E-commerce extra UE: dal 1° luglio 2026 stop esenzione doganale sotto 150 euro

Dal 1° luglio 2026 entra in vigore una delle modifiche più rilevanti degli ultimi anni nel commercio elettronico internazionale: l’eliminazione dell’esenzione doganale per le spedizioni extra UE di valore fino a 150 euro.

La misura, introdotta dal Regolamento UE 2026/382, modifica profondamente il sistema di importazione dei beni di basso valore, incidendo su miliardi di operazioni B2C. Fino a oggi, tali spedizioni beneficiavano di una franchigia daziaria, che aveva favorito l’esplosione dell’e-commerce cross-border, soprattutto dai paesi asiatici.

Con la nuova disciplina, tutti i beni importati saranno soggetti a dazio, indipendentemente dal loro valore, segnando un cambio di paradigma nella gestione fiscale delle vendite online.

Base normativa e contesto europeo

L’intervento si inserisce nel più ampio percorso di riforma del sistema doganale europeo, avviato con la revisione del Regolamento (CE) 1186/2009 e rafforzato dalla legge delega fiscale italiana e dalle disposizioni attuative in materia doganale.

La ratio della norma è duplice. Da un lato, contrastare fenomeni di concorrenza sleale tra operatori europei e venditori extra UE, che beneficiavano di un vantaggio fiscale significativo. Dall’altro, rafforzare i controlli sui flussi commerciali in ingresso, anche alla luce delle criticità emerse negli ultimi anni sul fronte della sottofatturazione e della sicurezza dei prodotti.

Il superamento della franchigia si inserisce inoltre nel percorso di digitalizzazione del sistema doganale europeo, che porterà entro il 2028 all’introduzione del Customs Data Hub, destinato a gestire in modo centralizzato i dati delle importazioni.

Come si calcola il dazio sulle spedizioni

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la modalità di calcolo del dazio, spesso fraintesa dagli operatori.

La nuova disciplina stabilisce che il dazio si applichi non per spedizione, ma per singolo articolo. Questo significa che in una stessa spedizione, contenente beni appartenenti a categorie merceologiche diverse, il calcolo del dazio avverrà separatamente per ciascun prodotto.

La definizione di “articolo” è collegata alla classificazione doganale: prodotti identici vengono considerati come un’unica voce, mentre prodotti differenti moltiplicano il numero delle applicazioni del dazio.

Questo elemento ha implicazioni operative rilevanti, soprattutto per i marketplace e i merchant che gestiscono carrelli composti da più prodotti.

Soggetti obbligati e impatto sul consumatore

Dal punto di vista formale, il soggetto obbligato al pagamento del dazio è il dichiarante doganale.

In ambito e-commerce, questa figura può coincidere con il venditore registrato al regime IOSS, il marketplace che utilizza gli special arrangements oppure il rappresentante doganale indiretto.

Tuttavia, sul piano economico il costo sarà inevitabilmente trasferito al consumatore finale. Il dazio verrà incorporato nel prezzo di vendita o nei costi di spedizione, determinando un aumento complessivo del costo dei prodotti acquistati da paesi extra UE.

In alcuni casi residuali, gli Stati membri potranno prevedere sistemi di dichiarazione diretta da parte del consumatore, ma si tratta di ipotesi marginali rispetto al funzionamento standard del sistema.

Rapporto tra dazio e IVA: due piani distinti

Un chiarimento centrale riguarda la distinzione tra dazio doganale e IVA.

Il nuovo prelievo non incide sul regime IVA applicabile, che continua a essere disciplinato separatamente. Anche nel caso di utilizzo del regime IOSS o di altri sistemi semplificati, il dazio resta autonomo e soggetto a regole proprie.

Si tratta di un aspetto operativo critico, poiché la confusione tra i due livelli rappresenta una delle principali fonti di errore per gli operatori.

In sintesi, dazio e IVA seguono logiche diverse: hanno presupposti differenti, modalità di calcolo autonome e soggetti obbligati distinti. La corretta gestione di entrambi i profili è essenziale per evitare irregolarità.

