Fattura elettronica: obbligo di emissione per osteopati e chiropratici, esclusi i massaggiatori

Il tema della fattura elettronica per osteopati e chiropratici torna al centro dell’attenzione con la risoluzione n. 9/E del 24 febbraio 2026, con cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento articolato sul trattamento fiscale delle prestazioni rese da alcune figure professionali operanti nell’ambito del benessere e della cura della persona. L’intervento si inserisce in un filone interpretativo ormai consolidato, che distingue in modo netto tra prestazioni sanitarie in senso proprio e attività che, pur avendo una finalità di benessere fisico, non rientrano tra quelle riconosciute come sanitarie ai fini fiscali.

La risoluzione affronta due fattispecie distinte. Da un lato, le attività di osteopata, chiropratico e chinesiologo; dall’altro, l’attività di massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. Le conclusioni cui giunge l’Agenzia sono diametralmente opposte e producono effetti rilevanti sia in materia di IVA sia in relazione agli obblighi di fatturazione elettronica e alla detraibilità delle spese sostenute dai pazienti.

Il perimetro delle prestazioni sanitarie e il divieto di fatturazione elettronica

Il punto di partenza dell’analisi è il divieto di fatturazione elettronica previsto dall’articolo 10‑bis del Dl 119/2018, che riguarda le prestazioni sanitarie i cui dati devono essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria (Sts) ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. Tale divieto è stato introdotto per tutelare la riservatezza dei dati sensibili dei cittadini e continua ad applicarsi anche nel regime generalizzato di fatturazione elettronica.

Ne consegue che l’individuazione delle prestazioni soggette o meno a fattura elettronica passa necessariamente dalla qualificazione dell’attività come sanitaria ai sensi dell’articolo 10 del Dpr 633/1972 e delle norme di settore. È su questo snodo che la risoluzione 9/E opera una distinzione netta tra le diverse figure professionali.

Osteopati, chiropratici e chinesiologi: obbligo di fattura elettronica

Secondo l’Agenzia delle Entrate, le attività svolte da osteopati, chiropratici e chinesiologi non possono essere qualificate come prestazioni sanitarie ai fini fiscali. La conseguenza è triplice e di immediata rilevanza operativa.

In primo luogo, tali prestazioni non beneficiano dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 10 del Dpr 633/1972. In secondo luogo, viene meno il presupposto per l’applicazione del divieto di fatturazione elettronica. Ne deriva che per osteopati, chiropratici e chinesiologi sussiste l’obbligo di emissione della fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio, secondo le regole ordinarie.

Infine, le spese sostenute dai clienti per queste prestazioni non possono essere ammesse in detrazione nella dichiarazione dei redditi. L’assenza della qualificazione sanitaria esclude infatti la possibilità di ricondurre tali oneri tra le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’articolo 15 del Tuir.

Questa impostazione si colloca in linea di continuità con precedenti documenti di prassi che hanno sempre richiesto, ai fini dell’esenzione IVA e della detraibilità, un riconoscimento normativo espresso dell’attività come sanitaria.

Massaggiatore capo bagnino: esclusione dalla fattura elettronica

Di segno opposto è la conclusione cui giunge l’Agenzia per l’attività di massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. In questo caso, la risoluzione richiama l’articolo 10, comma 1, numero 18, del Dpr 633/1972, che rinvia all’articolo 99 del Rd 1265/1934 (Testo unico delle leggi sanitarie).

Tale rinvio consente di ricondurre l’attività del massaggiatore capo bagnino tra le arti sanitarie soggette a vigilanza sanitaria. Da questa qualificazione discendono effetti fiscali rilevanti. Le prestazioni rese rientrano nell’ambito dell’esenzione IVA e, soprattutto, trovano applicazione le disposizioni sul divieto di fatturazione elettronica.

