Gli influencer e i content creator sono sempre più esposti ai controlli fiscali perché la creator economy produce ricavi tracciabili su più canali: piattaforme digitali, brand, agenzie, programmi di affiliazione, abbonamenti, campagne sponsorizzate, prodotti ricevuti in cambio di contenuti e compensi pagati anche da soggetti esteri.
La novità non è soltanto l’aumento del numero di creator professionali. Il punto decisivo è la quantità di dati oggi disponibile per l’Amministrazione finanziaria. Con il recepimento della direttiva UE 2021/514, nota come DAC 7, le piattaforme digitali sono tenute a comunicare alle autorità fiscali informazioni sui venditori e prestatori attivi sulle piattaforme. A questo si aggiungono Anagrafe dei rapporti finanziari, indagini bancarie, dati di fatturazione elettronica, contratti con brand e informazioni acquisite tramite questionari.
Il settore è quindi passato da una zona percepita come informale a un ambito sempre più monitorato. Le contestazioni più frequenti riguardano omessa apertura della partita IVA, omessa dichiarazione, infedele dichiarazione, mancata fatturazione dei compensi e mancata valorizzazione dei compensi in natura.
Risposta breve
Gli influencer possono essere controllati dal Fisco attraverso dati DAC 7, questionari, fatture, conti bancari, contratti con brand e attività visibile sui social. Se l’attività è abituale e organizzata, i compensi devono essere dichiarati come redditi di lavoro autonomo o d’impresa, con apertura della partita IVA e corretta fatturazione. Rilevano anche pagamenti esteri, prodotti ricevuti, soggiorni, viaggi e accordi di barter. Se l’imposta evasa supera le soglie del decreto legislativo 74/2000, le violazioni possono assumere anche rilievo penale.
Creator economy: quali ricavi finiscono sotto osservazione
La creator economy comprende influencer, content creator, streamer, blogger, youtuber, podcaster, gamer, artisti digitali e figure assimilate che monetizzano la propria presenza online. Il valore economico nasce dalla capacità di creare contenuti, attrarre pubblico, generare interazioni e influenzare le scelte di consumo della community.
I ricavi possono arrivare da sponsorizzazioni, campagne con brand, programmi di affiliazione, compensi riconosciuti dalle piattaforme, abbonamenti, crowdfunding, vendita di prodotti digitali, merchandising, consulenze, eventi, corsi, licensing di contenuti e collaborazioni con agenzie.
Dal punto di vista fiscale, non conta solo il pagamento in denaro. Anche un viaggio offerto, un soggiorno gratuito, un prodotto ricevuto in cambio di visibilità, un buono acquisto o un pacchetto di servizi possono costituire un compenso. Se il bene o servizio viene ricevuto come controprestazione per un contenuto promozionale, deve essere valutato fiscalmente.
Il rischio più frequente è considerare “regali” ciò che, nei fatti, è corrispettivo di una prestazione pubblicitaria o comunicativa.
DAC 7: le piattaforme digitali diventano fonte di dati
La direttiva UE 2021/514, recepita in Italia dal decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, ha introdotto obblighi di comunicazione per i gestori di piattaforme digitali. L’obiettivo è rendere più trasparenti i redditi generati attraverso piattaforme, anche quando i soggetti operano online e ricevono compensi da controparti situate in altri Paesi.
Le piattaforme devono raccogliere e trasmettere dati identificativi e reddituali dei soggetti rilevanti, con informazioni su corrispettivi, commissioni, imposte eventualmente trattenute e attività svolte. Le soglie operative richiamate dalla disciplina consentono di escludere situazioni marginali, ma chi supera determinati livelli di compensi o attività entra nell’area informativa rilevante.
Per influencer e creator, questo significa che compensi ricevuti da piattaforme estere o tramite marketplace digitali possono emergere anche senza una verifica tradizionale presso il contribuente. Il dato viaggia attraverso lo scambio automatico di informazioni e può essere incrociato con dichiarazioni, fatture e conti correnti.
