OIC 30, nuova disciplina per la redazione dei bilanci infrannuali

L’aggiornamento del principio contabile OIC 30, pubblicato nel giugno 2025, rappresenta un intervento di rilievo nella disciplina dei bilanci infrannuali, ossia dei bilanci riferiti a periodi contabili inferiori all’esercizio, quali trimestri o semestri. Il nuovo testo ridefinisce l’impianto complessivo del principio, introducendo chiarimenti applicativi, una struttura più organica e specifiche disposizioni dedicate alle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o che rientrano nella categoria delle microimprese.

Il principio si applica ai bilanci intermedi relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2026, con facoltà di applicazione anticipata per gli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2025. L’aggiornamento si inserisce nel più ampio processo di razionalizzazione dei principi contabili nazionali, volto a rafforzare la comparabilità delle informazioni economico-finanziarie e a garantire una rappresentazione veritiera e corretta anche nei periodi infrannuali.

Ambito di applicazione e nozione di bilancio intermedio

Per bilancio intermedio si intende un bilancio riferito a un periodo contabile inferiore all’intero esercizio sociale. Il nuovo OIC 30 chiarisce che il principio non impone una durata predeterminata del periodo infrannuale, lasciando alle imprese la facoltà di redigere bilanci trimestrali, semestrali o riferiti ad altre scansioni temporali, purché coerenti con le esigenze informative e gestionali.

La scelta di redigere un bilancio intermedio può derivare da obblighi normativi, da richieste degli istituti finanziari, da esigenze di controllo interno o da operazioni straordinarie. In tutti questi casi, il rispetto del principio OIC 30 consente di qualificare il bilancio infrannuale come conforme ai principi contabili nazionali, con rilevanti effetti anche in termini di responsabilità degli amministratori.

Schemi di bilancio e differenziazioni dimensionali

Una delle novità più rilevanti riguarda il perimetro dei documenti che compongono il bilancio infrannuale. Il nuovo OIC 30 stabilisce che il bilancio intermedio redatto in forma ordinaria deve comprendere lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa.

Rispetto alla versione precedente del principio, il rendiconto finanziario non è più un documento meramente facoltativo, ma entra a pieno titolo tra i prospetti obbligatori, in coerenza con quanto previsto per il bilancio di esercizio. Tuttavia, il principio introduce una differenziazione basata sulla dimensione dell’impresa.

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis del Codice civile e le microimprese che si avvalgono delle esenzioni dell’articolo 2435-ter del Codice civile sono esonerate dalla predisposizione del rendiconto finanziario e possono applicare le semplificazioni previste per lo stato patrimoniale e il conto economico. Le microimprese, inoltre, possono omettere la nota integrativa se forniscono in calce allo stato patrimoniale le informazioni richieste dall’articolo 2427, primo comma, numeri 9 e 16, del Codice civile.

Dati comparativi e prima applicazione

Il nuovo OIC 30 dedica particolare attenzione ai dati comparativi. Per lo stato patrimoniale devono essere indicati i valori riferiti alla fine dell’esercizio precedente, mentre per il conto economico e il rendiconto finanziario i valori comparativi devono essere quelli del corrispondente periodo dell’esercizio precedente.

In caso di prima redazione di un bilancio intermedio, il principio consente, in via semplificata, di presentare esclusivamente i comparativi di stato patrimoniale, omettendo quelli di conto economico e rendiconto finanziario. Tale previsione è finalizzata ad agevolare l’introduzione della reportistica infrannuale senza appesantimenti eccessivi in termini operativi.

Criteri di rilevazione, valutazione e rilevanza

I bilanci infrannuali devono essere redatti applicando gli stessi principi contabili e criteri di valutazione utilizzati nel bilancio di esercizio. Il nuovo OIC 30 ribadisce l’adozione del cosiddetto “discrete period approach”, in base al quale ogni periodo intermedio è considerato come un esercizio autonomo, seppur di durata inferiore all’anno.

Una novità di rilievo è l’esplicita introduzione del concetto di rilevanza. Il principio consente di derogare agli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro inosservanza non incide in modo significativo sulla rappresentazione veritiera e corretta del bilancio intermedio. Il giudizio di rilevanza deve essere espresso facendo esclusivo riferimento alle grandezze del periodo infrannuale, senza considerare i risultati attesi a fine esercizio.