Per queste prestazioni, dunque, il professionista non può emettere fattura elettronica, ma deve continuare a utilizzare le modalità tradizionali di documentazione, con invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Detraibilità delle spese e richiamo alla prassi precedente

Con riferimento alle spese sostenute per l’attività di massaggiatore capo bagnino, la risoluzione richiama espressamente la circolare n. 14/E del 19 giugno 2023, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva già chiarito che tali oneri rientrano tra le spese sanitarie detraibili.

La documentazione della spesa può avvenire anche attraverso il prospetto disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria, rafforzando il collegamento tra esenzione IVA, divieto di fatturazione elettronica e diritto alla detrazione in capo al contribuente. Si tratta di un passaggio importante, che conferma la coerenza dell’impianto interpretativo seguito dall’Amministrazione finanziaria negli ultimi anni.

Invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria e fattura elettronica

La risoluzione dedica un passaggio specifico al coordinamento tra fatturazione elettronica e invio dei dati al Sts. L’articolo 10‑bis del Dl 119/2018 stabilisce che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle prestazioni i cui dati devono essere trasmessi al sistema.

Questo principio opera in modo automatico e non ammette soluzioni intermedie. Se la prestazione rientra tra quelle sanitarie soggette a invio al Sts, la fattura elettronica è vietata; se, invece, la prestazione non ha natura sanitaria, l’obbligo di fatturazione elettronica torna a essere pienamente operativo.

Le criticità operative e il punto di vista dei tecnici

Pur riconoscendo la coerenza giuridica dell’impostazione dell’Agenzia, dal punto di vista operativo emergono numerose criticità. La coesistenza di regimi differenti, basati sulla qualificazione dell’attività, introduce una stratificazione di eccezioni che rende più complessa la gestione quotidiana degli adempimenti.

Dal punto di vista delle software house e degli operatori tecnici, come evidenziato anche in ambito AssoSoftware, le soluzioni tecnologiche per una gestione unitaria della fatturazione elettronica esistono già. Sarebbe quindi teoricamente possibile estendere la fattura elettronica anche alle prestazioni sanitarie, garantendo al contempo la tutela della privacy e l’alimentazione corretta della dichiarazione precompilata.

Uno dei nodi principali resta il criterio di cassa, che vincola l’invio dei dati al Sts al momento del pagamento. Tale impostazione, oltre a complicare la gestione dei flussi informativi, genera effetti distorsivi in caso di fatture non incassate o successivamente stornate mediante note di variazione.

Possibili evoluzioni normative e impatto sugli applicativi

Un superamento delle attuali limitazioni potrebbe passare attraverso interventi normativi mirati, come l’eliminazione del criterio di cassa per la detrazione delle spese sanitarie o una revisione del sistema di trasmissione dei dati. In questo scenario, la fatturazione elettronica potrebbe diventare lo strumento unico di documentazione, sostituendo l’attuale invio al Sistema Tessera Sanitaria.

Dal punto di vista degli applicativi, una simile evoluzione consentirebbe una razionalizzazione degli adempimenti, riducendo la frammentazione delle regole e semplificando la gestione per professionisti, intermediari e contribuenti.

Implicazioni pratiche per i professionisti

In attesa di eventuali interventi di sistema, osteopati, chiropratici e chinesiologi devono adeguarsi all’obbligo di fattura elettronica, applicando l’IVA secondo le regole ordinarie e informando correttamente i clienti sull’assenza di detraibilità delle spese. I massaggiatori capo bagnino, invece, continuano a operare nel regime di esenzione IVA e di divieto di fatturazione elettronica, con invio dei dati al Sts.

La corretta qualificazione dell’attività svolta diventa quindi un passaggio essenziale per evitare errori negli adempimenti e possibili contestazioni in sede di controllo.

Indicazioni operative e call to action

La fattura elettronica per osteopati e chiropratici rappresenta un obbligo ormai chiaramente delineato dall’Agenzia delle Entrate, mentre restano esclusi i massaggiatori capo bagnino in quanto operatori di un’arte sanitaria riconosciuta. In un contesto normativo così articolato, è fondamentale verificare con attenzione l’inquadramento della propria attività e i relativi riflessi fiscali.

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Tiziano Beneggi

Maggio 30, 2026

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