La legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) ha introdotto una doppia condizione per accedere al regime agevolato di dividend exemption e participation exemption per imprenditori e società: partecipazione diretta almeno pari al 5% oppure valore fiscale della partecipazione non inferiore a 500.000 euro. La novità modifica gli articoli 59 e 89 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) e ridefinisce i presupposti per la tassazione agevolata di dividendi e plusvalenze.
Nuovi paletti per la dividend exemption
In precedenza l’accesso al regime agevolato per i soggetti imprenditori — persone fisiche con partecipazioni nella propria attività, Snc e Sas, società di capitali ed enti commerciali — era disciplinato dagli articoli 59 e 89 del Tuir senza un requisito minimo di partecipazione o valore. La legge di Bilancio 2026 ha ora introdotto due condizioni alternative:
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partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5%;
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valore fiscale della partecipazione non inferiore a 500.000 euro.
La conseguenza è che i dividendi derivanti da partecipazioni che non soddisfano almeno una di queste soglie non beneficiano più dell’agevolazione prevista e concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile.
Per i soggetti non residenti, la modifica all’articolo 27, comma 3, del DPR 600/1973 fa sì che l’aliquota ridotta dell’1,20% si applichi alle medesime condizioni (partecipazione ≥ 5% o valore fiscale ≥ 500.000 euro) previste per i soci italiani.
Restano invece invariate le regole per le persone fisiche che detengono partecipazioni nella sfera privata (soggette a ritenuta del 26%) e per gli enti non commerciali.
La disciplina ante riforma
Prima delle modifiche, la disciplina era la seguente:
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Articolo 59 Tuir (prima della modifica): gli utili relativi alle partecipazioni concorrevano alla formazione del reddito secondo percentuali differenziate in funzione dell’esercizio di formazione (dal 40% al 58,14%).
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Articolo 89 Tuir (prima della modifica): per società di capitali ed enti commerciali, gli utili distribuiti non concorrevano al reddito imponibile per il 95% del loro ammontare.
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La participation exemption sulle plusvalenze prevedeva analoghe condizioni agevolative, legate alla natura dell’impresa e alla durata del possesso.
Cosa cambia per i dividendi
Con le modifiche apportate dagli articoli 59 e 89 del Tuir:
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la regola generale diventa la tassazione integrale dei dividendi (ossia concorrono per l’intero ammontare alla formazione del reddito dell’esercizio in cui sono percepiti);
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l’eccezione agevolata (dividend exemption) si applica solo se la partecipazione soddisfa una delle due condizioni: quota diretta ≥ 5% oppure valore fiscale ≥ 500.000 euro;
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ai fini del calcolo della soglia del 5%, sono considerate anche le partecipazioni indirette all’interno dello stesso gruppo (definito dal rapporto di controllo secondo l’articolo 2359 c.c.), tenendo conto di eventuali effetti di demoltiplicazione nella catena partecipativa;
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il valore fiscale della partecipazione deve essere considerato alla luce delle regole fiscali in vigore (costo di acquisizione, rivalutazioni, affrancamenti o riallineamenti fiscalmente rilevanti).
Per le società di capitali e gli enti commerciali, l’articolo 89 conferma l’esclusione dalla formazione del reddito per il 95% dei dividendi relativi a partecipazioni che soddisfano la stessa doppia soglia, con le medesime regole di qualificazione della partecipazione e di determinazione del valore fiscale.
Le plusvalenze sotto la participation exemption
La legge di Bilancio ha esteso la stessa double test anche alla disciplina della participation exemption (Pex) sulle plusvalenze realizzate nell’esercizio d’impresa. Le condizioni richieste per beneficiare dell’esenzione parziale (pari al 95% del loro ammontare) sono ora:
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partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5%; oppure
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valore fiscale della partecipazione non inferiore a 500.000 euro;
e, per titoli, strumenti finanziari similari alle azioni o contratti di associazione in partecipazione/cointeressenza, è richiesto il valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.
Anche per le plusvalenze, la nozione di partecipazione diretta tiene conto della catena di controllo all’interno del gruppo.
Una questione tecnica di rilievo riguarda la verifica del requisito di soglia: in assenza di una norma specifica, la prassi applicativa sembra orientata a considerare la soglia di valore fiscale per ciascuna cessione e non sulla base di un cumulo di cessioni nello stesso periodo d’imposta. Ciò può comportare, in caso di più operazioni frazionate, la mancata applicazione dell’esenzione per porzioni di plusvalenza.
Decorrenza e applicazione
Le disposizioni operative si applicano:
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alle distribuzioni di utile, riserve e altri fondi, deliberate a partire dal 1° gennaio 2026;
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alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di partecipazioni, titoli o strumenti finanziari analoghi, acquisiti o sottoscritti dal 1° gennaio 2026.
In questo contesto, la modifica si applica indipendentemente dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, con conseguenze anche per esercizi a cavallo tra il 2025 e il 2026.
Quanto agli acconti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, la legge di Bilancio fa espressamente riferimento alle imposte teoriche calcolate applicando le nuove disposizioni su dividendi e plusvalenze.