Con la legge 11 marzo 2026, n. 34, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2026 ed entrata in vigore il 7 aprile successivo, il legislatore interviene in modo strutturato sul sistema delle piccole e medie imprese, dando attuazione all’articolo 18 dello Statuto delle imprese (legge 180/2011) e alle linee del cosiddetto Small Business Act europeo.
Il provvedimento ha un raggio d’azione ampio, ma uno dei profili di maggiore interesse operativo riguarda la materia della salute e sicurezza sul lavoro. Le prime indicazioni applicative sono state fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 780 del 15 aprile 2026, che chiarisce come alcune novità incidano direttamente sugli obblighi datoriali e sulle attività ispettive.
Il ruolo dell’INL e la lettura coordinata con il Dlgs 81/2008
La nota INL 780/2026 si concentra sulle disposizioni della legge 34/2026 che modificano o integrano il Testo unico sulla sicurezza (Dlgs 81/2008). L’intervento non introduce un nuovo sistema, ma rafforza e specifica obblighi già esistenti, adattandoli alla realtà organizzativa delle PMI.
L’attenzione dell’Ispettorato si focalizza su tre ambiti principali: i modelli di organizzazione e gestione in materia di sicurezza, la formazione e l’addestramento dei lavoratori, e i nuovi obblighi informativi legati al lavoro agile.
Modelli organizzativi semplificati per le PMI
L’articolo 10 della legge 34/2026 inserisce un nuovo comma 5‑ter nell’articolo 30 del Dlgs 81/2008, introducendo il principio di proporzionalità degli adempimenti prevenzionistici in relazione alle dimensioni dell’impresa. La norma affida all’INAIL il compito di elaborare modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza, calibrati sulle piccole e medie imprese.
L’obiettivo è duplice. Da un lato, ridurre la distanza tra la complessità normativa e la capacità organizzativa delle PMI; dall’altro, favorire una reale implementazione di sistemi prevenzionistici efficaci, superando l’approccio meramente formale. L’INAIL dovrà anche supportare le imprese nella fase applicativa, individuando parametri di adattamento alle singole realtà aziendali.
Un effetto non secondario riguarda il possibile accesso, anche per le PMI, ai meccanismi di attenuazione della responsabilità amministrativa degli enti previsti dal Dlgs 231/2001, qualora i modelli organizzativi risultino effettivamente adottati e attuati.
Formazione obbligatoria anche durante la cassa integrazione
Una delle innovazioni di maggiore impatto pratico riguarda la formazione dei lavoratori. La legge 34/2026 modifica l’articolo 37 del Dlgs 81/2008, introducendo l’obbligo di formazione anche nei periodi di integrazione salariale, sia in caso di sospensione sia di riduzione dell’orario di lavoro.
Si amplia così il perimetro dei momenti in cui la formazione è dovuta, includendo fasi in cui l’attività lavorativa può essere temporaneamente assente. La ratio è chiara: utilizzare i periodi di sospensione per rafforzare le competenze, incluse quelle in materia di sicurezza, in vista della ripresa dell’attività.
La scelta si inserisce in un orientamento già presente nella normativa e nella prassi, come dimostrato dal decreto ministeriale 2 agosto 2022 n. 140 sulla CIGS, che valorizza la formazione quale elemento qualificante dei programmi di integrazione salariale.
Sanzioni per i lavoratori e orientamento giurisprudenziale
La legge estende inoltre al lavoratore in CIG le conseguenze della mancata partecipazione alla formazione obbligatoria, prevedendo la decadenza dal trattamento di integrazione salariale in caso di assenza ingiustificata.
Sul punto assume rilievo la giurisprudenza recente. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12790 del 10 maggio 2024, ha affermato che l’interesse del lavoratore a svolgere la formazione solo nel proprio turno ordinario è recessivo rispetto all’interesse, di rango costituzionale, alla tutela della salute e sicurezza collettiva. Un principio che rafforza la legittimità dell’obbligo formativo anche in fasi di sospensione dell’attività.
Addestramento e nuove tecnologie
Sempre in materia di formazione, la legge 34/2026 interviene sull’addestramento, ammettendo espressamente l’utilizzo di tecnologie di simulazione in ambienti reali o virtuali. Realtà virtuale e simulazioni immersive entrano così nel perimetro degli strumenti legittimi di addestramento, a condizione che le attività siano tracciate in appositi registri, anche informatizzati.
La disposizione segnala l’apertura del legislatore verso metodologie innovative, pur mantenendo l’esigenza di verificabilità e documentazione dell’effettivo svolgimento dell’addestramento.
Nuovi obblighi informativi per il lavoro agile
Un ulteriore intervento di rilievo è contenuto nell’articolo 11 della legge, che introduce un nuovo comma 7‑bis all’articolo 3 del Dlgs 81/2008, dedicato al lavoro agile. Per le prestazioni svolte al di fuori dei locali aziendali, il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un’informativa scritta, con cadenza almeno annuale, sui rischi generali e specifici connessi a tale modalità.
La norma specifica che, attraverso tale informativa, il datore adempie agli obblighi di sicurezza compatibili con il lavoro agile, in particolare quelli relativi all’uso dei videoterminali. Al lavoratore è richiesto un obbligo di cooperazione nell’attuazione delle misure di prevenzione, in coerenza con l’articolo 20 del Dlgs 81/2008.
Il coordinamento con la disciplina previgente
L’obbligo informativo per il lavoro agile non nasce in un vuoto normativo. Già l’articolo 22 della legge 81/2017 prevedeva un’informativa sui rischi, ma la legge 34/2026 rafforza il presidio sanzionatorio e chiarisce l’ambito di responsabilità del datore.
La giurisprudenza ha più volte ribadito la centralità degli obblighi di informazione e formazione. La Corte di Appello dell’Aquila, con sentenza n. 60 del 20 febbraio 2024, ha ricordato che tali obblighi costituiscono pilastri del sistema prevenzionistico, preesistenti allo stesso Testo unico del 2008.
Le nuove sanzioni penali
La vera novità della legge 34/2026, sotto il profilo repressivo, è l’introduzione di una specifica sanzione penale per l’omessa informativa annuale sul lavoro agile. L’inadempimento è ora sanzionato con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda, a carico del datore di lavoro e del dirigente.
L’inasprimento del quadro sanzionatorio rende evidente la volontà del legislatore di presidiare in modo più stringente la sicurezza nelle forme di lavoro meno controllabili, come quelle svolte fuori dai locali aziendali.
Indicazioni operative per le PMI
Le novità introdotte dalla legge 34/2026 impongono alle PMI una revisione delle proprie procedure interne in materia di sicurezza. L’adozione di modelli organizzativi semplificati, la programmazione della formazione anche in periodi di CIG e la predisposizione di informative specifiche per il lavoro agile diventano elementi centrali della compliance.