Stock option estere e residenza fiscale: dove si tassa il reddito

Nel contesto globale della mobilità del lavoro, la tassazione dei piani di azionariato attribuiti a lavoratori cross-border solleva questioni di territorialità fiscale complesse. La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 8/2026 conferma l’approccio consolidato: conta il luogo di residenza al momento dell’attribuzione delle azioni, anche se l’attività lavorativa che ne ha dato diritto è stata svolta altrove.

Le regole generali: tassazione in Italia per i residenti

Ai sensi dell’articolo 51 del TUIR e dell’articolo 23 del DPR 600/1973, i soggetti fiscalmente residenti in Italia al momento dell’attribuzione di azioni gratuite o premi monetari devono tassare integralmente tali valori nel nostro Paese, anche se i diritti maturano in virtù di lavoro svolto all’estero.

In altre parole, è irrilevante che le stock option siano collegate a prestazioni eseguite in anni precedenti o in Stati differenti. Se il lavoratore è residente in Italia quando riceve le azioni, la tassazione è piena in Italia.

Doppia imposizione: mitigazione tramite credito d’imposta

Il rischio di doppia imposizione è reale, poiché spesso gli Stati esteri tassano il medesimo reddito. Tuttavia, l’Italia riconosce un credito per le imposte pagate all’estero, come previsto dall’art. 165 TUIR. Questo meccanismo richiede:

  • prova del pagamento dell’imposta nello Stato estero;
  • documentazione della quota parte riferita al lavoro svolto all’estero;
  • corretta applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni (solitamente art. 15, redditi da lavoro subordinato).

Precedenti interpretativi confermati

L’Agenzia richiama due precedenti fondamentali:

  • Risoluzione 92/E/2009: confermata la tassazione italiana sull’intero valore delle azioni, anche se correlate a lavoro svolto nel Regno Unito durante il vesting;
  • Risposta 199/2025: ribadita la centralità della residenza fiscale al momento dell’assegnazione, e della rilevanza della normativa convenzionale.

Esempi pratici

Esempio 1 – Residenza in Italia al momento dell’attribuzione: un manager ha lavorato in Germania dal 2021 al 2024, maturando stock option. Tornato in Italia nel 2025, riceve le azioni nel 2026. Anche se maturate all’estero, l’intero valore è tassato in Italia nel 2026. Il manager potrà chiedere il credito d’imposta per quanto versato in Germania.

Esempio 2 – Residenza estera al momento dell’attribuzione: una dipendente lavora in Italia tra 2022 e 2024, poi si trasferisce in Spagna. Le azioni vengono assegnate nel 2026, quando è residente spagnola. L’Italia può tassare solo la quota parte riferita al lavoro svolto in Italia nel periodo di vesting.

Perché serve un approccio strategico

Questa materia ha risvolti operativi critici per lavoratori e datori di lavoro, specie nei gruppi multinazionali. Il momento dell’attribuzione formale delle azioni, la definizione del periodo di vesting, l’allocazione territoriale della prestazione lavorativa, sono elementi che possono incidere in modo significativo sul carico fiscale complessivo.

In particolare, è fondamentale:

  • verificare in anticipo la residenza fiscale del percipiente al momento dell’assegnazione;
  • documentare puntualmente il periodo e il luogo di maturazione del diritto;
  • applicare correttamente le Convenzioni internazionali per evitare contestazioni e duplicazioni impositive.

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Tiziano Beneggi

Gennaio 31, 2026

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