Emergenza caldo lavoro 2026: attività bloccabili anche dal preposto

L’emergenza caldo lavoro 2026 non è più un tema gestibile solo con raccomandazioni generiche o con interventi organizzativi occasionali. Con la nota 6 luglio 2026, n. 5484, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha richiamato l’attenzione degli organi di vigilanza sulla necessità di verificare la valutazione del rischio da stress termico ambientale e l’effettiva adozione delle misure di prevenzione.

Il punto più rilevante è operativo: quando le condizioni climatiche rendono il rischio non accettabile, l’attività può essere sospesa. Il potere di intervento non riguarda solo il datore di lavoro o l’ispettore, ma anche il preposto, che deve intervenire quando rileva situazioni pericolose per la salute e sicurezza dei lavoratori.

La questione interessa in modo particolare edilizia, cantieri stradali, agricoltura, logistica e riders. Sono settori nei quali il lavoro all’aperto, lo sforzo fisico, l’esposizione diretta al sole, l’uso di dispositivi di protezione individuale e la pressione sui tempi di consegna possono aumentare il rischio di colpi di calore, disidratazione, cali di attenzione e infortuni.

Risposta breve

Nel 2026 il rischio caldo deve essere valutato nel Documento di valutazione dei rischi e, nei cantieri, nel Piano operativo di sicurezza. Secondo la nota INL 5484/2026, se il caldo determina un rischio non accettabile, il lavoro può essere sospeso anche dal preposto. Il datore di lavoro deve prevedere misure concrete, come rimodulazione degli orari, pause, acqua fresca, zone d’ombra, formazione, sorveglianza sanitaria e procedure di primo soccorso.

Il caldo come rischio da valutare nel DVR

Il rischio da calore rientra nella valutazione dei rischi prevista dall’articolo 28 del Dlgs 81/2008. Non è quindi un elemento esterno all’organizzazione aziendale, ma un fattore che deve essere considerato quando le mansioni, l’ambiente e le modalità di esecuzione del lavoro espongono i lavoratori a stress termico.

La valutazione deve essere concreta. Il datore di lavoro deve tenere conto delle attività svolte all’aperto non occasionalmente, degli orari di lavoro nelle fasce più calde e soleggiate, dell’intensità dello sforzo fisico, dell’eventuale uso di DPI che riducono la dispersione del calore, dell’ubicazione del luogo di lavoro e delle caratteristiche soggettive dei lavoratori.

Età, condizioni di salute, genere, eventuali fragilità e mansioni effettivamente svolte possono incidere sulla vulnerabilità individuale. Per questo la valutazione del rischio caldo non può limitarsi a una formula standard inserita nel DVR. Deve tradursi in misure organizzative e preventive coerenti con la specifica attività aziendale.

Nei cantieri, il controllo riguarda anche il Piano operativo di sicurezza. Per l’edilizia civile e stradale, dove l’esposizione al sole e l’intensità fisica delle lavorazioni sono spesso elevate, il POS deve riflettere il rischio microclimatico e indicare le misure adottate per contenere l’esposizione.

Non basta scrivere il rischio: servono misure effettive

La nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro insiste su un passaggio decisivo: la valutazione del rischio non è sufficiente se resta solo documentale. In caso di accesso ispettivo, l’attenzione si concentra anche sull’effettiva attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

Tra gli interventi più rilevanti rientrano la rimodulazione degli orari di lavoro, lo spostamento delle attività più pesanti nelle fasce meno calde, la previsione di pause in aree ombreggiate o rinfrescate, la disponibilità costante di acqua fresca e l’utilizzo di indumenti adeguati, leggeri, traspiranti e comunque idonei alla mansione.

La misura estrema, ma non eccezionale in presenza di rischio elevato, è la sospensione temporanea delle lavorazioni. Se le condizioni climatiche rendono l’attività pericolosa, la prosecuzione del lavoro non può essere giustificata dalla necessità produttiva o dal rispetto dei tempi di consegna.

Il caldo, in altre parole, non va gestito solo quando si manifesta il malore. Va prevenuto prima, attraverso l’organizzazione del lavoro.

Il ruolo del preposto: vigilanza e blocco dell’attività

La novità più significativa sul piano operativo riguarda il preposto. Dopo le modifiche al Dlgs 81/2008 intervenute negli ultimi anni, il preposto non è una figura meramente formale. Deve sovrintendere e vigilare sull’osservanza degli obblighi di sicurezza e intervenire quando rileva comportamenti o condizioni pericolose.

