Il passaggio dal modello Redditi 2026 rappresenta un appuntamento non eludibile per le imprese che intendono avvalersi, nel 2025, dell’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta mediante l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10 per cento. L’attenzione va concentrata in particolare sul quadro RQ e sul prospetto del patrimonio netto contenuto nel quadro RS, nei quali si perfeziona l’opzione prevista dai commi 44 e 45 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2026.
Le riserve affrancabili sono individuate nel minor ammontare tra quelle risultanti al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e quelle presenti alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025. Resta ferma la possibilità di procedere a un affrancamento parziale, limitato a una quota dell’importo teoricamente liberabile.
Vantaggi e adempimenti
Dopo le difficoltà operative emerse nel 2025, quando il decreto attuativo fu emanato il 27 giugno, a ridosso della scadenza dei versamenti, l’operazione si presenta quest’anno con un quadro interpretativo più definito, pur in presenza di alcune incertezze generate da recenti risposte a interpello in materia di adempimenti dichiarativi.
Sotto il profilo della convenienza, l’affrancamento risulta particolarmente vantaggioso nelle ipotesi in cui si prospetti una futura distribuzione ai soci delle riserve in sospensione. Il beneficio appare ancora più marcato nelle società di persone, nelle quali il pagamento dell’imposta sostitutiva del 10 per cento consente di evitare una variazione in aumento del reddito imponibile che potrebbe comportare un carico fiscale complessivo fino al 43 per cento.
Sul piano operativo, il comportamento dichiarativo è lineare: nel rigo RQ29 del modello Redditi 2026 devono essere indicati l’ammontare delle riserve oggetto di affrancamento, l’imposta sostitutiva dovuta e la prima rata, pari a un quarto dell’intero importo.
Le riserve affrancabili
La relazione illustrativa al decreto del 27 giugno 2025 fornisce un elenco puntuale delle riserve in sospensione d’imposta, sia “radicale” sia “moderata”, che possono essere oggetto di affrancamento, nonché di quelle escluse dall’operazione. Rientrano tra le riserve affrancabili anche quelle già imputate a incremento del capitale sociale, con l’effetto di neutralizzare la tassazione in capo alla società in caso di successiva riduzione del capitale, ai sensi dell’articolo 47, comma 6, del Tuir. A seguito dell’affrancamento, la riserva conserva la natura originaria, antecedente all’apposizione del vincolo di sospensione.
In presenza di riserve di capitale affrancate, fattispecie frequente nei casi di riallineamento effettuati in passato, non si producono effetti immediati sul costo fiscale delle partecipazioni detenute dai soci. Tale costo sarà ridotto solo al momento dell’eventuale distribuzione, in proporzione all’importo distribuito, secondo le regole previste dall’articolo 47, comma 5, del Tuir.
Sono invece escluse dall’affrancamento le poste del patrimonio netto derivanti da rivalutazioni meramente contabili e le riserve che non si trovano in sospensione fiscale, come quelle originate da rivalutazioni effettuate in periodi di contabilità semplificata. Restano altresì escluse le riserve da conferimenti in “doppia sospensione” di cui all’articolo 4 del Dlgs 358/1997, quelle formate a seguito del rinvio degli ammortamenti contabili previsto dall’articolo 60, comma 7-bis, del Dl 104/2020, nonché le riserve vincolate per effetto della sospensione delle rettifiche per svalutazione dei titoli dell’attivo circolante.
Non possono infine essere affrancate le riserve deliberate in distribuzione ai soci prima dell’inizio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, anche se la distribuzione materiale è avvenuta successivamente o deve ancora avvenire, e ciò anche nei casi in cui sussista l’obbligo di ricostituzione, tipico delle riserve di rivalutazione.
Dichiarazione e imposta
L’affrancamento si perfeziona con l’indicazione in dichiarazione, attribuendo un ruolo centrale alla compilazione del quadro RQ del modello Redditi 2026. Gli importi indicati si considerano liberati nel periodo d’imposta per il quale l’opzione è esercitata.
In presenza dell’indicazione in dichiarazione, l’eventuale mancato pagamento dell’imposta sostitutiva non pregiudica gli effetti dell’affrancamento, ferma restando la riscossione mediante iscrizione a ruolo. Diversamente, il solo versamento della prima rata non è sufficiente a perfezionare l’opzione in assenza della relativa indicazione in dichiarazione, che potrà eventualmente essere sanata mediante dichiarazione integrativa nei termini ordinari o ricorrendo alla remissione in bonis di cui all’articolo 2 del Dl 16/2012.