L’applicazione del regime forfettario nel 2026 apre una finestra molto rilevante per contribuenti che, nel 2025, avevano scelto la contabilità semplificata. Le continue modifiche normative intervenute nelle ultime due Leggi di Bilancio e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate hanno ridefinito il rapporto tra regime semplificato e regime forfettario, rendendo possibile — in presenza dei requisiti — una revoca anticipata dell’opzione contabile senza attendere il tradizionale vincolo triennale. La revoca semplificata per forfettario 2026 dipende da un insieme coordinato di regole: l’assenza di cause ostative, la decorrenza naturale del regime agevolato e la presenza di aggiornamenti normativi idonei a superare la rigidità del DPR 442/1997.
Molti contribuenti si chiedono: è possibile cambiare regime già dal 1° gennaio 2026? La risposta è positiva se il contribuente possiede i requisiti richiesti e affronta correttamente eventuali incassi o fatture già emesse con IVA nei primi giorni dell’anno. Il quadro applicativo va ricostruito con attenzione combinando norme, prassi e interpretazioni dell’Agenzia.
Il quadro normativo: il vincolo triennale e le eccezioni introdotte dalla prassi
Il punto di partenza è l’articolo 1 del DPR 442/1997, secondo cui l’opzione per un regime contabile comporta un vincolo di durata almeno triennale. Tuttavia, la prassi dell’Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito che tale vincolo non impedisce il passaggio al regime “naturale” qualora intervengano modifiche normative o qualora il contribuente acquisisca i requisiti previsti dal regime agevolato. Un chiarimento fondamentale arriva dalla Risoluzione 64/E del 14 settembre 2018, che ha precisato come la durata triennale sia rilevante solo quando il contribuente desidera continuare nel regime semplificato, ma non quando intende transitare al forfettario, considerato regime naturale in presenza dei requisiti di legge.
Una posizione ulteriormente rafforzata dalla risposta a interpello n. 107/2019, che ha richiamato la medesima risoluzione affermando che il contribuente può accedere al regime forfettario senza attendere la scadenza del triennio, valorizzando il meccanismo del vincolo solo nei casi in cui il contribuente voglia mantenere volontariamente il regime opzionale. L’ingresso nel forfettario è quindi consentito anche se l’opzione per la semplificata risale all’anno precedente, purché — al 1° gennaio — siano presenti i requisiti richiesti dalla Legge 190/2014 e siano assenti cause ostative.
La modifica della causa ostativa sui redditi da lavoro dipendente
Uno dei motivi per cui molti contribuenti valutano la revoca semplificata per forfettario 2026 riguarda la modifica della causa ostativa prevista dall’art. 1, comma 57, lett. d-ter), della Legge 190/2014.
Il limite originario di 30.000 euro, riferito ai redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti nell’anno precedente, è stato elevato a 35.000 euro per il 2025 dalla Legge di Bilancio 2025 (legge 207/2024). Successivamente, la Legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025) ha prorogato tale limite anche per il 2026.
Questo significa che la verifica relativa ai redditi percepiti nel 2025 deve essere effettuata sulla soglia più elevata di 35.000 euro. L’ampliamento della soglia consente a molti contribuenti precedentemente esclusi di rientrare nel perimetro del forfettario, ma non si applica soltanto a chi era stato penalizzato dalla soglia precedente: la disciplina della revoca anticipata è generale e riguarda qualsiasi contribuente che possieda i requisiti al 1° gennaio 2026.
Revoca anticipata della semplificata: quando è possibile e perché
Per poter invocare la revoca semplificata per forfettario 2026 è necessario che, al 1° gennaio, il contribuente soddisfi tutte le condizioni di accesso al regime agevolato. La prassi amministrativa considera la transizione al forfettario un “ritorno al regime naturale” qualora siano rispettati i requisiti. L’obbligo triennale non è più un ostacolo perché la natura stessa del regime viene prima delle scelte pregresse, soprattutto se il sistema normativo è mutato. Il contribuente può quindi accedere al regime agevolato dal 1° gennaio 2026 anche se nel 2025 ha adottato la semplificata, anche se l’ha adottata per la prima volta e anche se ha redditi da lavoro dipendente molto inferiori al limite.
La modifica normativa sulla soglia dei redditi non è l’unica ragione che consente la revoca: ciò che conta è la presenza dei requisiti strutturali. La prassi indica chiaramente che il regime forfettario non può essere attivato in corso d’anno; quindi il contribuente deve valutare la propria situazione al 1° gennaio, non a posteriori.
Le due fatture 2026 con IVA: come gestire il problema operativo
La questione più delicata riguarda la gestione delle fatture emesse nei primi giorni del 2026 con IVA, quando il contribuente intendeva già applicare il regime forfettario. La risposta a interpello n. 378/2021 rappresenta il precedente più importante: l’Agenzia ha escluso la possibilità di passare a un regime agevolato dopo aver già tenuto comportamenti tipici del regime ordinario, come l’emissione di fatture con IVA. Tuttavia, tale chiarimento riguardava un caso in cui il comportamento “da ordinario” era proseguito nel tempo ed era già consolidato.
Nel caso della revoca semplificata per forfettario 2026, la situazione è diversa. Se il contribuente era già in possesso dei requisiti al 1° gennaio 2026, due fatture occasionali emesse con IVA rappresentano un mero errore materiale e non una scelta di regime. È quindi possibile correggerle mediante note di variazione in diminuzione e riemissione del documento conforme al forfettario, purché la regolarizzazione avvenga immediatamente e in modo coerente con il fatto che il forfettario spettava ab origine. Se invece il contribuente ha adottato in modo continuativo comportamenti tipici del regime ordinario, allora la transizione a metà anno non è più ammissibile.
La tempestività è decisiva: una correzione rapida e completa preserva la legittimità del regime scelto e impedisce contestazioni.
Cosa significa il passaggio al forfettario per l’anno d’imposta 2026
L’ingresso nel regime forfettario produce effetti immediati: applicazione dell’imposta sostitutiva, abolizione dell’IVA, semplificazione degli adempimenti e determinazione del reddito in modo forfettario. Il passaggio non può avere carattere retroattivo e decorre sempre dal 1° gennaio dell’anno d’imposta. La revoca semplificata per forfettario 2026 consente quindi una transizione ordinata, senza violare il vincolo triennale e con la piena coerenza con la prassi.
L’amministrazione finanziaria richiede che la posizione del contribuente sia chiara e dimostrabile, soprattutto rispetto alla presenza o assenza di cause ostative. Per questo motivo è fondamentale verificare ogni elemento della propria posizione fiscale prima di confermare il regime.