Ets, rendiconto aggregato per cassa dal bilancio 2026: cosa prevede il nuovo Modello E

Con il decreto 18 febbraio 2026 del Ministero del Lavoro, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, arriva finalmente la modulistica semplificata per il rendiconto per cassa in forma aggregata destinata agli Enti del Terzo settore con entrate non superiori a 60mila euro. Si tratta del nuovo Modello E, che dà piena attuazione alle modifiche introdotte all’articolo 13 del Codice del Terzo settore dalla legge 104/2024. Il legislatore ha infatti previsto un regime di rendicontazione più leggero per gli enti di dimensioni ridotte, con l’obiettivo di alleggerire gli adempimenti senza rinunciare a trasparenza e chiarezza informativa.
La novella del 2024 aveva già aperto a una rappresentazione semplificata di entrate e uscite, prevedendo che gli Ets minori potessero adottare schemi non dettagliati fino al singolo conto. Il decreto 2026 dà ora attuazione concreta al principio, disciplinando struttura, contenuto, limiti applicativi e tempistiche di entrata in vigore. Per un settore che da anni attendeva una vera semplificazione nella contabilità degli enti più piccoli, il provvedimento rappresenta un passaggio decisivo.
La misura si inserisce in un percorso già avviato dal Ministero nelle linee guida sul bilancio sociale, nella prassi amministrativa successiva al 2021 e nei chiarimenti forniti dal Consiglio nazionale del Terzo settore. La Corte dei conti, in più deliberazioni delle sezioni regionali sul controllo degli enti partecipati, ha evidenziato l’importanza di garantire criteri di rendicontazione coerenti con il principio di proporzionalità. È proprio tale principio ad aver guidato l’intervento emanato a febbraio 2026.

Struttura del rendiconto aggregato: aree gestionali e sintesi delle voci

Il Modello E conserva la suddivisione per aree tipica dei bilanci Ets, distinguendo tra attività di interesse generale, attività diverse, raccolta fondi, attività finanziarie e patrimoniali e attività di supporto generale. Rispetto al rendiconto per cassa ordinario previsto dal Modello D, però, le voci vengono presentate in forma aggregata. Ciò significa che non è più richiesto un dettaglio analitico delle singole tipologie di proventi e costi, ma una rappresentazione sintetica e immediata dei flussi monetari.
Ogni area consente di evidenziare separatamente risultati, saldi intermedi e avanzo o disavanzo complessivo. Il modello mantiene il tracciato informativo essenziale per garantire confrontabilità, pur riducendo il livello di complessità contabile. È prevista l’indicazione delle disponibilità liquide a fine esercizio, includendo cassa, depositi bancari e postali. Rimane facoltativa l’annotazione dei costi e proventi figurativi, coerentemente con quanto già riconosciuto dalle prassi ministeriali dal 2021 in poi.
La modularità del nuovo schema permette agli enti più piccoli una rappresentazione più intuitiva, in linea con quanto auspicato anche da alcune pronunce del Tar, come la sentenza Tar Lazio n. 10325/2022, che ha sottolineato la necessità di modulare gli obblighi tecnici in base alla dimensione dell’ente per evitare oneri amministrativi sproporzionati.

A chi si applica il rendiconto per cassa aggregato

Il nuovo rendiconto per cassa aggregato potrà essere adottato da tutti gli Ets con entrate non superiori a 60mila euro. A differenza del Modello D, esso è applicabile sia agli enti dotati di personalità giuridica sia a quelli privi, superando così uno dei limiti storici che caratterizzava il regime ordinario. La personalità giuridica, dunque, non rappresenta più un ostacolo per l’accesso a una contabilità semplificata.
Questa apertura riflette un orientamento già emerso nella prassi del Ministero del Lavoro, che nelle Faq aggiornate al 2023 aveva anticipato la volontà di adottare un regime più inclusivo e meno rigido. Anche il Consiglio nazionale del Terzo settore aveva più volte segnalato, nelle sue raccomandazioni annuali, la necessità di uniformare gli obblighi per enti con analoghe dimensioni economiche.
Resta però fermo un punto cardine: gli enti che svolgono attività diverse devono continuare a documentarne il carattere secondario e strumentale, come prescritto dall’articolo 13, comma 6, del Cts. Inoltre, gli Ets che realizzano raccolte fondi occasionali devono predisporre un rendiconto specifico con relazione illustrativa, in conformità all’articolo 87, comma 6, del Codice. Il nuovo Modello E, pertanto, semplifica ma non elimina gli obblighi documentali connessi ad attività particolari.

