Star company a gestione familiare: la giurisprudenza smonta l’abuso del diritto

La costituzione di una star company — cioè di una società veicolo per la gestione dei diritti d’immagine di artisti e sportivi — non è automaticamente abusiva ai sensi dell’articolo 10‑bis della legge 212/2000, secondo la recente giurisprudenza di merito e di legittimità. Tale principio emerge con forza in più giudizi, tra cui quelli collegati alla vicenda del calciatore Giorgio Chiellini e a un caso analogo deciso dai giudici tributari pugliesi.

Contestazioni dell’Agenzia delle Entrate

L’Amministrazione finanziaria ha spesso considerato la costituzione di una star company come possibile abuso del diritto, sostenendo che l’operazione sia finalizzata soprattutto a ottenere un vantaggio fiscale, spostando redditi tassati in capo alla persona fisica verso redditi societari (con imposizione IRES) senza una valida sostanza economica.

Nei casi più noti — come quello che ha coinvolto Chiellini — l’Agenzia ha contestato che:

  • la società fosse priva di struttura economica reale (senza personale o beni significativi);

  • la compagine fosse “familiare” (quote e ruoli attribuiti a parenti), indicativo di mera interposizione;

  • la cessione di diritti d’immagine fosse stata effettuata senza corrispettivo di mercato e con vantaggio fiscale.

Posizione dei giudici: niente abuso se ci sono ragioni economiche valide

Tuttavia, Tribunali regionali e, più recentemente, la Corte di Cassazione si sono distanziati da questa impostazione. La Suprema Corte, con ordinanze gemelle del 31 ottobre 2025, ha confermato che non costituisce di per sé abuso del diritto la costituzione di una star company quando:

  • la società abbia una funzione economica reale legata alla gestione pratica, contrattuale e negoziale della carriera e dei diritti d’immagine dell’artista o sportivo;

  • l’operazione non comporti un vero risparmio d’imposta significativo (ad esempio, nel caso Chiellini stimato in circa l’1%);

  • la gestione burocratica e operativa dell’immagine rende legittima la scelta di un veicolo societario, anche con partecipazione di familiari.

I giudici tributari toscani e pugliesi hanno sottolineato che, nello specifico dei casi analizzati, la natura effettiva dell’attività svolta dalla star company — negoziazione di sponsorizzazioni, endorsement e altri contratti — giustifica la costituzione di una società per motivi economici e organizzativi, e non solo in vista del beneficio fiscale.

Famiglia e gestione operativa: non sono indici automatici di abuso

Un elemento ricorrente nelle contestazioni dell’Agenzia è la presenza di familiari nella compagine societaria (ad esempio, un fratello o un genitore con quote e ruolo di amministratore). Secondo i giudici, questa circostanza non costituisce di per sé indice di abuso, se la star company svolge effettivamente compiti gestionali necessari per la carriera dell’artista o sportivo, che di solito non ha tempo né struttura per dedicarsi in prima persona a tali attività.

Abuso del diritto: meccanismi e principi di giudizio

Il principio generale contro l’abuso del diritto mira a evitare che un contribuente eserciti diritti giuridici solo per ottenere un vantaggio fiscale contrastante con la ratio delle norme tributarie, senza valide ragioni economiche extrafiscali.

In ambito tributario, l’Amministrazione può disconoscere vantaggi ottenuti in modo artificioso, ma la giurisprudenza recente evidenzia che non ogni scelta fiscalmente conveniente è abuso: è necessario valutare caso per caso se ci siano motivazioni economiche concrete e non meramente elusive.

Gli orientamenti dei giudici tributari e della Cassazione convergono nell’escludere che la mera costituzione di una star company a gestione familiare sia, di per sé, un abuso del diritto. La legittimità dell’operazione fiscale dipende da valide ragioni economiche e gestionali — come l’effettiva necessità di una struttura dedicata alla gestione dei diritti d’immagine — piuttosto che dalla presenza di quote attribuite a familiari o dalla mancanza di un’organizzazione complessa.

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Tiziano Beneggi

Febbraio 2, 2026

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