Il nuovo assetto dell’iperammortamento introduce una condizione temporale che incide in modo diretto sulla deducibilità della prima quota maggiorata nella dichiarazione dei redditi. In base all’articolo 4 del decreto attuativo del Mimit, la prima quota di iperammortamento è deducibile nel Modello Redditi 2027 solo se la comunicazione di completamento è trasmessa al Gse entro il 31 dicembre 2026, ossia entro la fine dell’esercizio di entrata in funzione del bene.
Si tratta di una previsione che, pur coerente con l’impostazione procedurale della nuova agevolazione, rischia di generare disallineamenti temporali tra il piano di ammortamento civilistico e quello delle deduzioni fiscali maggiorate. Il tema è particolarmente rilevante per gli investimenti effettuati nel 2026, anno in cui molte imprese stanno concentrando le scelte di rinnovo del parco beni Industria 4.0.
Dal vecchio al nuovo iperammortamento: cosa cambia davvero
Nel regime originario dell’iperammortamento, disciplinato dalla circolare 4/E del 2017, la scansione temporale delle deduzioni maggiorate seguiva fedelmente quella dell’ammortamento ordinario. La quota iper si calcolava applicando la maggiorazione percentuale alla medesima aliquota prevista dal Dm 31 dicembre 1988, ridotta alla metà nell’anno di entrata in funzione del bene.
In questo contesto, una volta rispettati i requisiti sostanziali – entrata in funzione, interconnessione e perizia tecnica – la deduzione maggiorata si avviava automaticamente nello stesso esercizio in cui iniziava l’ammortamento contabile. Il meccanismo garantiva una sostanziale simmetria temporale tra contabilità e fiscalità.
Il nuovo iperammortamento, invece, introduce un passaggio procedurale ulteriore e decisivo: l’invio della comunicazione di completamento al Gse. È questa comunicazione, e non più il solo momento di entrata in funzione del bene, a determinare l’anno di avvio delle deduzioni maggiorate.
La comunicazione di completamento come spartiacque fiscale
Il decreto attuativo stabilisce che la deduzione delle quote di iperammortamento decorre dall’anno di trasmissione dell’ultima comunicazione al Gse. Ne consegue che, anche in presenza di un bene entrato in funzione e interconnesso nel 2026, la mancata trasmissione della comunicazione di completamento entro il 31 dicembre dello stesso anno comporta lo slittamento dell’iperammortamento all’esercizio successivo.
In termini pratici, ciò significa che una comunicazione inviata nei primi giorni del 2027 determinerebbe l’avvio dell’agevolazione dal periodo d’imposta 2027, con prima deduzione nel Modello Redditi 2028. Resta peraltro aperto un interrogativo interpretativo di non poco conto: se, in tale ipotesi, l’impresa possa recuperare nel 2027 anche la quota “dimezzata” riferibile al 2026 o se debba limitarsi alla sola quota ordinaria dell’esercizio di avvio. Su questo punto saranno necessari chiarimenti ufficiali.
Il rischio di disallineamento con l’ammortamento contabile
Il nuovo vincolo temporale può determinare un disallineamento strutturale tra ammortamento civilistico e deduzione fiscale maggiorata. Dal punto di vista contabile, l’ammortamento del bene inizia regolarmente nell’esercizio di entrata in funzione, con la quota ridotta alla metà. Dal punto di vista fiscale, invece, la maggiorazione potrebbe partire solo dall’anno successivo, con un effetto di trascinamento che altera la progressione originaria delle deduzioni.
Questo scenario è particolarmente delicato per le imprese che pianificano gli investimenti in chiave di ottimizzazione del tax rate. Il rinvio della prima quota di iperammortamento può infatti incidere sul risultato fiscale dell’esercizio 2026, riducendo l’efficacia finanziaria dell’incentivo proprio nell’anno di maggiore esposizione economica legata all’investimento.
La documentazione richiesta: non solo perizia tecnica
Per evitare lo slittamento, le imprese devono organizzarsi per tempo, predisponendo tutta la documentazione necessaria a completare l’iter entro la fine del 2026. Il nuovo impianto dell’iperammortamento rafforza in modo significativo il presidio documentale.
In primo luogo, è richiesta la perizia tecnica asseverata, non più sostituibile da autocertificazione neppure per investimenti di importo inferiore a 300.000 euro. La perizia deve attestare la conformità del bene ai requisiti tecnologici e la sua interconnessione ai sistemi aziendali.
Accanto alla perizia, il decreto introduce una certificazione contabile obbligatoria, rilasciata da un revisore legale dei conti. Tale certificazione deve attestare la corrispondenza tra il costo agevolato, sul quale è calcolata la maggiorazione, e la documentazione contabile agli atti dell’impresa. Si tratta di un adempimento nuovo, che richiede un coordinamento stretto tra area tecnica, amministrazione e revisione.
Il ruolo del Gse e l’attesa della modulistica
La comunicazione di completamento deve essere trasmessa al Gse, che assume un ruolo centrale nella gestione procedurale dell’agevolazione. Al momento, tuttavia, la modulistica operativa non è ancora disponibile, e questo elemento introduce un ulteriore fattore di incertezza nella pianificazione degli adempimenti.
In attesa dei modelli ufficiali, le imprese stanno iniziando a mappare i documenti da predisporre, consapevoli che il rispetto della scadenza del 31 dicembre 2026 sarà decisivo per non compromettere la deduzione della prima quota nel Modello Redditi 2027. La tempistica diventa quindi una variabile fiscale a tutti gli effetti.
Controlli e conservazione della documentazione
Perizie e certificazioni contabili, insieme alla documentazione del costo, devono essere conservate e tenute a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per eventuali controlli. Il nuovo impianto dell’iperammortamento rafforza l’approccio già noto nelle precedenti versioni dell’agevolazione, ma con un livello di formalizzazione più elevato.
In questo contesto, una nota positiva riguarda l’eliminazione dell’obbligo di riportare il riferimento normativo dell’agevolazione sulle fatture dei fornitori. Si tratta di una semplificazione che riduce il rischio di errori formali, ma che non attenua la necessità di un presidio documentale sostanziale e coerente.
Implicazioni operative per le imprese
Dal punto di vista operativo, il nuovo vincolo sulla comunicazione di completamento impone una revisione dei tempi interni di gestione degli investimenti agevolati. Non è più sufficiente che il bene entri in funzione e sia interconnesso entro l’anno; occorre che l’intero fascicolo documentale sia completato e trasmesso al Gse entro il medesimo esercizio.
Questo richiede un’anticipazione delle attività di perizia e revisione, con potenziali riflessi sui costi e sull’organizzazione aziendale. Le imprese che sottovalutano questo aspetto rischiano di vanificare, almeno temporaneamente, il beneficio fiscale atteso.
Indicazioni operative e call to action
L’iperammortamento resta uno strumento di grande rilievo per sostenere gli investimenti in beni tecnologicamente avanzati, ma il nuovo impianto procedurale ne aumenta la complessità applicativa. Il rispetto della scadenza del 31 dicembre 2026 per la comunicazione di completamento al Gse diventa una condizione imprescindibile per la deduzione della prima quota nel Modello Redditi 2027.