Bilanci per cassa per i piccoli enti del Terzo settore: chiarimenti e novità operative

Il tema dei bilanci per cassa per i piccoli enti del Terzo settore ha assunto una rilevanza centrale a seguito della revisione del sistema contabile operata dalla legge n. 104 del 2024. L’intervento legislativo, modificando l’articolo 13 del Codice del Terzo settore, ha inteso rafforzare l’obiettivo di semplificazione degli adempimenti amministrativo-contabili per gli enti di minori dimensioni, introducendo criteri più chiari e coerenti con la loro capacità organizzativa.

In questo quadro si inserisce la circolare n. 6 del 2026 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che interviene per sciogliere alcuni dubbi applicativi emersi dopo l’introduzione dei nuovi modelli di bilancio, in particolare del rendiconto per cassa in forma aggregata (Modello E). Il documento ministeriale rappresenta un passaggio fondamentale per chiarire l’ambito soggettivo e temporale di applicazione delle nuove disposizioni.

La soglia dei 60mila euro e il rendiconto per cassa

Il punto di partenza della disciplina resta la soglia dimensionale dei 60mila euro annui di entrate, comprendenti ricavi, rendite, proventi e altri introiti comunque denominati. Al di sotto di tale limite, il Codice del Terzo settore consente la redazione del bilancio nella forma semplificata del rendiconto per cassa, in alternativa al bilancio ordinario composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione.

La riforma del 2024 aveva introdotto due elementi di novità. Da un lato, il riferimento all’assenza di personalità giuridica come criterio per l’accesso al rendiconto per cassa. Dall’altro, la possibilità di adottare una forma ulteriormente semplificata, con entrate e uscite rappresentate in modo aggregato, attraverso il nuovo Modello E. Proprio questo doppio intervento aveva generato incertezze interpretative, soprattutto per gli enti dotati di personalità giuridica ma con dimensioni economiche molto contenute.

Il chiarimento del Ministero del Lavoro

Con la circolare 6 del 2026, il Ministero del Lavoro adotta un’interpretazione estensiva e sistematica della normativa, chiarendo che il rendiconto per cassa, sia nella forma “classica” (Modello D) sia in quella “aggregata” (Modello E), è utilizzabile da tutti gli enti del Terzo settore con entrate inferiori a 60mila euro, indipendentemente dal possesso della personalità giuridica.

Restano esclusi da tale possibilità esclusivamente le imprese sociali e gli enti che esercitano la propria attività in forma di impresa commerciale, per i quali continuano ad applicarsi regole contabili più strutturate. Questo chiarimento risolve un nodo applicativo particolarmente rilevante per fondazioni, associazioni riconosciute e altri enti dotati di personalità giuridica ma con volumi economici ridotti.

Personalità giuridica e bilancio semplificato

Uno degli aspetti più significativi della circolare riguarda gli enti del Terzo settore dotati di personalità giuridica che, alla data di entrata in vigore del decreto sul nuovo Modello E, avevano già chiuso l’esercizio finanziario. Il Ministero chiarisce che tali enti, se sotto la soglia dei 60mila euro, possono redigere il bilancio in forma di rendiconto per cassa senza essere obbligati al bilancio ordinario.

Questa conclusione si fonda su tre argomentazioni principali. In primo luogo, il dato letterale dell’articolo 13, comma 2-bis, del Codice del Terzo settore, che non distingue tra enti con o senza personalità giuridica ai fini dell’accesso al rendiconto per cassa. In secondo luogo, il carattere non innovativo del Modello E, che rappresenta una semplificazione del rendiconto per cassa tradizionale e non un modello autonomo con presupposti diversi. Infine, la necessità di preservare la ratio della riforma, orientata a ridurre gli oneri amministrativi per gli enti di minori dimensioni.

Il nuovo rendiconto per cassa in forma aggregata

Il Modello E consente una rappresentazione estremamente semplificata delle entrate e delle uscite, aggregandole per macro-voci. Questa modalità risponde all’esigenza di rendere il bilancio uno strumento accessibile anche per enti che operano prevalentemente grazie al volontariato e che non dispongono di strutture amministrative complesse.

È importante sottolineare che la forma aggregata non riduce gli obblighi di trasparenza sostanziale, ma incide esclusivamente sul livello di dettaglio contabile richiesto. L’ente resta comunque tenuto a conservare una documentazione adeguata a supporto delle operazioni registrate, anche in funzione dei controlli da parte del RUNTS e degli altri organi competenti.

Decorrenza temporale delle nuove regole

La circolare ministeriale ribadisce la decorrenza temporale già prevista dal decreto attuativo. Il rendiconto per cassa in forma aggregata è utilizzabile a partire dall’esercizio in corso al 21 marzo 2026. Per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare, ciò comporta che il primo bilancio redatto con il Modello E sarà quello relativo al 2026. Per gli enti con esercizio non coincidente, invece, l’utilizzo è possibile già per gli esercizi che si chiudono nel corso del 2026.

Questo chiarimento consente agli enti di pianificare correttamente la transizione ai nuovi modelli, evitando errori formali nella predisposizione e nel deposito dei bilanci.

Implicazioni operative per gli enti del Terzo settore

I bilanci per cassa per i piccoli enti del Terzo settore rappresentano uno strumento fondamentale di semplificazione, ma richiedono comunque un’attenta valutazione delle caratteristiche dell’ente. La scelta tra Modello D e Modello E deve essere coerente con il volume delle operazioni, con le esigenze di rendicontazione interna e con le aspettative degli stakeholder, inclusi finanziatori e amministrazioni pubbliche.

Una corretta impostazione del bilancio semplificato consente non solo di rispettare gli obblighi normativi, ma anche di migliorare la leggibilità dei dati economici e finanziari, rafforzando la fiducia nei confronti dell’ente.

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Tiziano Beneggi

Aprile 18, 2026

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