Il messaggio è semplice: l’estero non è più una zona opaca. Una campagna pagata da una piattaforma o da un intermediario non residente può comunque arrivare all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate.
Questionari e controlli incrociati: cosa può chiedere il Fisco
Dalla seconda metà del 2025 l’Agenzia delle Entrate ha intensificato l’utilizzo di questionari informativi rivolti a influencer, agenzie di comunicazione e intermediari commerciali. Le richieste possono riguardare social network utilizzati, nickname, URL dei profili, tipologia dei contenuti pubblicati, contratti con brand, fatture emesse, controparti estere ed estratti conto bancari.
Il controllo può partire da dati esterni: numero di follower, frequenza dei post sponsorizzati, engagement, viaggi, beni di lusso, eventi, collaborazioni dichiarate pubblicamente e contenuti contrassegnati come advertising. Questi elementi possono essere confrontati con i redditi dichiarati e con l’eventuale presenza di partita IVA.
Una sproporzione evidente tra attività visibile online e redditi dichiarati può diventare un segnale di rischio. Lo stesso vale per creator che pubblicano contenuti promozionali continuativi senza fatture, senza partita IVA o con dichiarazioni incoerenti rispetto ai flussi bancari.
Il profilo digitale, quindi, non è solo vetrina commerciale. Può diventare anche fonte indiziaria nell’attività di controllo.
Partita IVA: quando l’attività non è più occasionale
Il TUIR non contiene una disciplina organica dedicata agli influencer. La qualificazione dei proventi deve essere effettuata caso per caso, sulla base delle regole ordinarie.
Se l’attività è abituale, organizzata e svolta con continuità, i compensi possono essere ricondotti al lavoro autonomo o al reddito d’impresa. Se invece la prestazione è realmente episodica, priva di organizzazione e non abituale, può rientrare nei redditi diversi da attività occasionale.
La distinzione è pratica, non nominale. Non basta dichiarare che una collaborazione è “occasionale” se il creator pubblica regolarmente contenuti sponsorizzati, riceve compensi periodici, usa media kit, tratta con agenzie, partecipa a campagne continuative e organizza l’attività in modo professionale.
Quando l’attività diventa abituale, l’apertura della partita IVA è il passaggio naturale. Da quel momento entrano in gioco fatturazione, IVA quando dovuta, contributi previdenziali, dichiarazioni fiscali e scelta del regime contabile, compreso eventualmente il regime forfettario se ne ricorrono i requisiti.
Codice Ateco 73.11.03: primo riconoscimento della categoria
Dal 1° gennaio 2025 la classificazione Ateco ha introdotto il codice 73.11.03, relativo all’attività di influencer marketing. Il codice identifica in modo più puntuale attività svolte da youtuber, blogger, streamer e figure assimilate quando operano nel campo della promozione digitale e della comunicazione commerciale.
Il codice Ateco non crea da solo una nuova disciplina fiscale, ma aiuta a inquadrare l’attività e a renderla riconoscibile nei rapporti con Fisco, INPS, clienti e intermediari.
Per i creator già attivi con codici generici, l’introduzione del codice specifico impone una verifica. L’inquadramento deve essere coerente con l’attività effettivamente svolta: promozione per brand, produzione di contenuti pubblicitari, campagne affiliate, attività artistica, vendita di prodotti o consulenza digitale possono richiedere valutazioni diverse.
Il codice corretto è importante anche per il regime forfettario, perché il coefficiente di redditività dipende dall’attività esercitata e dal relativo codice Ateco.
Compensi in denaro e in natura: il barter va valorizzato
Una delle aree più sottovalutate riguarda gli accordi di barter. Il brand non paga il creator in denaro, ma gli fornisce prodotti, viaggi, soggiorni, esperienze, accessi a eventi o servizi in cambio di contenuti, stories, reel, post, recensioni o tag.
