Onlus e iscrizione al Runts entro il 31 marzo 2026: cosa fare per evitare la devoluzione del patrimonio

La scadenza del 31 marzo 2026 rappresenta un passaggio fondamentale per tutte le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ancora iscritte negli elenchi regionali dell’Agenzia delle Entrate. Con l’avvio del nuovo regime fiscale degli Enti del Terzo settore e l’operatività del Runts, la qualifica di Onlus non trova più spazio nel quadro normativo attuale. Non si tratta semplicemente di un cambiamento nominale, ma di una transizione obbligata che incide direttamente sulla gestione del patrimonio e sulla continuità delle agevolazioni fiscali.

Il processo, definito da un’impostazione legislativa stratificata tra Codice del Terzo settore, D.lgs. 460/1997 e successivi interventi interpretativi, ha trovato conferme con la prassi più recente. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026, dopo i chiarimenti forniti a Telefisco 2026, ha dato un orientamento definitivo sulla natura del termine e sugli effetti del mancato rispetto. Per gli enti, il passaggio è obbligato: trasformarsi in un Ets o abbandonare la qualifica di Onlus con le conseguenze che ne derivano.

Perché la qualifica di Onlus non è più riconosciuta nel sistema attuale

La normativa Onlus, disciplinata dal D.lgs. 460/1997, non è una forma giuridica ma una qualificazione fiscale. Negli anni, questo ha permesso a soggetti anche molto diversi tra loro di assumere la qualifica per beneficiare del regime agevolato. Tuttavia, la riforma del Terzo settore, avviata con la legge delega 106/2016 e attuata con il Codice del Terzo settore (D.lgs. 117/2017) e il D.lgs. 112/2017 sulle imprese sociali, ha ridefinito completamente il perimetro degli enti non profit.

Il legislatore ha previsto che i regimi fiscali preesistenti, compreso quello delle Onlus, restino in vigore in via transitoria fino all’attuazione del Titolo X del Codice del Terzo settore. La conferma della compatibilità degli incentivi con la disciplina sugli aiuti di Stato, espressa dalla Commissione europea nella comfort letter del 7 marzo 2025, ha permesso di fissare date certe per la cessazione dei regimi previgenti.

Il Dl 84/2025, convertito dalla legge 108/2025, ha quindi definito le scadenze: il 31 dicembre 2025 per gli enti non commerciali che usufruivano di agevolazioni speciali; il 31 marzo 2026 per le Onlus, termine entro cui devono completare la trasformazione. Da quel momento, la qualifica di Onlus non produrrà più effetti fiscali.

Cosa succede alle Onlus che non si iscrivono al Runts entro la data stabilita

La conseguenza principale del mancato adempimento è l’obbligo di devoluzione del patrimonio netto residuo. Se l’ente non si iscrive al Runts entro il 31 marzo 2026, o se la domanda viene rigettata, scatta l’obbligo di destinare il patrimonio a un altro Ente del Terzo settore o a finalità di pubblica utilità individuate dal Ministero del Lavoro.

Questa devoluzione rappresenta una tutela per il patrimonio vincolato alla finalità solidaristica. L’obbligo deriva dal principio secondo cui il patrimonio destinato a scopi sociali non può essere utilizzato al di fuori delle finalità previste in origine. Anche la prassi amministrativa ha confermato questo orientamento. La circolare 1/E del 2026 ribadisce che la devoluzione non riguarda solo la cessazione dell’ente, ma anche il venir meno del regime fiscale speciale.

Un caso particolare riguarda le Onlus che decidono di continuare l’attività senza iscriversi al Runts. In questo caso, la devoluzione riguarda soltanto l’incremento patrimoniale maturato nei periodi in cui l’ente è stato iscritto come Onlus, mentre resta salvo il patrimonio originario. È una precisazione molto importante, pensata per evitare effetti sproporzionati.

Iscrizione al Runts: requisiti, procedura e verifiche

L’iscrizione avviene attraverso la piattaforma telematica unica del Runts ed è subordinata alla scelta della forma giuridica più adeguata tra quelle previste dal Codice del Terzo settore. Le principali forme sono associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni, imprese sociali e cooperative sociali. La scelta non è solo formale: incide su governance, responsabilità patrimoniale, modalità di gestione e regime contabile.

