Con la pubblicazione della seconda edizione della guida sull’agevolazione “bonus mobili”, l’Agenzia delle Entrate ha formalizzato un cambiamento di interpretazione destinato a interrompere definitivamente la possibilità di agganciare la sostituzione delle caldaie al bonus mobili. La novità nasce in seguito ai dubbi applicativi emersi dopo la prima versione del vademecum, e arriva proprio mentre molti contribuenti stavano pianificando interventi sugli impianti termici finalizzati anche alla fruizione dell’incentivo per l’arredo.
Il quadro normativo di riferimento
Il bonus mobili è disciplinato dall’articolo 16‑bis del Tuir, richiamato dal decreto legge 63/2013. La norma riconosce una detrazione dall’imposta lorda per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici in collegamento con interventi di ristrutturazione edilizia che danno diritto alla detrazione per manutenzione straordinaria, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 457/1978.
Storicamente, un’interpretazione estensiva aveva considerato la sostituzione delle caldaie come intervento di manutenzione straordinaria idoneo a “trainare” la detrazione per gli arredi. Sulla base di questo ragionamento, molti contribuenti avevano inteso che, sostituendo l’impianto di riscaldamento e classificandolo come manutenzione straordinaria, potessero attivare anche il bonus mobili.
La svolta delle Entrate
Tuttavia, la nuova guida delle Entrate elimina la FAQ che in precedenza apriva questa strada, e inserisce una formulazione più esplicita:
Dal 1° gennaio 2025 non sono più detraibili, ai sensi dell’articolo 16‑bis del Tuir, le spese per gli interventi di sostituzione (o nuova installazione) degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. Di conseguenza, tali interventi non attivano più il bonus mobili né gli altri incentivi collegati.
La ragione è normativa: dal 2025 gli interventi di sostituzione delle caldaie alimentate a combustibili fossili non danno più diritto alle detrazioni per ristrutturazione o per efficienza energetica (ecobonus), come stabilito dalla revisione degli incentivi alla luce della Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) – la direttiva europea sulla prestazione energetica degli edifici.
Senza il “bonus ristrutturazioni” o “ecobonus” come requisito di base, non può più scattare il cosiddetto effetto “traino” per il bonus mobili. In termini pratici, ciò significa che la spesa per acquisto di arredi e grandi elettrodomestici non può più essere agevolata se collegata alla sola sostituzione della caldaia.
Conseguenze per i contribuenti
La modifica della guida ha un impatto immediato sulla pianificazione fiscale e sugli investimenti delle famiglie:
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Chi avesse programmato di sostituire la caldaia con l’obiettivo di attivare il bonus mobili dovrà rivedere i propri piani; la fruizione dell’agevolazione sarà potenzialmente contestata dall’Amministrazione finanziaria.
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Lavori di manutenzione straordinaria su altri elementi strutturali o impiantistici, purché effettivamente rientranti nei parametri normativi per il bonus ristrutturazioni, possono comunque continuare a “trainare” il bonus mobili.
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Per gli immobili in condominio o parti comuni, valgono analoghe regole: non è possibile recuperare il bonus mobili agganciandolo a interventi sugli impianti termici con caldaie a combustibili fossili.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate si pone in linea con il dettato normativo più restrittivo che è entrato in vigore dal 2025. In pratica:
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Le caldaie alimentate a combustibili fossili non rientrano più negli interventi agevolati ai fini della detrazione per ristrutturazioni o ecobonus;
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Di conseguenza, non costituiscono più un intervento trainante ai fini dell’articolo 16‑bis del Tuir;
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Senza un intervento trainante validamente agevolabile, il bonus mobili non può essere riconosciuto.
La modifica della guida non cambia la legge, ma fornisce un orientamento ufficiale vincolante in sede di applicazione. È probabile che i contribuenti che continueranno a presentare dichiarazioni o documentazione fiscale basate sulla precedente interpretazione possano ricevere richieste di chiarimento o contestazioni dall’Agenzia delle Entrate.
Per evitare incertezze, è opportuno:
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Verificare con il proprio commercialista o consulente fiscale se l’intervento che si intende realizzare sia effettivamente idoneo a qualificarsi come manutenzione straordinaria ai sensi della normativa vigente;
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Documentare accuratamente la natura degli interventi e i relativi costi, separando ciò che può legittimamente qualificarsi come trainante per il bonus mobili da ciò che non lo è;
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Tenere presente che altri lavori, come adeguamenti impiantistici non legati alla caldaia o interventi su altre parti comuni, possono ancora dare accesso al bonus mobili.