Con l’introduzione della direttiva 2021/514/UE (DAC 7), l’Unione europea ha imposto l’obbligo, per i gestori di piattaforme digitali, di comunicare annualmente alle autorità fiscali le informazioni relative ai venditori attivi sul proprio portale. Il recepimento italiano è avvenuto con il decreto legislativo 1 marzo 2023, n. 32, che stabilisce tempistiche, modalità operative, soggetti coinvolti e sanzioni. Il primo termine utile è fissato per il 2 febbraio 2026 (essendo il 31 gennaio una giornata festiva), con riferimento all’anno 2025.
Ambito soggettivo: chi è obbligato
L’obbligo riguarda i gestori di piattaforme digitali residenti o stabiliti in Italia o in altri Stati membri dell’Unione europea, che facilitano, anche indirettamente, la conclusione di operazioni a fronte di un corrispettivo. Sono incluse:
- vendite di beni;
- prestazioni di servizi;
- locazioni di beni immobili;
- noleggi di mezzi di trasporto.
Il gestore è considerato tale se stipula un contratto con il venditore per la messa a disposizione di software (compresi siti web e app) che consente agli utenti di vendere beni o servizi.
Sono esclusi i fornitori di software che si limitano a:
- elaborare pagamenti;
- gestire cataloghi;
- offrire spazi pubblicitari;
- reindirizzare verso altre piattaforme.
Casi di esclusione ed esonero
Sono previste esenzioni per:
- enti pubblici;
- società quotate;
- venditori con meno di 30 operazioni annue e ricavi inferiori a 2.000 euro;
- gestori che dimostrano che il loro modello di business non prevede venditori soggetti a comunicazione.
In quest’ultimo caso, il gestore deve inviare una comunicazione telematica con autocertificazione delle condizioni di esclusione.
Adempimenti e scadenze
Il gestore di piattaforma deve:
- raccogliere e verificare i dati anagrafici e fiscali dei venditori;
- trasmettere le informazioni all’Agenzia delle Entrate tramite file XML;
- conservare la documentazione fino al 31 dicembre del quinto anno successivo.
Le informazioni devono includere:
- generalità del venditore (nome, residenza, codice fiscale o partita IVA);
- identificativo del conto finanziario su cui sono accreditati i corrispettivi;
- ammontare totale e numero di operazioni per ciascun trimestre.
L’obbligo di trasmissione è annuale. La scadenza per l’invio è fissata entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo proroghe. Per il periodo d’imposta 2025, la scadenza è il 2 febbraio 2026.
Esempi applicativi
Esempio 1 – Un imprenditore con un proprio sito di e-commerce che vende esclusivamente prodotti propri non è tenuto all’obbligo DAC 7, salvo che la piattaforma consenta anche a terzi di vendere tramite il sito.
Esempio 2 – Un marketplace generalista che intermedia le vendite di più venditori (ad esempio, artigiani o piccole imprese) e gestisce i pagamenti è pienamente soggetto all’obbligo, anche se opera tramite un’applicazione mobile.
Sanzioni
Sono previste sanzioni in caso di:
- omessa registrazione presso l’autorità fiscale (10.000 euro);
- omessa trasmissione dei dati (da 2.000 a 21.000 euro, aumentata della metà);
- trasmissione incompleta o inesatta (sanzione ridotta della metà).
Per ridurre il rischio sanzionatorio, è raccomandabile:
- predisporre contratti con clausole che impongano ai venditori la comunicazione dei dati;
- sospendere l’account in caso di mancata risposta entro 60 giorni;
- prevedere il blocco dei corrispettivi fino all’adempimento informativo.
Implicazioni
DAC 7 rappresenta un’evoluzione verso la piena tracciabilità fiscale delle operazioni digitali e impone ai gestori di piattaforma una struttura organizzativa adeguata. Non si tratta solo di un adempimento formale, ma di una questione di governance e compliance. La violazione dell’obbligo può incidere negativamente sulla reputazione e sulla sostenibilità del modello di business digitale.
Uno studio strutturato come Beneggi e Associati può supportare le piattaforme nella:
- valutazione dell’obbligo o dell’esonero;
- predisposizione delle procedure interne di raccolta dati;
- redazione delle clausole contrattuali;
- trasmissione delle informazioni;
- conservazione documentale a norma.