Una volta definita la veste giuridica, l’ente deve adeguare lo statuto alle disposizioni del D.lgs. 117/2017. Questo passaggio richiede attenzione, perché la normativa Ets contiene regole molto precise su attività, finalità, vincoli patrimoniali, organi sociali e rapporti con gli stakeholder. Le linee guida del 2021‑2024 hanno riordinato la prassi applicabile, chiarendo che lo statuto deve contenere clausole vincolanti sulla destinazione del patrimonio, sulla gestione delle attività di interesse generale e sulla disciplina delle attività diverse.

Presentata la domanda, l’ufficio territoriale del Runts ha un termine ordinario di 60 giorni per la verifica. In caso di richieste di integrazione, l’ente ha 30 giorni per adempiere. Se la domanda viene accolta entro i termini previsti, l’iscrizione produce effetti fin dall’inizio del periodo d’imposta 2026, garantendo la continuità tra la qualifica di Onlus e quella di Ets, senza alcuna devoluzione patrimoniale.

Il test di commercialità e la qualificazione fiscale dell’ente trasformato

Uno degli aspetti più tecnici del passaggio riguarda la qualificazione dell’ente come commerciale o non commerciale. L’articolo 79 del Codice del Terzo settore ha definito criteri puntuali per stabilire la natura dell’ente, superando il sistema tradizionale basato sulla prevalenza.

Il test di commercialità si articola in due verifiche principali. La prima riguarda esclusivamente le attività di interesse generale e valuta se i ricavi da corrispettivi superano i relativi costi oltre il margine del 6% in tre periodi d’imposta consecutivi. In caso di superamento, l’attività è considerata commerciale. Se il test non consente una qualificazione chiara, si passa al secondo criterio, che confronta l’insieme delle entrate commerciali e non commerciali dell’ente.

L’esito del test determina il regime fiscale applicabile, con differenze rilevanti in termini di Ires, Iva e obblighi contabili. Le prassi dell’Agenzia delle Entrate fino al 2024 hanno chiarito l’applicazione dei criteri di competenza, la rilevanza dei contributi e il trattamento delle cessioni gratuite. Per una Onlus che si trasforma, il test di commercialità diventa un passaggio determinante per la corretta classificazione.

Alternative alla trasformazione: proseguire come ente non profit o confluire in un Ets esistente

La trasformazione in Ets non è l’unica via percorribile. L’ente può decidere di continuare come associazione o fondazione non commerciale ai sensi del Codice civile. In questo caso, l’ente abbandona completamente il regime fiscale agevolato, mantenendo però la propria autonomia giuridica. Rimane comunque l’obbligo di devolvere l’incremento patrimoniale maturato durante il periodo in cui era qualificato come Onlus.

Una terza via consiste nel confluire in un Ets già esistente, tramite una fusione disciplinata dall’articolo 42‑bis del Codice civile. Questa opzione, spesso sottovalutata, permette di trasferire patrimonio, attività e rapporti giuridici all’ente incorporante, che diventa successore universale. Per molte realtà, specialmente quelle di piccole dimensioni, può essere una soluzione per evitare la complessità della gestione autonoma nel nuovo sistema Ets.

Una scelta tecnica che richiede analisi giuridica e fiscale

La trasformazione non è un semplice aggiornamento statutario. È un’operazione che incide sulla qualificazione dell’ente, sulla governance, sugli obblighi fiscali e sulla gestione del patrimonio. Richiede un’analisi approfondita dei rapporti in essere, del patrimonio disponibile, della natura delle attività e del modello organizzativo.

Gli aggiornamenti interpretativi del 2023‑2024 hanno confermato che gli Ets devono rispettare regole stringenti sulla gestione delle attività di interesse generale, sulle attività diverse, sulla trasparenza della gestione economica e sulla tutela degli stakeholder. Non tutti gli enti sono strutturati per sostenere questi obblighi; altre realtà, invece, possono trarre grandi vantaggi dalla certezza del regime.

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Tiziano Beneggi

Marzo 20, 2026

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