Ammortizzatori sociali alla cessazione del rapporto di lavoro

Nel contesto del mercato del lavoro italiano, la cessazione di un rapporto di lavoro attiva automaticamente la possibilità, per il lavoratore, di accedere a specifici strumenti di protezione del reddito. Le due principali misure previste a livello ordinamentale sono la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) e l’indennità DIS-COLL, entrambe erogate dall’INPS, ma distinte per platea dei beneficiari, presupposti contributivi e modalità di calcolo della prestazione.

La NASpI, disciplinata dal D.Lgs. 22/2015, è destinata ai lavoratori subordinati che perdano l’occupazione in modo involontario. Per l’accesso, è richiesto il possesso di almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti e lo stato di disoccupazione, da attestare mediante la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID). Il trattamento ha una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione utili maturate nel quadriennio di riferimento. L’importo è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile, con meccanismo di décalage del 3% mensile dal sesto mese (ottavo per gli over 55).

Nel caso della DIS-COLL, rivolta a collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi con borsa iscritti alla Gestione Separata, la normativa (art. 15 D.Lgs. 22/2015 e L. 81/2017) prevede il diritto alla prestazione per eventi di disoccupazione involontaria, purché sia maturata almeno una mensilità di contribuzione nel periodo che intercorre tra il 1° gennaio dell’anno precedente e la cessazione del rapporto. Anche in questo caso è necessario il possesso dello stato di disoccupazione e la disponibilità alla partecipazione alle misure di politica attiva.

La domanda di entrambe le indennità va presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto, esclusivamente per via telematica. La decorrenza è fissata all’ottavo giorno successivo alla cessazione, se la domanda è presentata entro tale termine, oppure al giorno successivo alla trasmissione della domanda se presentata oltre. È inoltre obbligatoria la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato con il Centro per l’Impiego, pena la decadenza dal beneficio.

Ai fini del calcolo dell’indennità DIS-COLL, il reddito imponibile previdenziale percepito nell’anno di cessazione e nel precedente viene diviso per il numero di mesi di contribuzione. L’importo massimo mensile, per l’anno 2025, è fissato in €1.562,82. La prestazione si riduce del 3% mensile a partire dal sesto mese di fruizione.

Sul piano operativo, si segnalano due casi:

  1. Dipendente licenziata dopo 3 anni di attività (78 settimane contributive), con retribuzione media mensile di €1.400: percepirà NASpI per 39 settimane, con un importo iniziale di circa €1.050, soggetto a décalage.
  2. Collaboratore con 10 mesi di contratto (contributi regolari) e reddito medio mensile di €1.300: avrà diritto a DIS-COLL per 10 mesi, con una prestazione pari al 75% del reddito medio, soggetta a riduzione dal sesto mese.

L’attuale disciplina rafforza il principio di condizionalità, subordinando il mantenimento della prestazione alla partecipazione attiva ai percorsi di reinserimento. La decadenza interviene, tra le altre ipotesi, in caso di mancata presentazione alle convocazioni, avvio di attività non comunicata o sopravvenienza di requisiti pensionistici.

Sul piano fiscale, le prestazioni sono trattate come redditi sostitutivi, imponibili ai sensi dell’art. 6, comma 2, del TUIR, con ritenute operate dall’INPS in qualità di sostituto d’imposta.

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Tiziano Beneggi

Gennaio 24, 2026

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