La legge 30 dicembre 2025, n. 199, all’articolo 1, commi da 242 a 246, conferma e rimodula il credito d’imposta per gli investimenti realizzati nelle Zone Economiche Speciali (ZES), ridenominate ZES Unica. Il beneficio, operativo nelle regioni del Mezzogiorno, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2028, con un impianto normativo rafforzato e un’importante precisazione di carattere operativo: è espressamente esclusa la cumulabilità con il credito d’imposta Transizione 5.0.
La norma mira a preservare l’integrità degli strumenti di politica industriale, evitando sovrapposizioni tra incentivi con finalità e strutture diverse, pur insistendo su ambiti simili. L’incompatibilità si applica anche nel caso in cui un solo bene strumentale rientri tra quelli agevolabili ai sensi della disciplina Transizione 5.0.
Struttura del credito ZES
Il credito d’imposta ZES riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive localizzate nelle aree ammissibili delle regioni Abruzzo (zone assistite ex art. 107.3.c TFUE), Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L’investimento deve essere funzionale all’attività economica dell’impresa e finalizzato all’incremento della capacità produttiva, alla diversificazione o a una trasformazione sostanziale del processo.
L’agevolazione è fruibile in compensazione tramite modello F24 e prevede:
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percentuali variabili in base alla dimensione dell’impresa e alla localizzazione;
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obbligo di presentazione di apposita comunicazione preventiva;
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controllo ex post da parte dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia per la Coesione Territoriale.
La novità dell’incompatibilità con Transizione 5.0
A partire dal 2026, se un investimento – anche in parte – rientra tra quelli previsti dal piano Transizione 5.0, l’intero progetto non potrà beneficiare del credito ZES. Non è ammessa alcuna duplicazione, neppure parziale, tra i due regimi agevolativi.
Tale incompatibilità non è meramente formale: comporta che l’impresa debba compiere una scelta preventiva chiara e documentata, valutando quale tra i due strumenti offra il vantaggio economico più efficace, sulla base:
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dell’entità dell’investimento;
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della sua natura (innovazione tecnologica o sviluppo territoriale);
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della localizzazione.
Questo vincolo richiede un approccio consulenziale evoluto, fondato su simulazioni ex ante e sulla tracciabilità delle componenti agevolate.
Esempi
Esempio 1 – Investimento interamente ZES
Un’impresa calabrese investe 1,5 milioni di euro in macchinari per espandere uno stabilimento. I beni non rientrano tra quelli 4.0/5.0. L’intero importo è agevolabile con credito ZES. In base alla dimensione aziendale e alla localizzazione, può ottenere fino al 45% sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare in F24.
Esempio 2 – Investimento misto, con componente Transizione 5.0
Un’impresa pugliese acquista beni strumentali per 2 milioni, di cui 800.000 euro in impianti automatizzati compatibili con Transizione 5.0. Se opta per il credito ZES, deve escludere l’intero investimento da Transizione 5.0, anche se solo parte dei beni vi rientra. Viceversa, potrà separare i due piani solo se mantiene tracciabilità economico-funzionale distinta e documentata.