Fiscalmente, il fatto che manchi un bonifico non significa che manchi un compenso. Se il creator riceve un bene o un servizio come corrispettivo della propria attività, occorre attribuire un valore alla prestazione e gestire correttamente il relativo trattamento fiscale.
Il criterio di riferimento è il valore normale, secondo le regole dell’articolo 9 del TUIR, quando occorre valorizzare beni o servizi ricevuti in natura. Sul versante IVA, se l’attività è svolta nell’esercizio di impresa, arte o professione, la prestazione promozionale può assumere rilievo anche se il corrispettivo non è monetario.
Il rischio principale è non fatturare perché “non è entrato denaro”. In realtà, l’accordo commerciale può generare reddito anche quando la remunerazione è costituita da beni o servizi.
Compensi esteri: tassazione e tracciabilità
Molti creator lavorano con piattaforme, agenzie e brand esteri. I compensi possono arrivare da società irlandesi, statunitensi, britanniche, svizzere o da piattaforme globali che gestiscono monetizzazione, advertising e affiliazioni.
Per un soggetto fiscalmente residente in Italia, il principio generale è la tassazione mondiale dei redditi. I compensi esteri devono quindi essere dichiarati in Italia, salvo l’applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni o regole specifiche sulla territorialità.
Sul piano operativo, occorre distinguere la natura del compenso: prestazione di servizi, royalties, cessione di diritti, affiliazione, advertising, vendita di prodotti digitali. Ogni categoria può avere effetti diversi su fatturazione, IVA, ritenute estere, certificazioni e credito per imposte pagate all’estero.
I dati DAC 7 e gli scambi automatici rendono più facile intercettare flussi non dichiarati. Anche i conti esteri, le piattaforme di pagamento e i wallet collegati all’attività possono essere rilevanti in caso di controllo.
Previdenza: il chiarimento INPS sui content creator
La circolare INPS n. 44 del 2025 ha riconosciuto la specificità dei content creator e ha chiarito che l’inquadramento previdenziale dipende dalle caratteristiche concrete dell’attività.
Quando l’attività dell’influencer o creator assume connotati artistico-interpretativi, può trovare applicazione la disciplina previdenziale dello spettacolo, con obblighi che possono ricadere anche sul committente. Si pensi a contenuti in cui il creator svolge una prestazione artistica, interpretativa o performativa assimilabile a quelle tutelate dal sistema previdenziale dello spettacolo.
In altri casi può rilevare la Gestione separata INPS, oppure l’iscrizione alla gestione commercianti se l’attività assume natura imprenditoriale e commerciale. La qualificazione non può essere decisa solo in base alla piattaforma utilizzata, ma deve guardare alla prestazione resa, al rapporto con il committente, alla continuità dell’attività e alla modalità di monetizzazione.
La parte previdenziale è spesso il punto dimenticato. Ma un accertamento fiscale può trascinare anche recuperi contributivi, soprattutto quando emerge un’attività abituale non dichiarata.
Le contestazioni più frequenti
Le contestazioni più comuni riguardano l’omessa apertura della partita IVA, quando l’attività è abituale; l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi; l’infedele dichiarazione di compensi; la mancata fatturazione delle prestazioni; la mancata dichiarazione di compensi esteri; la mancata valorizzazione di beni e servizi ricevuti in cambio di promozione.
Un altro profilo riguarda l’IVA. Se il creator svolge un’attività abituale e professionale, le prestazioni promozionali devono essere correttamente documentate. La fatturazione verso committenti italiani o esteri richiede regole diverse, ma l’assenza di una gestione fiscale ordinata è il primo elemento che espone a contestazione.
Per chi opera in regime forfettario, il tema non scompare. Il contribuente forfettario non applica IVA in fattura secondo le regole del regime, ma deve comunque dichiarare i compensi, rispettare i limiti di accesso e permanenza, gestire correttamente i rapporti con l’estero e valutare i compensi in natura.
