Obblighi fiscali sulle ricariche elettriche: trasmissione telematica e conservazione elettronica dei corrispettivi dal 1° gennaio 2026

Operazioni come le ricariche per veicoli elettrici entrano a pieno titolo nel perimetro degli obblighi fiscali con effetto dal 1° gennaio 2026. L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento 570041/2025, ha delineato un quadro normativo e operativo che impone agli esercenti nuove responsabilità in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi non fatturati e di conservazione elettronica dei dati. La disciplina, che si innesta sulla base del Dlgs 127/2015, intende armonizzare la fiscalità dei nuovi servizi di mobilità elettrica con i principi di tracciabilità, digitalizzazione e contrasto all’evasione.

Il nuovo obbligo di trasmissione telematica

Dal 1° gennaio 2026 i corrispettivi delle operazioni di ricarica non documentati mediante fattura elettronica dovranno essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Si tratta di un obbligo analogo a quello già previsto per altri settori commerciali, ma declinato con specificità tecniche per il mondo dell’e‑mobility. Il dato da trasmettere riguarda, per ogni singola ricarica, informazioni puntuali quali data e ora dell’operazione, importo totale comprensivo di Iva, quantità di energia erogata, identificativo della presa di ricarica (codice EVSE), geolocalizzazione, nonché i dati relativi alla modalità di pagamento elettronico. L’Agenzia ha chiarito che non devono trasmettersi dati che identificano il cliente finale, in linea con la tutela della privacy.

Il legislatore ha disciplinato i tempi di trasmissione: a regime, i dati devono essere inviati entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data di effettuazione della ricarica. Per le ricariche effettuate tra l’1 gennaio 2026 e la data di attivazione del canale telematico previsto dalle Entrate, è stabilito un termine transitorio: tali operazioni dovranno essere trasmesse entro 45 giorni dal giorno in cui l’Agenzia comunica l’apertura del canale telematico con un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale.

Server energia e adempimenti di accreditamento

L’impianto operativo prevede che gli esercenti che gestiscono infrastrutture di ricarica si accreditino presso l’Agenzia delle Entrate e si dotino di un cosiddetto server energia. Questo dispositivo rappresenta il primo punto di raccolta e consolidamento dei dati delle vendite: raccoglie in modo strutturato le informazioni provenienti dalle singole colonnine di ricarica, memorizza le operazioni e genera un file che viene firmato digitalmente con il certificato rilasciato dall’Agenzia stessa.

Il server energia deve essere registrato nel sistema delle Entrate e deve dialogare con le colonnine attraverso un protocollo di scambio interno: solo in questo modo si garantisce integrità, autenticità e congruenza tra l’operazione effettuata e i dati trasmessi. La funzione di questo strumento è duplice: da un lato fornisce all’Agenzia una fotografia dettagliata delle transazioni, dall’altro consente all’operatore di verificare la qualità e la coerenza dei dati prima della trasmissione telematica.

Dati da memorizzare e verifica delle transazioni

Non solo importi e orari, ma anche elementi tecnici come quantità di energia erogata (kWh) e penalty time — ove previsto — rientrano tra i dati che devono essere memorizzati e trasmessi. Di particolare rilievo è il collegamento tra i dati di pagamento elettronico e gli importi effettivamente percepiti: l’esercente deve attivare un processo di verifica preventiva tra quanto registrato nel server energia e quanto risultante dagli intermediari finanziari. L’obiettivo è evitare scostamenti non giustificati tra i corrispettivi trasmessi e i flussi di incasso reali.

La mancata corrispondenza tra i dati trasmessi e le informazioni di pagamento può infatti esporre l’esercente a contestazioni e sanzioni, per irregolarità nella conservazione o nella trasmissione dei corrispettivi, secondo quanto previsto dal regime sanzionatorio vigente in materia di obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Conservazione elettronica secondo le linee guida AgID

Parallelamente all’obbligo di trasmissione, gli operatori saranno tenuti a garantire la conservazione elettronica dei dati secondo le regole tecniche dettate dalle Linee guida AgID. Questo significa che i file generati dal server energia devono essere inviati a un sistema di conservazione digitale accreditato, che assicuri inalterabilità, autenticità, integrità e reperibilità per l’intero periodo di legge, generalmente pari a dieci anni.

La conservazione elettronica non rappresenta un mero adempimento formale: essa costituisce lo strumento attraverso il quale il contribuente può dimostrare in sede di eventuali verifiche la correttezza dell’operato, la congruenza tra i dati trasmessi e quelli oggetto di controllo, nonché la conformità alle regole fiscali.

Impatti operativi e criticità per gli operatori

L’adeguamento alle nuove regole comporta oneri organizzativi e tecnologici non trascurabili. Oltre alla necessità di dotarsi di un server energia e di predisporre un’adeguata infrastruttura per la raccolta e trasmissione dei dati, gli operatori dovranno rivedere i propri processi di controllo interno per garantire che la memorizzazione sia tempestiva e priva di errori. Funzioni di auditing interno diventano essenziali per intercettare discrepanze tra sistema di incasso e dati trasmessi.

Un aspetto operativo critico riguarda la gestione dei dati di pagamento: non può essere sufficiente la semplice registrazione dell’incasso nel sistema di cassa, ma è necessario che esso sia coerente con i dati tecnici delle operazioni di ricarica memorizzati nel server energia. La mancata rilevazione di scostamenti può infatti comportare applicazioni sanzionatorie anche gravi.

Verso un’integrazione fiscale dell’e‑mobility

L’introduzione degli obblighi di trasmissione e conservazione elettronica dei corrispettivi per le ricariche elettriche si inserisce in un processo più ampio di digitalizzazione fiscale. La progressive integrazione dei dati delle operazioni di e‑mobility nell’ecosistema delle Entrate consente un monitoraggio più efficiente dei flussi economici e rafforza gli strumenti di contrasto alle irregolarità. In prospettiva, l’esperienza maturata in questo ambito potrebbe costituire la base per future estensioni ad altri servizi digitali e di mobilità, con effetti diffusi sulle modalità di compliance fiscale delle imprese.

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Tiziano Beneggi

Dicembre 21, 2025

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