Il settore dell’autotrasporto è tra quelli maggiormente esposti alle variazioni dei prezzi dei carburanti. Gli shock energetici degli ultimi anni hanno evidenziato la vulnerabilità economica delle imprese di trasporto, soprattutto di quelle che operano con margini limitati e sono vincolate a contratti a prezzo fisso. Per questo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha previsto, all’interno delle misure per il 2026, un nuovo credito d’imposta per il settore autotrasporto, destinato a compensare l’aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante. L’agevolazione riguarda le spese sostenute nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 rispetto al prezzo di febbraio 2026 rilevato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Questa misura si inserisce nel solco degli interventi emergenziali già sperimentati negli anni precedenti, come i crediti per l’autotrasporto del 2022 e 2023, per i quali l’Agenzia delle Entrate ha chiarito metodologia di calcolo e condizioni di utilizzo attraverso circolari e risoluzioni dedicate. I precedenti hanno delineato elementi di attenzione, come la necessità di documentare puntualmente le fatture di acquisto del carburante e l’obbligo di rispettare la capienza del modello F24 in fase di compensazione. Alla luce di queste esperienze, la nuova misura 2026 adotta regole operative destinate a garantire maggiore coerenza e controlli più lineari, grazie anche all’aggiornamento mensile dei prezzi di riferimento previsto dalla normativa.
Chi può richiedere il credito d’imposta
Il credito è rivolto alle imprese che esercitano l’attività di trasporto merci su strada con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. La norma fa riferimento ai soggetti iscritti all’Albo nazionale degli autotrasportatori per conto terzi, alle imprese munite di licenza per il trasporto in conto proprio e alle imprese stabilite in altri Stati membri dotate dei requisiti richiesti per l’esercizio della professione. Si tratta quindi di un perimetro particolarmente ampio, che coinvolge non solo le aziende di trasporto tradizionali ma anche imprese che utilizzano mezzi pesanti in via strumentale all’attività principale.
La larga platea dei beneficiari riflette il ruolo centrale della logistica all’interno della catena del valore e la necessità di evitare squilibri competitivi, soprattutto dopo i recenti interventi regolatori europei che hanno rafforzato i controlli su tempi di guida, accesso alla professione e cabotaggio. Questo ampliamento dei criteri di accesso si allinea alle più recenti interpretazioni sull’utilizzo dei crediti d’imposta nel settore energetico, dove prevale la logica compensativa rispetto a quella selettiva.
Quali sono le spese ammissibili e come viene calcolato il beneficio
Il credito riguarda l’incremento della spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, rispetto al prezzo del mese di febbraio. Il parametro di riferimento è costituito dalle rilevazioni mensili del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, aggiornate con cadenza mensile tra il 20 marzo e il 30 giugno 2026 per monitorare in modo più accurato l’andamento del mercato. La scelta dell’aggiornamento mensile è rilevante, perché recepisce l’esigenza di allineare l’agevolazione a un mercato caratterizzato da forti oscillazioni dovute a dinamiche geopolitiche, volatilità dei prezzi e variazioni della domanda industriale.
Il calcolo del beneficio richiede quindi un confronto tra la spesa effettiva sostenuta nel periodo agevolato e il prezzo di riferimento del mese base. Le imprese devono essere in grado di documentare con precisione i quantitativi acquistati e utilizzati dal parco veicoli, in coerenza con le prassi già consolidate per le agevolazioni pregresse. È evidente come la rendicontazione interna e la tracciabilità delle fatture siano elementi indispensabili per garantire un utilizzo corretto del credito, soprattutto in vista dei controlli previsti dal decreto attuativo.
L’agevolazione e lo stanziamento disponibile
La dotazione complessiva per il 2026 è pari a 100 milioni di euro. Lo stanziamento è significativo e destinato a coprire la maggiore spesa di un settore che ha subito negli ultimi anni una sostanziale erosione dei margini operativi. Negli interventi emergenziali precedenti, i crediti si sono esauriti in tempi molto rapidi a causa del meccanismo “a sportello”, motivo per cui per il 2026 il legislatore ha introdotto un iter più strutturato, definito tramite un decreto interministeriale che dovrà stabilire criteri di accesso, modalità di concessione e limiti di utilizzo. Questo intervento dovrebbe ridurre le incertezze operative e garantire un accesso più trasparente.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2026 e non concorre alla formazione del reddito d’impresa né alla base imponibile IRAP. Questa impostazione è coerente con le regole generali previste dall’articolo 1, comma 105, della Legge di Bilancio 2022 e con successive interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate, che hanno qualificato tali crediti come contributi compensativi e non come ricavi tassabili.
Cumulabilità con altre agevolazioni: cosa sapere
Il credito è cumulabile con altre misure relative agli stessi costi, purché non si superi l’ammontare complessivo della spesa sostenuta. Questo principio è particolarmente importante perché molte imprese di autotrasporto accedono già ad agevolazioni parallele, come il rimborso accise sul gasolio professionale o gli incentivi per la transizione energetica. La disciplina sulla cumulabilità segue la logica dei crediti emergenziali degli ultimi anni, secondo cui il cumulo è ammesso se non determina un vantaggio superiore al costo effettivamente sostenuto.
La presenza di più incentivi richiede alle imprese un monitoraggio accurato. I controlli successivi dell’amministrazione finanziaria si concentrano spesso proprio sulla corretta applicazione delle regole di cumulo, motivo per cui è opportuno predisporre un sistema interno di verifica che assicuri la coerenza degli importi agevolabili.
Come funziona l’iter e cosa definisce il decreto attuativo
La norma prevede l’adozione di un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e il Ministero dell’Ambiente, entro trenta giorni dal 20 marzo 2026. Il decreto definirà i criteri di ammissibilità, i controlli, le verifiche, la documentazione richiesta e le condizioni di revoca. Si tratta di un passaggio determinante, perché garantirà l’uniformità delle procedure e stabilirà modalità di concessione coerenti con i limiti di spesa.
Il credito sarà attribuito sulla base dei consumi documentati e dei prezzi ufficiali del ministero, evitando margini di discrezionalità. L’obbligo di utilizzo entro il 31 dicembre 2026 accentua l’urgenza di una pianificazione interna da parte delle imprese, le quali dovranno strutturare i propri flussi di compensazione nel modello F24 in modo coerente con le scadenze fiscali.