La gestione del lavoro tramite soggetti terzi – somministrazione, appalto e distacco – resta terreno sensibile e ad alto rischio sanzionatorio per imprese e dirigenti. Il legislatore, dopo anni di depenalizzazione, ha scelto una nuova stretta: con il D.L. 19/2024 (decreto PNRR) è tornata la sanzione penale per la somministrazione illecita e fraudolenta.
Aumenta così la pressione ispettiva sulle strutture organizzative che, per esigenze produttive, ricorrono a strumenti di flessibilità esterna. Gli istituti restano leciti se rispettano i presupposti sostanziali: in caso contrario, scattano sanzioni pesanti e la possibilità per il lavoratore di ottenere la costituzione del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore.
Somministrazione: cosa è lecito e cosa no
Nel modello regolato dal D.Lgs. 81/2015, la somministrazione di lavoro si configura come rapporto triangolare tra agenzia autorizzata, lavoratore e impresa utilizzatrice. L’intermediazione è consentita solo se esercitata da soggetti autorizzati e nei limiti previsti.
Restano solidali agenzia e utilizzatore per retribuzioni e contributi. Il contratto può essere a termine o a tempo indeterminato (staff leasing), ma in ogni caso la direzione dell’attività lavorativa spetta all’utilizzatore.
Si configura somministrazione illecita quando:
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l’intermediario non è autorizzato;
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si superano limiti di legge (quantitativi, divieti settoriali, assenza di causali);
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si eludono i requisiti contrattuali.
Somministrazione fraudolenta quando lo strumento è utilizzato per aggirare norme inderogabili, come contratti collettivi, vincoli contributivi, divieti temporanei (es. CIG). Serve dolo specifico.
Appalto: dove finisce l’autonomia e inizia la somministrazione
L’appalto, per essere genuino, richiede che l’appaltatore:
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organizzi mezzi e personale in autonomia;
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assuma il rischio d’impresa;
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eserciti potere direttivo sui propri dipendenti.
Sono frequenti le ipotesi in cui, dietro un appalto, si cela una fornitura di manodopera, specie quando:
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il committente controlla orari, assenze, modalità operative;
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i lavoratori sono diretti come interni;
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l’appaltatore è privo di reale struttura organizzativa.
In questi casi, l’Ispettorato può riqualificare l’accordo come somministrazione abusiva, con tutte le conseguenze sanzionatorie e la possibilità di regolarizzazione retroattiva dei lavoratori.
Distacco: legittimità e rischi di abuso
Il distacco di personale è ammesso solo in presenza di:
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un interesse organizzativo del distaccante, non meramente economico;
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temporaneità della prestazione;
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assegnazione a mansioni definite e coerenti con l’interesse dichiarato.
In assenza di tali presupposti, l’operazione viene qualificata come somministrazione illecita. Il criterio chiave è che l’interesse del distaccante non coincida con la semplice fornitura di lavoro. L’uso improprio, specie in gruppi di imprese, espone a sanzioni e contestazioni.
Esempi pratici
Caso 1 – somministrazione fraudolenta tra ex datore e lavoratore riassunto via agenzia
Un’impresa licenzia un dipendente e lo riutilizza tramite agenzia autorizzata, con trattamento retributivo inferiore. Formalmente regolare, l’operazione si rivela elusiva se volta a risparmiare su contributi e CCNL.
Caso 2 – appalto “vuoto” con direzione committente
La società appaltatrice non dispone di mezzi propri, i lavoratori seguono orari, direttive e regole del committente. Si configura un appalto non genuino, assimilabile a somministrazione illecita.
Regime sanzionatorio: cosa prevede il D.L. 19/2024
Il decreto PNRR ha reintrodotto il trattamento penale per le interposizioni illecite.
Somministrazione illecita:
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Arresto fino a 1 mese o ammenda fino a 60 €/giorno per lavoratore
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Importo minimo: 5.000 € – massimo: 60.000 €
Somministrazione fraudolenta:
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Arresto fino a 3 mesi o ammenda di 100 €/giorno per lavoratore
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Stesse soglie minime e massime
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Esclusa la maxi-sanzione per lavoro nero se il rapporto è tracciabile
Aggravanti:
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Recidiva: maggiorazione del 20% sull’ammenda
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Sfruttamento minori: arresto fino a 18 mesi, ammenda fino al sestuplo
Il reato è soggetto a prescrizione obbligatoria INL. In caso di ottemperanza, l’ammenda può essere ridotta a un quarto. In presenza di appalto non genuino, è previsto l’obbligo di assunzione del personale impiegato da parte del committente, retroattivamente.
Le imprese non possono permettersi errori di qualificazione in materia di lavoro somministrato, appaltato o distaccato. Il costo potenziale – economico, reputazionale, penale – è troppo elevato. La corretta strutturazione dei contratti e la verifica della genuinità degli istituti utilizzati sono oggi obblighi strategici, non solo compliance.
Per questo è necessario avvalersi di una consulenza che non si limiti al formalismo contrattuale, ma sappia analizzare gli assetti reali, prevenire l’interposizione illecita e guidare l’impresa in un contesto normativo complesso e in continua evoluzione.