Manovra 2026: detassazione lavoro notturno, festivo e su turni. Imposta sostitutiva al 15% fino a 1.500 euro

Con l’articolo 1, comma 26 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la Manovra 2026 introduce una misura fiscale specifica per i lavoratori dipendenti che effettuano prestazioni in orario notturno, festivo o a turni. L’obiettivo è alleggerire la pressione fiscale sulle maggiorazioni retributive legate a queste modalità lavorative, con un meccanismo mirato, selettivo e temporaneo.

La norma prevede, per il solo anno 2026, l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali pari al 15% su specifiche indennità e compensi accessori. Il beneficio è subordinato a un doppio limite:

  • reddito complessivo 2025 non superiore a 40.000 euro;

  • importo massimo agevolabile pari a 1.500 euro di componenti retributive.

La misura si applica al settore privato, con esclusione espressa dei lavoratori del comparto turismo, per i quali è prevista una disciplina specifica e autonoma.

Ambito oggettivo: cosa rientra nella detassazione

L’agevolazione riguarda le seguenti voci:

  • maggiorazioni per lavoro notturno, definite contrattualmente o per legge;

  • indennità per lavoro nei giorni festivi;

  • compensi accessori legati al lavoro a turni, laddove comportino disagi organizzativi o biologici documentati.

Resta esclusa la retribuzione ordinaria e le componenti non collegate a specifiche prestazioni disagiate.

L’imposta sostitutiva si applica sull’importo lordo complessivo di queste voci, fino al tetto massimo di 1.500 euro annui. L’eventuale eccedenza viene tassata con IRPEF ordinaria.

Ambito soggettivo: requisiti dei lavoratori

Il beneficio spetta esclusivamente a:

  • lavoratori dipendenti del settore privato;

  • con reddito da lavoro dipendente e assimilati non superiore a 40.000 euro nel 2025;

  • che nel 2026 percepiscono maggiorazioni o indennità per lavoro notturno, festivo o su turni.

Sono esclusi i dipendenti pubblici, gli autonomi e i lavoratori del settore turismo, per i quali è stata introdotta una disciplina parallela (art. 1, comma 27).

L’applicazione dell’imposta sostitutiva avviene direttamente in busta paga da parte del sostituto d’imposta, previa acquisizione di un’autocertificazione reddituale.

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Tiziano Beneggi

Gennaio 4, 2026

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