Cessioni intracomunitarie, per l’esenzione Iva prevale la sostanza sulla forma

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito un principio destinato a incidere direttamente sulle attività ispettive delle autorità tributarie: per riconoscere l’esenzione IVA sulle cessioni intracomunitarie, ciò che conta è l’effettivo trasferimento fisico dei beni da uno Stato membro all’altro, non la presenza formale dei documenti indicati all’articolo 45 bis del regolamento UE 282/2011.

La sentenza C-639/24, emessa nel 2025, pone l’accento sul carattere presuntivo dell’elenco documentale previsto dalla norma comunitaria, chiarendo che la sua assenza non giustifica automaticamente il diniego dell’esenzione. La conseguenza? L’Amministrazione deve motivare in modo analitico l’inidoneità delle prove alternative fornite dal contribuente.

Il caso: l’operazione Croazia–Slovenia

Protagonista della vicenda è la società croata FL. VE. d.o.o., attiva nel commercio di legname. Oggetto del contendere: una serie di fatture emesse nel primo trimestre 2020 verso un cliente sloveno, per cessioni di tronchi di quercia. Nonostante la disponibilità di fatture, lettere di vettura (CMR) e attestazioni di spedizione, l’Amministrazione croata ha negato l’esenzione IVA per mancanza dei requisiti documentali previsti dall’art. 45 bis, paragrafo 1, lett. b), del Regolamento.

Pur non mettendo in dubbio il trasferimento effettivo dei beni, l’autorità fiscale ha ritenuto “non sufficiente” la documentazione prodotta. Da qui il contenzioso, arrivato fino alla Corte di giustizia UE per dirimere un quesito: l’esenzione può essere negata se mancano i documenti tipizzati, pur in presenza di prove concrete?

L’orientamento della Corte

Secondo la Corte, l’articolo 45 bis fornisce un elenco di documenti utili a far scattare una presunzione di trasporto intracomunitario, ma non costituisce l’unica via per dimostrare l’esistenza dell’operazione. Ne consegue che, anche in assenza di quella documentazione, il contribuente ha diritto all’esenzione qualora possa provare, con altri mezzi, l’effettiva uscita della merce dal territorio nazionale.

La decisione ribadisce la centralità del principio di neutralità dell’IVA e impone alle autorità fiscali un dovere di valutazione complessiva e concreta, priva di formalismi. Il rifiuto dell’esenzione è legittimo solo in due casi:

  • in caso di partecipazione del contribuente a una frode;
  • se le prove disponibili non permettono di accertare il trasferimento.

Rilevanza per le imprese italiane

Per le imprese esportatrici italiane, il messaggio è chiaro: la forma è utile, ma non vincolante. È possibile accedere all’esenzione IVA anche in assenza dei documenti indicati nel 45 bis, purché vi siano elementi probatori alternativi solidi e coerenti (contratti, pagamenti tracciabili, e-mail, documenti di trasporto firmati, ecc.).

Al tempo stesso, la sentenza alza l’asticella per l’Amministrazione finanziaria, che non può più limitarsi a contestare carenze formali, ma deve motivare il rigetto sulla base dell’inefficacia sostanziale delle prove esibite. Ne deriva un impatto diretto sulla strategia difensiva in fase di accertamento e contenzioso.

Esempi

Esempio 1 – Un’azienda lombarda vende macchinari a un’impresa tedesca. Per ragioni logistiche non ha la CMR firmata, ma presenta:

  • contratto di fornitura;
  • bonifico ricevuto da banca tedesca;
  • tracking del corriere internazionale.
    La documentazione è coerente e dimostra il trasferimento. Alla luce della sentenza, l’esenzione è applicabile.

Esempio 2 – Un fornitore italiano non ottiene la firma sul documento di trasporto, ma allega:

  • e-mail tra le parti con conferma di ricezione;
  • dichiarazione dell’acquirente estero;
  • prove di pagamento.
    Anche in questo caso, l’esenzione non può essere negata in base alla sola assenza della prova tipizzata.

Implicazioni

La sentenza rafforza l’approccio sostanziale e impone un riesame delle policy aziendali in materia di conservazione delle prove per le cessioni intracomunitarie. Diventa strategico:

  • aggiornare i checklist documentali;
  • prevedere canali alternativi per la raccolta di evidenze;
  • rafforzare la comunicazione contrattuale con i clienti UE.

Lo Studio Beneggi e Associati assiste le imprese nella gestione degli obblighi IVA intracomunitari, con un approccio integrato tra fiscalità, contrattualistica e contenzioso. L’analisi delle prove e la loro corretta valorizzazione possono fare la differenza tra accertamento e archiviazione.

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Tiziano Beneggi

Febbraio 2, 2026

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