificati a incremento 200.000
A) Crediti verso clienti 200.000

Dal punto di vista fiscale, la rettifica rientra nelle condizioni di efficacia automatica, essendo l’errore commesso nel 2024 e non rilevante. La variazione in aumento sarà considerata nel modello Redditi 2026 senza necessità di dichiarazioni integrative.

Esempio 2 – Errore ante 2024
Una società accerta nel bilancio 2025 un errore del 2022 relativo a costi per servizi per 150.000 euro, sottostimati. La correzione contabile può essere effettuata, ma non produrrà effetti fiscali automatici. I conti da rettificare sono:

B) Costi per servizi 150.000
A) Debiti per fornitori 150.000

Dal punto di vista fiscale, la società dovrà presentare una dichiarazione integrativa per il periodo d’imposta 2022, in regime di ravvedimento, per consentire l’effetto fiscale della correzione.

Esempio 3 – Errore rilevante secondo OIC 29
Un’impresa rettifica un elemento di patrimonio che ha impatto significativo sugli indicatori economico-finanziari. Anche se l’errore è del 2024 e la correzione viene effettuata nel 2025, la qualificazione di “rilevante” esclude l’efficacia fiscale automatica. In tali circostanze, la società dovrà procedere con dichiarazioni integrative per ottenere la variazione fiscale.

Le nuove regole impongono una verifica preventiva degli errori contabili prima della chiusura del bilancio 2025. È essenziale documentare la natura dell’errore, la sua rilevanza e i tempi di manifestazione, avvalendosi di revisori o advisor contabili per supportare la valutazione, soprattutto nei casi borderline.

La distinzione tra errori rilevanti e non rilevanti, e tra esercizi immediatamente precedenti e antecendenti, diventa operativa non solo per gestire correttamente l’esercizio 2025, ma anche per evitare sorprese in fase di controllo tributario.

CONDIVIDI

Tiziano Beneggi

Dicembre 22, 2025

Scegli un partner professionale

Lavoreremo insieme per trovare la soluzione più adatta alle tue necessità.
Telefono

+3903621731370

Indirizzo

via Consorziale dei boschi, 7 20821 Meda

Email

info@beneggiassociati.com

Contattaci

"*" indica i campi obbligatori

Nome e cognome*

Newsletter

Iscriviti alla nostra newsletter e rimani aggiornato sulle tutte le novità.