Nel caso dell’emergenza caldo, questo significa che il preposto deve segnalare tempestivamente le criticità e può arrivare a interrompere l’attività quando l’esposizione al calore determina un rischio non accettabile. La sospensione non è una scelta discrezionale di prudenza generica, ma una conseguenza del dovere di impedire che la lavorazione prosegua in condizioni pericolose.

Questo passaggio è particolarmente delicato nei cantieri, nei campi agricoli, nei magazzini e nella distribuzione. Il preposto è spesso il primo soggetto in grado di percepire che la temperatura, l’umidità, l’irraggiamento solare o lo stato fisico dei lavoratori stanno superando una soglia di sicurezza.

La Cassazione penale ha più volte ricordato che le figure della prevenzione rispondono in base alla rispettiva posizione di garanzia. Tra le pronunce richiamate in materia di ruoli prevenzionistici, la sentenza della Cassazione penale, sezione IV, 8 febbraio 2008, n. 6277, ha ribadito che datore di lavoro, dirigente e preposto sono titolari di obblighi propri, mentre la presenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non esonera il datore dalla responsabilità di valutare e governare i rischi.

I settori più esposti: edilizia, agricoltura, logistica e riders

L’attenzione dell’Ispettorato si concentra sui settori nei quali il rischio da calore si combina con elementi organizzativi e fisici particolarmente critici.

Nell’edilizia e nei cantieri stradali pesano l’esposizione diretta al sole, la presenza di superfici che aumentano l’irraggiamento, l’uso di caschi, scarpe antinfortunistiche e altri DPI, oltre alla frequente necessità di svolgere lavorazioni fisicamente impegnative. In agricoltura il rischio cresce per la durata dell’esposizione, la distanza da punti di ristoro e la variabilità delle condizioni ambientali.

Nella logistica, il problema può riguardare sia le attività all’aperto sia gli ambienti chiusi non adeguatamente ventilati o raffrescati. Per i riders, il rischio è aggravato dalla mobilità continua, dall’esposizione urbana al calore, dalla pressione sui tempi di consegna e dalla difficoltà di individuare pause e luoghi di recupero realmente efficaci.

La valutazione del rischio deve quindi essere calibrata sul settore. Una misura sufficiente in un ufficio non lo è necessariamente in un cantiere; una pausa programmata in magazzino non equivale a una pausa effettivamente fruibile da chi lavora su strada.

Formazione, informazione e primo soccorso

La prevenzione del rischio caldo passa anche da informazione e formazione. Lavoratori e preposti devono conoscere i segnali di allarme: sete intensa, crampi, vertigini, nausea, confusione, pelle calda o asciutta, stanchezza improvvisa, perdita di lucidità.

La formazione deve indicare cosa fare prima che il malore diventi grave. Interrompere l’attività, spostare il lavoratore in luogo fresco o ombreggiato, favorire l’idratazione, allertare il primo soccorso e attivare le procedure interne sono comportamenti che devono essere conosciuti in anticipo.

Il rischio termico, infatti, aumenta anche il rischio infortunistico indiretto. Un lavoratore affaticato dal caldo può perdere attenzione, commettere errori, utilizzare in modo scorretto attrezzature o muoversi con minore coordinazione. Per questo la prevenzione del colpo di calore è anche prevenzione degli incidenti.

La consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza mantiene un ruolo centrale, soprattutto nell’aggiornamento della valutazione dei rischi e nella scelta delle misure più aderenti all’organizzazione concreta del lavoro.

Sorveglianza sanitaria e lavoratori fragili

Il medico competente deve essere coinvolto quando la valutazione dei rischi e le condizioni dei lavoratori lo richiedono. La sorveglianza sanitaria consente di individuare eventuali prescrizioni o limitazioni per i lavoratori più esposti o più vulnerabili agli effetti del caldo.

Il tema riguarda, ad esempio, lavoratori con patologie cardiovascolari, metaboliche o respiratorie, lavoratori che assumono farmaci che incidono sulla termoregolazione, persone anziane o soggetti che rientrano in condizioni di particolare fragilità.

