Bilancio, principi di redazione a confronto tra Codice civile e Oic 11

La redazione del bilancio d’esercizio è governata da un sistema articolato di norme civilistiche e principi contabili nazionali, che concorrono a definire i cosiddetti postulati di bilancio. Il fulcro normativo è rappresentato dall’articolo 2423‑bis del Codice civile, cui si affiancano le disposizioni generali contenute negli articoli 2423 e 2423‑ter. A tali norme si sovrappone, in funzione interpretativa e applicativa, il principio contabile Oic 11, che sistematizza e coordina le migliori prassi operative, assumendo il ruolo di vero e proprio criterio guida nella formazione del bilancio.
Secondo l’Oic 11, rientrano tra i postulati di bilancio non solo i principi di redazione espressamente previsti dall’articolo 2423‑bis, ma anche quelli desumibili dalle altre disposizioni civilistiche generali. Ne deriva un sistema unitario, nel quale le norme codicistiche e i principi contabili devono essere letti in modo integrato.
Il principio di prudenza nella redazione del bilancio
Il principio di prudenza, sancito dall’articolo 2423‑bis, comma 1, n. 1, del Codice civile, impone l’adozione di criteri valutativi improntati a ragionevole cautela, soprattutto in presenza di condizioni di incertezza. Come chiarito dall’Oic 11, la prudenza non si traduce in una sistematica sottovalutazione delle attività o sovrastima delle passività, ma nella corretta gestione del rischio informativo.
A tale principio si collegano altre disposizioni, tra cui l’obbligo di valutare separatamente gli elementi eterogenei inclusi nelle singole voci e il divieto di contabilizzare utili non realizzati, a fronte dell’obbligo di rilevare tutte le perdite di competenza, anche se conosciute dopo la chiusura dell’esercizio. Ne deriva un effetto asimmetrico nella rilevazione dei componenti economici, che vede la prudenza prevalere sulla competenza in presenza di situazioni potenzialmente pregiudizievoli.
La prassi contabile offre numerosi esempi applicativi, come la rilevazione delle imposte anticipate solo in presenza di una ragionevole certezza del loro recupero o l’esclusione dal bilancio di attività e utili potenziali non ancora realizzati.
La continuità aziendale come presupposto valutativo
La prospettiva della continuità aziendale costituisce uno dei presupposti fondamentali della redazione del bilancio. L’articolo 2423‑bis richiede che le valutazioni siano effettuate considerando l’impresa come un complesso economico funzionante, destinato alla produzione di reddito. L’Oic 11 precisa che tale valutazione deve avere carattere prospettico e coprire un orizzonte temporale di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.
Qualora emergano significative incertezze sulla capacità dell’impresa di proseguire l’attività, tali elementi devono essere adeguatamente illustrati in nota integrativa, indicando i fattori di rischio e i piani aziendali predisposti per fronteggiarli. Anche in presenza di una prevedibile cessazione dell’attività, finché non siano accertate le cause di scioglimento ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del Codice civile, il bilancio continua a essere redatto in ottica di continuità, seppure tenendo conto del ridotto orizzonte temporale.
Il mutamento della prospettiva temporale incide sull’applicazione di numerosi principi contabili, dalla determinazione della vita utile delle immobilizzazioni alla verifica della recuperabilità delle attività, fino alla valutazione dei contratti onerosi e delle imposte anticipate.
La rappresentazione sostanziale delle operazioni
Il principio della rappresentazione sostanziale, introdotto dall’articolo 2423‑bis, comma 1‑bis, impone che la rilevazione e la presentazione delle operazioni tengano conto della loro sostanza economica e non della mera forma giuridica. L’Oic 11 chiarisce che il redattore del bilancio deve innanzitutto individuare i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti, confrontandoli con le disposizioni dei principi contabili per verificare la corretta iscrizione o cancellazione degli elementi patrimoniali ed economici.
Questo postulato ha trovato applicazione in ambiti di particolare complessità, come le operazioni in valuta, i contratti derivati e la contabilizzazione del leasing, rafforzando il principio di prevalenza della sostanza sulla forma.
Il principio di competenza economica
Il principio di competenza, previsto dall’articolo 2423‑bis, comma 1, n. 3, impone l’imputazione dei proventi e degli oneri all’esercizio cui essi si riferiscono, indipendentemente dalla data di incasso o pagamento. L’Oic 11 qualifica la competenza come il criterio temporale fondamentale per la determinazione del risultato d’esercizio.
La corretta applicazione del principio si riflette, ad esempio, nella rilevazione dei ricavi da vendita di beni al momento del trasferimento sostanziale dei rischi e benefici o nell’imputazione dei ricavi da servizi secondo lo stato di avanzamento, quando le condizioni contrattuali e informative lo consentono. In mancanza di tali presupposti, il ricavo è iscritto solo al completamento della prestazione.
I riflessi fiscali e la derivazione rafforzata
Sul piano fiscale, l’articolo 83 del Tuir attribuisce rilievo ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio dai soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni del Codice civile, con l’esclusione delle micro‑imprese che non abbiano optato per il bilancio ordinario o abbreviato. Si tratta del principio di derivazione rafforzata, che rafforza il collegamento tra bilancio civilistico e reddito imponibile.
Per le micro‑imprese, invece, continuano a trovare applicazione le regole di competenza fiscale di cui all’articolo 109 del Tuir, con una netta distinzione tra il piano civilistico e quello tributario.
La costanza dei criteri di valutazione
La costanza dei criteri di valutazione, sancita dall’articolo 2423‑bis, comma 1, n. 6, garantisce la comparabilità dei bilanci nel tempo e limita la discrezionalità degli amministratori. Le deroghe sono ammesse solo in casi eccezionali e devono essere adeguatamente motivate in nota integrativa, evidenziandone gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
La dottrina e la prassi individuano tali casi, ad esempio, in operazioni straordinarie, ristrutturazioni aziendali, mutamenti delle prospettive di continuità o evoluzioni significative del contesto normativo e dei principi contabili.
Il principio di rilevanza
Il principio di rilevanza, introdotto dall’articolo 2423, comma 4, consente di non applicare determinate regole di rilevazione, valutazione e informativa quando i loro effetti siano irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta. L’Oic 11 definisce rilevante un’informazione la cui omissione o errata indicazione possa influenzare le decisioni degli utilizzatori del bilancio.
La valutazione della rilevanza richiede un giudizio complessivo che tenga conto sia di aspetti quantitativi sia qualitativi, con un approccio coerente e documentato.
La comparabilità dei bilanci nel tempo
Il postulato della comparabilità, previsto dall’articolo 2423‑ter, comma 5, impone l’indicazione, per ciascuna voce, dei valori dell’esercizio precedente. In caso di non comparabilità, le voci devono essere adattate o, se ciò non è possibile, la circostanza deve essere adeguatamente illustrata in nota integrativa.
Il principio contabile Oic 29 disciplina gli effetti dei cambiamenti di principi contabili e delle correzioni di errori rilevanti, assicurando la trasparenza informativa e la continuità dei dati comparativi.

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Tiziano Beneggi

Aprile 6, 2026

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