Quando il rischio diventa penale tributario
Le violazioni fiscali possono assumere rilievo penale quando superano le soglie previste dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
L’omessa dichiarazione può integrare il reato previsto dall’articolo 5 quando l’imposta evasa supera la soglia penalmente rilevante. L’infedele dichiarazione può rilevare ai sensi dell’articolo 4 quando ricorrono le soglie quantitative e gli altri presupposti previsti dalla norma. In presenza di fatture o documenti per operazioni inesistenti, possono emergere fattispecie ancora più gravi, a seconda della struttura dell’operazione.
Per gli influencer, il rischio penale può nascere soprattutto nei casi di evasori totali, compensi esteri non dichiarati, flussi rilevanti non fatturati, ricavi in natura sistematicamente ignorati o struttura organizzata per occultare i pagamenti.
Il punto non è demonizzare l’attività digitale, ma trattarla come qualsiasi attività economica. Quando la monetizzazione è stabile e rilevante, servono dichiarazioni, fatture, contratti, tracciabilità e corretta qualificazione dei proventi.
Giurisprudenza: abitualità e organizzazione contano più delle etichette
La giurisprudenza tributaria ha più volte affermato che, per qualificare un’attività economica, occorre guardare alla sostanza e non alla denominazione attribuita dalle parti. Anche se non esiste ancora un blocco giurisprudenziale specifico e consolidato solo sugli influencer, i principi generali su abitualità, professionalità e organizzazione restano applicabili.
La Corte di Cassazione ha chiarito in diverse occasioni che l’esercizio abituale di un’attività, anche se non esclusiva, può assumere rilievo ai fini IVA e reddituali quando le prestazioni sono ripetute, organizzate e rivolte al mercato. Questo principio è particolarmente adatto alla creator economy, dove la continuità può emergere da calendari editoriali, campagne ricorrenti, contratti con agenzie e monetizzazione stabile.
La conseguenza è pratica: non è sufficiente qualificare una collaborazione come occasionale se i fatti mostrano un’attività professionale continuativa.
In sintesi
Gli influencer e i content creator sono oggi controllabili attraverso dati DAC 7, questionari dell’Agenzia delle Entrate, fatture elettroniche, Anagrafe dei rapporti finanziari, indagini bancarie, contratti con brand e attività pubblica sui social. I compensi devono essere dichiarati quando derivano da attività abituale o professionale, anche se pagati da soggetti esteri o corrisposti in natura tramite prodotti, viaggi, soggiorni o servizi. Il codice Ateco 73.11.03 identifica dal 2025 l’attività di influencer marketing, ma non sostituisce l’analisi fiscale del caso concreto. Le contestazioni più frequenti riguardano omessa partita IVA, omessa o infedele dichiarazione e mancata fatturazione. Se le soglie del decreto legislativo 74/2000 sono superate, il rischio diventa anche penale tributario.
Come mettersi in regola prima del controllo
Un influencer dovrebbe partire da una mappatura completa dei ricavi: piattaforme, brand, agenzie, affiliazioni, abbonamenti, campagne occasionali, compensi esteri, prodotti ricevuti e accordi barter. Ogni entrata, monetaria o in natura, va collegata a un contratto, una fattura o una documentazione che ne spieghi la natura.
Il secondo passaggio è qualificare correttamente l’attività. Occorre capire se si tratta di lavoro autonomo, impresa, attività occasionale o prestazione artistica con riflessi previdenziali specifici. Da qui discendono partita IVA, codice Ateco, regime fiscale, contributi e modalità di fatturazione.
Il terzo passaggio riguarda la coerenza tra vita digitale e posizione fiscale. Se il profilo mostra campagne continuative, partnership, viaggi sponsorizzati e prodotti promossi, la dichiarazione dei redditi deve essere coerente con quella realtà economica.
Per creator, influencer, streamer e agenzie che vogliono prevenire contestazioni, una verifica interna su compensi, contratti, IVA, previdenza e barter consente di correggere le posizioni prima di un questionario o di un accesso. Chi vuole controllare la propria posizione può richiedere un’analisi dedicata, così da trasformare la visibilità online in un’attività fiscalmente ordinata.