Accordo Italia–Svizzera: nuove regole fiscali e smart working per i frontalieri

Con l’entrata in vigore della legge 217/2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 2026, l’Italia ha ratificato il Protocollo di modifica dell’accordo con la Svizzera in materia di imposizione dei lavoratori frontalieri. Il testo aggiornato, frutto delle intese di Roma (30 maggio 2024) e Berna (6 giugno 2024) sul Protocollo aggiuntivo del 23 dicembre 2020, introduce novità significative sul trattamento fiscale dei frontalieri e sull’accesso al lavoro da remoto, con decorrenza retroattiva al 1° gennaio 2024.

Vecchi e nuovi frontalieri: quale regime fiscale

L’accordo originario, divenuto efficace con la legge 83/2023, distingueva tra:

  • “Vecchi frontalieri”: lavoratori fiscalmente residenti in Italia alla data del 17 luglio 2023. Per questi soggetti l’imponibile è interamente tassato in Svizzera, senza imposizione diretta in Italia.

  • Nuovi frontalieri: contribuenti che hanno iniziato a lavorare come frontalieri dopo il 17 luglio 2023. Per questa categoria, la tassazione in Svizzera è limitata, in via ordinaria, a un massimale non superiore all’80% delle imposte che sarebbero applicabili nello Stato di lavoro. In Italia, tali redditi sono comunque soggetti a imposizione ordinaria, con una franchigia di 10.000 euro e il riconoscimento del credito d’imposta per le imposte pagate in Svizzera (art. 4 della legge 83/2023).

Definizioni aggiornate di “lavoratore frontaliere”

Il Protocollo modificato interviene su due profili chiave della definizione fiscale di frontaliero: il ritorno al domicilio nello Stato di residenza e la disciplina del lavoro da remoto.

Secondo il testo aggiornato, si considera lavoratore frontaliere chi:

  • è residente in un Comune italiano la cui superficie rientra, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera;

  • è fiscalmente residente in Italia;

  • svolge lavoro dipendente per un datore di lavoro o una stabile organizzazione ubicata in territorio svizzero;

  • ritorna quotidianamente al proprio domicilio principale in Italia (salvo le eccezioni di seguito illustrate).

Rientro al domicilio: la deroga dei 45 giorni

Una delle novità più rilevanti riguarda la flessibilità del rientro. Il Protocollo stabilisce che il frontaliero che, per ragioni professionali, non rientra quotidianamente al proprio domicilio in Italia per un massimo di 45 giorni nell’anno civile, non perde lo status di frontaliero. Ai fini del conteggio, non si considerano giorni di ferie o di malattia.

La deroga risponde alle esigenze operative di imprese e lavoratori, soprattutto in presenza di trasferte, progetti temporanei o esigenze organizzative che impediscono il rientro quotidiano.

Lavoro da remoto: limiti e condizioni

Secondo la nuova disciplina, il frontaliero può svolgere fino al 25% della propria attività lavorativa in smart working presso il domicilio italiano, senza perdere lo status di frontaliero né alterare il regime fiscale applicabile.

Ai fini dell’imposizione, i compensi percepiti per il lavoro da remoto fino al 25% del tempo di lavoro sono assimilati a giorni effettivi di lavoro prestati in Svizzera presso il datore di lavoro. La previsione si applica sia ai nuovi frontalieri sia ai “vecchi”.

Implicazioni fiscali pratiche

Le modifiche incidono direttamente sulla gestione fiscale e reddituale dei lavoratori frontalieri:

  • Residui rischi di doppia imposizione sono mitigati dal riconoscimento del credito d’imposta in Italia per le imposte versate in Svizzera (nei limiti previsti per i nuovi frontalieri).

  • Il regime “80% massimo” per i nuovi frontalieri può tradursi in un costo fiscale complessivo più favorevole rispetto alla sola tassazione italiana, pur rimanendo superiore a quella dei vecchi frontalieri.

  • La flessibilità riconosciuta per il rientro e lo smart working rende possibile una gestione più moderna delle prestazioni di lavoro, bilanciando esigenze di produttività e tutela del domicilio familiare in Italia.

Decorrenza ed efficacia

Le nuove regole si applicano, per espressa previsione normativa, a decorrere dal 1° gennaio 2024, anche in virtù dell’articolo 1, comma 97, della legge 207/2024 (Bilancio 2025). Pertanto, le dichiarazioni fiscali e i calcoli delle imposte relativi agli anni di imposta 2024 e successivi dovranno tenere conto delle modifiche introdotte, con potenziali effetti anche sui rimborsi o sulle rettifiche d’imposta.

Dal punto di vista operativo, le novità dettano alcune raccomandazioni:

  • i consulenti del lavoro e i payroll specialist devono aggiornare i sistemi di calcolo per gestire l’imponibile dei frontalieri, con particolare riferimento alla quota tassabile in Svizzera e alla fruizione del credito d’imposta in Italia;

  • le risorse umane dovranno predisporre policy interne per monitorare i periodi di lavoro remoto e i giorni di mancato rientro, evitando il superamento dei limiti consentiti;

  • i contribuenti stessi devono essere informati sui criteri di residenza fiscale e sulle condizioni che consentono di mantenere lo status di frontaliero.

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Tiziano Beneggi

Febbraio 1, 2026

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