Frontalieri italo-svizzeri nella precompilata: come funziona il nuovo flusso dati 2026

La dichiarazione precompilata 2026 segna un passaggio rilevante per i lavoratori frontalieri Italia‑Svizzera, grazie all’integrazione automatica dei dati reddituali provenienti dalla Confederazione elvetica. L’Agenzia delle Entrate ha annunciato questa novità durante il convegno Assosoftware del 3‑4 marzo 2026, illustrando come lo scambio informativo previsto dal nuovo Accordo Italia‑Svizzera consenta, per la prima volta, l’inserimento diretto dei redditi da lavoro dipendente percepiti oltreconfine. La novità si inserisce in un quadro normativo profondamente aggiornato, che supera il precedente modello del 1974 e introduce un sistema basato sulla tassazione concorrente tra i due Stati.

L’obiettivo è migliorare la qualità della precompilata, ridurre gli errori e semplificare gli adempimenti. Tuttavia, i dati trasmessi dalla Svizzera presentano alcune lacune informative che richiederanno al contribuente un’attenta verifica, soprattutto per la corretta applicazione del regime transitorio o di quello ordinario previsto per i frontalieri.

Il nuovo Accordo Italia‑Svizzera: tassazione concorrente e scambio automatico di informazioni

L’Accordo firmato il 23 dicembre 2020 e ratificato con legge 83/2023 è operativo dal periodo d’imposta 2024 e rappresenta una svolta rispetto al precedente modello. Il regime del 1974 era basato sulla tassazione esclusiva nello Stato della fonte, cioè in Svizzera. Il nuovo impianto prevede invece che entrambi gli Stati possano tassare il reddito di lavoro dipendente, con un sistema coordinato che evita la doppia imposizione grazie al credito per le imposte pagate all’estero.

Il meccanismo di scambio automatico dei dati, disciplinato dall’articolo 7 del nuovo Accordo, ha una funzione duplice. Da un lato consente all’amministrazione finanziaria italiana di disporre di informazioni aggiornate e verificabili. Dall’altro permette di alimentare la precompilata con i redditi percepiti in Svizzera, rafforzando la trasparenza dei rapporti fiscali e facilitando gli adempimenti dei lavoratori.

La cooperazione amministrativa è quindi uno strumento essenziale per la gestione del nuovo modello di tassazione concorrente e costituisce la base su cui poggiano le novità della dichiarazione precompilata.

Regime transitorio e regime ordinario: cosa prevede l’articolo 9 dell’Accordo

Il trattamento fiscale del frontaliere varia in funzione della data di assunzione, della residenza e della fascia territoriale. L’articolo 9 del nuovo Accordo distingue due categorie di lavoratori. I cosiddetti “vecchi frontalieri” sono coloro che hanno prestato attività in Svizzera per un datore elvetico tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023. Per questi soggetti rimane la tassazione esclusiva in Svizzera, come previsto dal regime transitorio. I “nuovi frontalieri”, invece, sono coloro assunti dopo l’entrata in vigore dell’Accordo. Per essi la Svizzera trattiene un’imposta pari all’80% di quella ordinariamente dovuta, mentre l’Italia applica la tassazione completa, riconoscendo un credito per l’imposta trattenuta alla fonte.

Il nuovo Accordo introduce anche un regime sostitutivo per i frontalieri residenti in determinati comuni della fascia di confine. Questo regime si applica solo ai lavoratori non ricompresi nella precedente definizione di frontalieri e prevede un’imposta sostitutiva del 25% dell’imposta svizzera, versata in Italia con il saldo delle imposte. Il sistema risulta articolato e dipende da elementi che non sempre emergono dalle informazioni trasmesse automaticamente dalla Svizzera.

Quali dati arrivano nella precompilata e cosa manca

La precompilata 2026 conterrà tre informazioni principali provenienti dalla Svizzera. La prima è la remunerazione lorda percepita, comprensiva dei contributi a carico del lavoratore. La seconda è l’ammontare dei contributi previdenziali obbligatori. La terza è l’imposta trattenuta alla fonte. Questi dati sono fondamentali per determinare la base imponibile italiana e per calcolare il credito d’imposta.

L’Accordo però non prevede la trasmissione di informazioni sul tipo di contratto, sulla durata o sulle giornate effettive di lavoro nell’anno. Di conseguenza, la precompilata presumerà che il rapporto sia a tempo indeterminato, lasciando al contribuente l’onere di correggere eventuali inesattezze. Nei casi in cui il rapporto sia a tempo determinato, o in presenza di periodi di non attività, sarà necessario integrare manualmente i giorni di lavoro.

Un’ulteriore criticità riguarda i lavoratori che rientrano settimanalmente o che risiedono oltre i 20 km dalla fascia di confine. Poiché il tracciato informativo non distingue queste situazioni, la precompilata non sarà in grado di applicare automaticamente la franchigia di 10mila euro prevista dal nuovo regime per i frontalieri giornalieri. Questo implica un intervento diretto del contribuente per verificare e correggere i dati, soprattutto perché la periodicità del rientro è un elemento essenziale per la corretta determinazione del reddito imponibile.

La complessità dei casi ai confini: esempi operativi

Il nuovo sistema mette in evidenza la necessità di considerare una pluralità di elementi nella gestione fiscale del frontaliere. Si pensi ai lavoratori che rientrano giornalmente ma risiedono a una distanza superiore alla fascia dei 20 km: questi soggetti non hanno diritto alla franchigia e devono riportare correttamente i dati in precompilata. Oppure ai lavoratori assunti prima del 2023 che rientrano settimanalmente, per i quali la Svizzera comunica i codici fiscali con la stessa modalità dei nuovi assunti, rendendo necessario un controllo manuale per distinguere le situazioni.

Nel 2024 la Svizzera ha comunicato nel flusso dati non solo i nuovi frontalieri, ma anche i lavoratori della fascia con rientro settimanale e coloro che risiedono oltre i 20 km, indipendentemente dalla data di assunzione. Questo evidenzia come i criteri di trasmissione non coincidano perfettamente con quelli fiscali, imponendo al contribuente un controllo approfondito delle informazioni. Durante queste verifiche è opportuno valutare anche eventuali incongruenze tra periodo di lavoro e remunerazione lorda, soprattutto nei casi di contratti terminati o sospesi prima della fine dell’anno.

Perché serviranno interventi manuali nella precompilata

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la precompilata conterrà dati utili ma non esaustivi. La compilazione corretta richiederà al contribuente di verificare la continuità del rapporto, il numero effettivo di giorni lavorati, l’applicabilità della franchigia e la sussistenza dei requisiti per il regime transitorio o per quello sostitutivo. L’impossibilità di distinguere il rientro giornaliero da quello settimanale rappresenta una delle principali criticità. La gestione manuale è necessaria anche nei casi di cambio di comune di residenza, che può incidere sul regime applicabile.

Nonostante queste difficoltà, l’inserimento automatico dei dati dalla Svizzera rappresenta un progresso significativo, riducendo la possibilità di omissioni e migliorando la corrispondenza tra redditi esteri e crediti d’imposta.

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Tiziano Beneggi

Marzo 16, 2026

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