Con la risposta n. 13/2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale delle somme percepite dagli artisti musicali, distinguendo tra anticipazioni finanziarie (provvista) e proventi derivanti dallo sfruttamento economico delle opere. La questione ha un impatto concreto sulla contrattualistica e sulla pianificazione fiscale.
L’incarico e la provvista: quando non si genera reddito
Nel caso in esame, un artista ha affidato a una società il mandato di amministrare i diritti economici sulle proprie opere, senza cederne la titolarità. La società versa all’artista due tipologie di somme: una provvista iniziale e, successivamente, i proventi derivanti dallo sfruttamento delle opere.
L’Agenzia precisa che la provvista è una mera anticipazione, non costituisce un compenso, ed è soggetta a restituzione integrale. Non produce quindi effetti reddituali, né è soggetta a Irpef. La condizione chiave è l’esistenza dell’obbligo di restituzione, documentato in modo inequivocabile nel contratto.
I proventi dei diritti d’autore: tassazione come redditi assimilati
Diversamente, i proventi per lo sfruttamento commerciale delle opere sono imponibili. L’articolo 53, comma 2, lett. b) del TUIR li classifica come redditi assimilati al lavoro autonomo, da dichiarare secondo il principio di cassa.
Il regime fiscale non varia se i compensi sono riscossi da una società mandataria, poiché la titolarità resta in capo all’artista. Inoltre, se chi paga è un sostituto d’imposta, si applica la ritenuta d’acconto del 20% (art. 25, Dpr 600/1973).
Esempi
Esempio 1 – Provvista: un artista riceve 20.000 euro nel 2025 a titolo di provvista per future royalties. Se il contratto specifica l’obbligo di restituzione, la somma non è imponibile.
Esempio 2 – Proventi: nel 2026, lo stesso artista incassa 7.000 euro per l’uso dei propri brani in uno spot pubblicitario. La somma è imponibile come reddito assimilato a lavoro autonomo e, se pagata da una casa discografica, soggetta a ritenuta.
Perché serve un approccio strategico
La distinzione tra provvista e proventi non ha solo rilievo dichiarativo, ma rappresenta un punto critico per la struttura economico-fiscale dei contratti artistici. Non è raro che documenti mal redatti, ambigui o incompleti generino contestazioni, rettifiche o – nei casi peggiori – sanzioni per evasione.
È fondamentale:
- documentare con precisione la natura delle somme incassate;
- strutturare contratti coerenti con il codice civile e con la prassi tributaria;
- verificare se e quando si configura un obbligo di restituzione;
- distinguere anticipazioni, compensi e redditi d’autore in modo chiaro;
- valutare l’impatto della ritenuta d’acconto e la corretta esposizione contabile.
Nel caso di rapporti continuativi con mandatari o editori, l’artista (o la sua società) dovrebbe adottare modelli di gestione integrati che consentano:
- controllo dei flussi finanziari in entrata e in uscita;
- conservazione documentale idonea a supportare eventuali verifiche fiscali;
- minimizzazione dei rischi da riqualificazione o doppia imposizione.
Un approccio strategico consente di trasformare un possibile punto debole in un vantaggio competitivo, sia in sede di pianificazione fiscale sia nei rapporti con produttori, editori e agenzie.