Esclusioni e casi particolari

La disciplina non si applica in modo uniforme a tutte le merci.

Sono escluse dall’ambito applicativo le spedizioni che beneficiano di regimi preferenziali, come quelle provenienti da paesi con cui l’Unione Europea ha accordi di libero scambio, a condizione che siano rispettati i requisiti di origine.

Ulteriori esclusioni riguardano i beni soggetti a specifici regimi doganali o a unione doganale.

Un tema rilevante riguarda i resi: qualora un prodotto venga restituito al venditore, il dazio pagato può essere rimborsato mediante una procedura dedicata. Questo aspetto assume particolare importanza per gli operatori con elevati volumi di resi, tipici del commercio online.

Regime transitorio fino al 2028

La misura ha natura temporanea e resterà in vigore fino al 1° luglio 2028.

Da quella data, il sistema sarà ulteriormente evoluto con l’estensione dell’applicazione dei dazi ordinari a tutte le importazioni, indipendentemente dal valore.

Questo periodo transitorio è finalizzato a consentire agli operatori di adattarsi al nuovo contesto e alle amministrazioni di implementare le infrastrutture digitali necessarie per una gestione più efficiente dei controlli.

Il ruolo del Customs Data Hub sarà centrale in questa fase, rappresentando il fulcro del sistema doganale europeo futuro.

Implicazioni operative per imprese e marketplace

L’eliminazione dell’esenzione comporta un impatto significativo su tutti gli operatori della filiera e-commerce.

I marketplace dovranno adeguare i propri sistemi di pricing, integrando il costo del dazio nelle strategie commerciali. I venditori extra UE dovranno ripensare i modelli logistici e di distribuzione, valutando anche l’opportunità di stabilire magazzini all’interno dell’Unione.

Per le imprese europee, la misura rappresenta invece un riequilibrio competitivo, riducendo il vantaggio fiscale dei concorrenti esteri.

Dal punto di vista amministrativo, aumenta la complessità nella gestione delle importazioni, richiedendo una maggiore attenzione alla classificazione doganale e alla corretta dichiarazione dei beni.

Vuoi capire come cambia la fiscalità del tuo e-commerce

Le nuove regole incidono direttamente sui margini, sui prezzi e sulla struttura delle operazioni e-commerce.

Una valutazione preventiva dell’impatto fiscale consente di adattare il modello operativo, evitando errori e ottimizzando i costi. Analizzare correttamente il flusso delle importazioni, la struttura dei prodotti e i regimi applicabili diventa oggi un passaggio essenziale per mantenere competitività.

Se gestisci vendite da o verso paesi extra UE, è il momento di rivedere procedure e strategie in ottica doganale e IVA, integrando queste variabili nella pianificazione aziendale.

Conclusioni

Lo stop all’esenzione doganale sotto i 150 euro segna una svolta strutturale per l’e-commerce internazionale.

La misura supera una delle principali leve di vantaggio per le importazioni di basso valore, introducendo un sistema più equo ma anche più complesso sotto il profilo operativo.

Il punto centrale non è solo l’introduzione del dazio, ma il nuovo approccio alla gestione delle importazioni: più controlli, maggiore trasparenza e una crescente integrazione tra sistemi fiscali e doganali.

In questo scenario, la capacità di adattamento diventa decisiva, trasformando un vincolo normativo in un elemento di pianificazione strategica.

CONDIVIDI

Tiziano Beneggi

Giugno 28, 2026

Scegli un partner professionale

Lavoreremo insieme per trovare la soluzione più adatta alle tue necessità.
Telefono

+3903621731370

Indirizzo

via Consorziale dei boschi, 7 20821 Meda

Email

info@beneggiassociati.com

Contattaci

"*" indica i campi obbligatori

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.
Nome e cognome*

Newsletter

Iscriviti alla nostra newsletter e rimani aggiornato sulle tutte le novità.

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.