Questa impostazione evita che operazioni potenzialmente rilevanti vengano trascurate solo perché diluite su un arco temporale più breve rispetto all’esercizio annuale.

Stagionalità, svalutazioni e autonomia dei periodi

Il principio affronta in modo puntuale il tema dei costi e ricavi stagionali. Tali componenti non possono essere anticipati o posticipati nel bilancio intermedio, salvo che ciò sia consentito anche nel bilancio di esercizio. Ne deriva che un periodo infrannuale può legittimamente presentare risultati negativi o privi di ricavi, senza possibilità di compensazione con risultati attesi nei periodi successivi.

Coerentemente con il principio di autonomia dei periodi, le svalutazioni effettuate in un bilancio intermedio non possono essere stornate nei periodi successivi quando il ripristino di valore non è ammesso dai principi contabili nazionali. Un esempio emblematico è la svalutazione dell’avviamento, che resta definitiva anche se effettuata in sede infrannuale.

Allo stesso modo, i costi iscritti a conto economico che non possiedono i requisiti per la capitalizzazione non possono essere successivamente capitalizzati in un bilancio intermedio o annuale.

Nota integrativa intermedia

Il bilancio intermedio può essere definito conforme agli OIC solo se redatto in accordo con il principio OIC 30 e con gli altri principi contabili applicabili. Tale conformità deve essere espressamente indicata nella nota integrativa.

Il contenuto informativo minimo della nota integrativa intermedia è inferiore rispetto a quello del bilancio annuale e beneficia delle semplificazioni previste per il bilancio abbreviato. Restano tuttavia obbligatorie alcune informazioni specifiche, in particolare quelle relative alle operazioni di locazione finanziaria e alla stagionalità o ciclicità delle operazioni del periodo infrannuale.

Trattamento delle imposte nei bilanci infrannuali

Uno dei profili più innovativi del nuovo OIC 30 riguarda la determinazione delle imposte sul reddito. Le imposte del periodo intermedio devono essere calcolate applicando al risultato infrannuale un’aliquota pari alla stima dell’incidenza dell’onere fiscale annuale sul risultato civilistico annuale ante imposte.

Questo metodo consente di evitare distorsioni legate alla concentrazione temporale di componenti fiscalmente rilevanti e allinea l’aliquota infrannuale a quella di fine esercizio. Il principio disciplina inoltre il trattamento delle differenze permanenti e delle imposte anticipate, prevedendo criteri di allocazione basati sul rapporto tra risultato infrannuale e risultato annuale stimato.

Fa eccezione il caso in cui venga meno la ragionevole certezza del recupero delle imposte anticipate già iscritte: in tal caso la svalutazione deve essere contabilizzata integralmente nel periodo infrannuale, in applicazione del principio di prudenza.

Nel bilancio consolidato intermedio il calcolo delle imposte deve essere effettuato separatamente per ciascuna impresa inclusa nell’area di consolidamento, escludendo l’utilizzo di aliquote fiscali medie di gruppo.

Implicazioni operative e call to action

L’aggiornamento dell’OIC 30 richiede alle imprese una revisione delle procedure di chiusura infrannuale, dei sistemi di stima e dei processi di determinazione delle imposte. Una corretta applicazione del principio è essenziale per garantire affidabilità informativa e per prevenire contestazioni in sede di controllo interno o di verifica.

Valutare oggi l’adeguatezza delle procedure di redazione dei bilanci infrannuali consente di anticipare criticità e di allineare la reportistica gestionale ai nuovi standard contabili. Un’analisi strutturata del nuovo OIC 30 rappresenta quindi un passaggio strategico per migliorare la qualità dell’informazione economico-finanziaria infrannuale.

CONDIVIDI

Tiziano Beneggi

Giugno 10, 2026

Scegli un partner professionale

Lavoreremo insieme per trovare la soluzione più adatta alle tue necessità.
Telefono

+3903621731370

Indirizzo

via Consorziale dei boschi, 7 20821 Meda

Email

info@beneggiassociati.com

Contattaci

"*" indica i campi obbligatori

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.
Nome e cognome*

Newsletter

Iscriviti alla nostra newsletter e rimani aggiornato sulle tutte le novità.

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.