Installazione infissi e trattamento IVA: fattura senza IVA, reverse charge e obbligo di identificazione in Italia

Le operazioni di montaggio e installazione di serramenti effettuate da imprese stabilite in altri Paesi dell’Unione europea continuano a generare dubbi applicativi in materia di IVA, soprattutto quando i lavori sono eseguiti su immobili situati nel territorio italiano. La questione riguarda la corretta individuazione della territorialità dell’operazione, l’eventuale obbligo di identificazione diretta del prestatore non residente e l’applicazione del reverse charge da parte del committente italiano. La presenza fisica dei lavoratori in Italia, anche solo per brevi periodi, non incide di per sé sulla residenza fiscale dell’impresa estera, ma è fondamentale per determinare se si tratta di un servizio immobiliare soggetto alle regole speciali dell’articolo 7‑quater del DPR 633/1972.
L’obiettivo di questo articolo è analizzare in modo approfondito la disciplina applicabile alle prestazioni di installazione infissi rese da imprese UE su immobili situati in Italia, con un taglio operativo e aggiornato alla normativa e alla prassi fino al 2024, anche alla luce degli orientamenti consolidati delle autorità fiscali.

Servizi relativi a immobili: la territorialità ai sensi dell’articolo 7‑quater

I servizi relativi a beni immobili situati in Italia sono sempre territorialmente rilevanti nel nostro Paese. Lo stabilisce l’articolo 7‑quater, comma 1, lettera a) del DPR 633/1972, che rappresenta una deroga alla regola generale dell’articolo 7‑ter. Nel caso dell’installazione di serramenti, si tratta chiaramente di un intervento riconducibile alla sfera immobiliare, poiché incide fisicamente sull’immobile e ne modifica la funzionalità. La giurisprudenza e la prassi, anche europea, confermano che i lavori di installazione su edifici rientrano a pieno titolo nel concetto di “servizi immobiliari”.
In virtù di questa disposizione, la prestazione si considera effettuata in Italia anche se il prestatore è un soggetto passivo stabilito in un altro Stato UE. La permanenza dei lavoratori stranieri nel territorio nazionale, se inferiore a 182 giorni, non comporta di per sé la formazione di una stabile organizzazione, ma ciò non rileva ai fini della territorialità IVA, che rimane ancorata al luogo dell’immobile.

Identificazione diretta o rappresentante fiscale: cosa deve fare la società UE

Una volta accertata la territorialità in Italia, occorre stabilire chi sia il debitore dell’imposta. L’articolo 17, secondo comma, del DPR 633/1972 stabilisce che, quando un soggetto non residente effettua una prestazione di servizi territorialmente rilevante in Italia nei confronti di un soggetto passivo stabilito, gli obblighi IVA sono assolti dal committente italiano tramite reverse charge. La società UE non deve perciò addebitare l’IVA in fattura, ma deve emettere un documento senza imposta, lasciando al committente l’onere dell’integrazione.
L’identificazione diretta, prevista dall’articolo 35‑ter del DPR 633/1972, può essere necessaria in caso di operazioni per le quali non opera il reverse charge, oppure quando la società estera effettua vendite o prestazioni a privati consumatori. Nel caso di servizi immobiliari resi a soggetti passivi italiani, invece, il reverse charge assolve integralmente gli obblighi fiscali e non vi è necessità di procedere all’identificazione diretta.
Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate confermano che, per i servizi su immobili resi a un committente IVA italiano, il prestatore UE emette sempre fattura senza IVA e il committente integra il documento con l’imposta dovuta. Questo principio è coerente con la prassi consolidata e con le direttive europee in materia di semplificazione degli adempimenti per i soggetti non stabiliti.

Reverse charge: contenuto della fattura e responsabilità del committente

La società UE deve emettere una fattura senza IVA, indicando che l’operazione è territorialmente rilevante in Italia e che l’imposta sarà assolta dal committente mediante inversione contabile. La fattura deve riportare i dati del cantiere e dell’immobile in quanto elemento essenziale per qualificare il servizio come immobiliare. La società italiana, ricevuto il documento, deve integrarlo applicando l’aliquota IVA appropriata e registrarlo sia nel registro delle vendite sia in quello degli acquisti secondo il meccanismo del reverse charge.
Questo adempimento attribuisce al committente italiano la responsabilità del corretto trattamento dell’imposta. La giurisprudenza fino al 2024 ha ribadito che il committente deve verificare la corretta classificazione del servizio, poiché una classificazione errata potrebbe comportare sanzioni o recuperi d’imposta.

Permanenza temporanea dei lavoratori stranieri: irrilevanza ai fini IVA

La permanenza dei lavoratori dipendenti della società UE in Italia per meno di 182 giorni ha un impatto fiscale diverso a seconda dell’imposta considerata. Da un punto di vista IVA, la durata della permanenza non incide sulla qualificazione dell’operazione. La prestazione rimane territorialmente rilevante in Italia come servizio immobiliare. I dipendenti che svolgono attività materiale in Italia per conto dell’impresa estera non determinano una stabile organizzazione ai fini dell’IVA, in quanto la nozione di stabile organizzazione IVA, secondo la Corte di Giustizia UE, è legata all’esistenza di una struttura organizzativa autonoma nel territorio dello Stato, cosa che non si verifica nel caso di brevi trasferte.

Trattamento contabile e riflessi operativi

Dal punto di vista operativo, la società italiana deve assicurarsi di:
riconoscere la territorialità dell’operazione come servizio immobiliare; integrare la fattura estera senza IVA applicando il reverse charge; registrare correttamente il documento nei registri IVA.
Questo processo consente di evitare anomalie dichiarative e garantisce la corretta detrazione dell’imposta, purché l’operazione sia inerente all’attività del committente e correttamente documentata. Una gestione accurata è essenziale anche per prevenire contestazioni future, poiché l’Agenzia delle Entrate verifica con attenzione le operazioni immobiliari transfrontaliere.
Se desideri, posso aiutarti a predisporre un format di verifica interna per controllare le fatture UE e garantire il corretto assolvimento del reverse charge.

Conclusioni

Nei servizi di installazione infissi su immobili in Italia da parte di soggetti UE, la territorialità IVA è sempre italiana ai sensi dell’articolo 7‑quater. La società estera non deve applicare l’IVA e la società italiana deve integrare la fattura in reverse charge. La permanenza temporanea dei dipendenti non modifica la disciplina. Una corretta gestione documentale e contabile consente di applicare correttamente la normativa ed evitare futuri rilievi. Il quadro normativo fino al 2024 conferma un’applicazione stabile e chiara di questi principi, rendendo prevedibile la disciplina anche nelle operazioni transfrontaliere più frequenti nel settore edilizio.

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Tiziano Beneggi

Febbraio 19, 2026

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