Dal 2025, con piena conferma per il 2026, la deducibilità fiscale delle spese di rappresentanza è subordinata all’obbligo di pagamento tracciabile. La norma, introdotta con la Legge di bilancio 2025, è stata oggetto di chiarimento nella circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025 dell’Agenzia delle Entrate.
La disposizione interessa sia le imprese che i lavoratori autonomi, con un impatto operativo concreto su gestione delle spese, modalità di pagamento e documentazione contabile.
Condizione per la deducibilità
Per essere fiscalmente deducibili, le spese di rappresentanza devono ora soddisfare un requisito aggiuntivo: il pagamento deve avvenire tramite strumenti tracciabili, quali:
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bonifico bancario o postale;
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carta di credito, di debito o prepagata;
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assegno bancario o circolare.
L’utilizzo del contante comporta la perdita del beneficio fiscale, anche se la spesa è documentata e rientra nei limiti di congruità previsti dall’articolo 108 del TUIR. Il principio vale anche per le spese sostenute all’estero e per quelle anticipate da dipendenti o collaboratori e successivamente rimborsate.
Esclusioni e ambito oggettivo
La tracciabilità è obbligatoria per le spese di rappresentanza, ma non è richiesta per le spese di pubblicità e sponsorizzazione, che mantengono la deducibilità ordinaria anche in caso di pagamento non tracciabile.
Tra le spese di rappresentanza rientrano:
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omaggi a clienti e fornitori;
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cene e ricevimenti istituzionali;
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eventi promozionali non legati direttamente alla vendita;
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acquisto o importazione di oggetti d’arte o beni destinati a essere ceduti gratuitamente.
Lavoratori autonomi: regole specifiche
Anche per i lavoratori autonomi le spese di rappresentanza, deducibili nei limiti dell’1% dei compensi percepiti, devono essere sostenute con strumenti tracciabili. In assenza di tracciabilità, la spesa non è deducibile. La circolare dell’Agenzia specifica inoltre che:
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se un autonomo sostiene spese per trasferte (vitto, alloggio, taxi, NCC) nel territorio italiano senza tracciabilità, i rimborsi analitici da parte del committente concorrono alla formazione del reddito;
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se tali spese non vengono rimborsate, restano deducibili solo se pagate con strumenti tracciabili.
Per le spese rimborsate analiticamente, le nuove disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2025. Per le altre spese sostenute direttamente dagli autonomi o rimborsate da altri autonomi, la decorrenza è fissata al 18 giugno 2025, data di entrata in vigore delle disposizioni residue previste dal decreto fiscale collegato alla manovra.
Esempi
Esempio 1 – Impresa
Una società acquista 1.500 euro di confezioni regalo per i clienti top, pagate con carta aziendale. La spesa è documentata, inerente, conforme ai limiti del TUIR e pagata in modo tracciabile: interamente deducibile.
Esempio 2 – Lavoratore autonomo
Un professionista sostiene 400 euro di spese per taxi e vitto durante una trasferta, pagate in contanti. Il committente rimborsa in modo analitico. Il rimborso concorre alla formazione del reddito, in quanto manca la tracciabilità.