Limitazioni e tempistiche: il Modello E si applica solo dal bilancio 2026

Il decreto ministeriale prevede una disciplina transitoria molto chiara. Il Modello E non potrà essere utilizzato per il bilancio 2025, poiché la decorrenza del provvedimento riguarda l’esercizio in corso alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ciò significa che per il 2025 gli enti che dispongono di personalità giuridica e rientrano nella soglia dei 60mila euro dovranno adottare la forma ordinaria del bilancio, composta da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione.
Gli enti privi di personalità giuridica, invece, potranno continuare a utilizzare il Modello D se le loro entrate non superano i 300mila euro. Si determina così un quadro nel quale nel 2025 la semplificazione resta limitata, mentre dal 2026 in avanti anche gli Ets di dimensioni ridotte e con personalità giuridica potranno beneficiare della nuova modulistica.
Il principio di irretroattività appare coerente con la giurisprudenza amministrativa in materia di adempimenti contabili, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 6220/2021, che ha ribadito come le modifiche a schemi e strumenti di rendicontazione non possano essere applicate a esercizi già chiusi o in corso senza un termine congruo.

Vantaggi operativi della nuova modulistica e impatto sugli enti

L’introduzione del rendiconto aggregato per cassa produce vantaggi significativi per gli Ets minori. La semplificazione amministrativa riduce il tempo dedicato alla gestione contabile, libera risorse per le attività istituzionali e facilita la lettura dei dati da parte degli organi sociali e dei soggetti finanziatori. Il Ministero aveva già evidenziato la necessità di strumenti agili nei documenti di consultazione pubblica del 2023, sostenendo che la qualità dell’informazione non dipende dalla quantità dei dati ma dalla loro coerenza e funzionalità.
Molti enti, soprattutto nelle realtà locali e nelle piccole associazioni, trarranno beneficio da un formato che consente una rendicontazione chiara senza obblighi tecnici eccessivi. La struttura per aree consente di mantenere una rappresentazione articolata, ma allo stesso tempo comprensibile anche per chi non possiede competenze ragionieristiche avanzate.
Se ti serve, posso preparare anche schemi operativi, esempi compilati o linee guida personalizzate da utilizzare per la predisposizione del bilancio 2025 e del nuovo rendiconto 2026, così da agevolare la comunicazione verso organi interni, revisori e stakeholder.

Coerenza con i principi contabili nazionali e con la prassi del Terzo settore

La nuova modulistica appare allineata ai criteri dei principi contabili per gli Ets pubblicati da OIC nel 2022, in particolare per quanto riguarda l’obiettivo di assicurare rappresentazione chiara, veritiera e corretta nel rispetto della dimensione dell’ente. Anche la prassi dell’Agenzia delle Entrate, nelle circolari riguardanti la qualifica di Ente del Terzo settore, ha spesso richiamato la necessità di bilanci che permettano un controllo trasparente delle attività, senza introdurre formalismi privi di valore sostanziale.
Nel suo complesso, il decreto del 18 febbraio 2026 conferma l’impianto del Cts, ma lo rende più coerente con il principio di proporzionalità che ha guidato la riforma sin dal decreto legislativo 117/2017. Per gli enti minori rappresenta un passo concreto verso una gestione più semplice e sostenibile.

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Tiziano Beneggi

Aprile 4, 2026

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