Non si tratta di escludere automaticamente il lavoratore da determinate mansioni, ma di adattare l’organizzazione alle condizioni di rischio. In alcuni casi può essere necessario modificare gli orari, aumentare le pause, ridurre l’esposizione, prevedere rotazioni o assegnare temporaneamente mansioni meno gravose.

La gestione dei lavoratori fragili deve essere documentata e coerente con il giudizio del medico competente. Anche questo profilo può essere oggetto di verifica ispettiva, soprattutto nei settori ad alta esposizione.

Il Protocollo quadro e le ordinanze regionali

La nota INL richiama anche il Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro, adottato con Dm 95/2025. Il Protocollo si inserisce in un contesto in cui le emergenze climatiche non sono più eventi eccezionali, ma condizioni ricorrenti che devono essere integrate nella prevenzione aziendale.

A livello territoriale, le Regioni possono adottare ordinanze specifiche per limitare o sospendere determinate attività nelle fasce orarie più calde, soprattutto nei settori a maggiore esposizione. Queste ordinanze non sostituiscono gli obblighi del datore di lavoro, ma li rafforzano. Anche in assenza di un divieto regionale espresso, l’impresa resta tenuta a valutare e gestire il rischio.

Il datore di lavoro deve quindi leggere insieme DVR, POS, Protocollo quadro, ordinanze regionali e condizioni meteo effettive. Il sistema prevenzionistico funziona solo se l’organizzazione aziendale è capace di adattarsi all’evoluzione del rischio.

I poteri dell’Ispettorato e le conseguenze per le imprese

In caso di controllo, l’Ispettorato può verificare sia la presenza della valutazione del rischio microclima sia l’indicazione e l’attuazione delle misure di prevenzione. Se manca la valutazione o se le misure risultano assenti o inadeguate, il personale ispettivo può adottare iniziative prescrittive e, nei casi più gravi, impartire un ordine di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 55 del Codice di procedura penale.

La nota INL richiama, in particolare, l’articolo 181 del Dlgs 81/2008, relativo alla valutazione dei rischi derivanti da agenti fisici, in combinazione con l’articolo 28, comma 2, lettere a) e b), sulla necessità che il DVR contenga la relazione sulla valutazione di tutti i rischi e l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate.

La ripresa delle lavorazioni può essere subordinata all’adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio. Questo significa che l’assenza di un sistema preventivo adeguato può incidere direttamente sulla continuità operativa dell’impresa.

Il tema, quindi, non è soltanto sanzionatorio. È organizzativo, produttivo e reputazionale. Un blocco delle lavorazioni per rischio caldo può generare ritardi, costi e responsabilità che una corretta pianificazione avrebbe potuto evitare.

In sintesi

Nel 2026 l’emergenza caldo nei luoghi di lavoro deve essere trattata come un rischio da valutare e gestire nel DVR e, nei cantieri, nel POS. Il datore di lavoro deve considerare mansioni all’aperto, orari nelle fasce più calde, sforzo fisico, DPI, luogo di lavoro e condizioni soggettive dei lavoratori. Le misure devono essere effettive: pause, acqua, ombra, rimodulazione degli orari, formazione, primo soccorso e sorveglianza sanitaria. Se il rischio diventa non accettabile, l’attività può essere sospesa anche dal preposto, oltre che dagli organi ispettivi.

Una gestione preventiva evita blocchi e contestazioni

L’emergenza caldo non può essere affrontata solo nei giorni di allerta. Le imprese più esposte dovrebbero aggiornare la valutazione del rischio prima dei picchi di temperatura, definire procedure interne chiare e formare preposti e lavoratori sulle condizioni che impongono la sospensione dell’attività.

Il punto non è burocratico. Un DVR aggiornato ma non applicato non protegge l’impresa. Allo stesso modo, una misura prevista sulla carta ma non verificabile sul campo rischia di non reggere in caso di ispezione.

Per le aziende che operano in edilizia, agricoltura, logistica, trasporto e consegne, una verifica interna su DVR, POS, turni, pause, acqua, aree d’ombra e ruolo dei preposti consente di prevenire contestazioni e blocchi operativi. Chi vuole controllare la tenuta della propria organizzazione rispetto all’emergenza caldo lavoro 2026 può richiedere una valutazione tramite il nostro canale interno, così da intervenire prima dell’accesso ispettivo.

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Tiziano Beneggi

Luglio 7, 2026

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